Legge regionale 15 maggio 2002 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE

Art. 15

(Disposizioni in materia di ricostruzione delle zone terremotate e di provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e successive modificazioni, sono estese, con le limitazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, alle controversie relative alla non corretta esecuzione dei lavori, promosse dai proprietari degli immobili ricostruiti mediante intervento pubblico delegato ai Comuni, ai sensi dell'articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

2. L'assunzione a carico della Regione delle spese connesse alle sentenze che definiscono le controversie di cui al comma 1 è ammessa nei soli casi in cui le somme sono dovute dai Comuni senza possibilità di esercitare azione di rivalsa nei confronti dell'impresa esecutrice dei lavori dichiarata fallita dopo essere stata convenuta in giudizio dai Comuni stessi in dipendenza dell'esecuzione del contratto d'appalto.

3. L'assunzione delle spese indicate al comma 2 è limitata altresì alle sole controversie iniziate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 70 della legge regionale 55/1986 e successive modificazioni si applicano altresì alle controversie promosse nei confronti dei Comuni prima della data di entrata in vigore della presente legge:

a) relative alla redazione dei piani di ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie di cui alla legge regionale 8 agosto 1984, n. 33, e successive modificazioni;

b) relative al risarcimento dei danni per esclusione delle imprese, aggiudicatarie in via provvisoria, dagli appalti pubblici degli interventi di riparazione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici.

5. Nei casi di controversie già definite alla data di entrata in vigore della presente legge, l'assunzione delle spese è subordinata alla domanda del Comune, da presentarsi entro sessanta giorni dalla predetta data, alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza.

6. Le spese derivanti dall'applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 5 fanno carico all'unità previsionale di base 32.1.24.1.638 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9448 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

7. I termini per la presentazione alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici delle domande di contributo in conto interessi o in annualità costanti, anche in forma capitalizzata, per la riparazione, l'acquisto e la ricostruzione degli edifici danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, ai sensi degli articoli 27, 28 e 30 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni, 46 bis, 50 e 51 della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni, 6 e 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni, 4 e 5 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni, nonché 30 della legge regionale 55/1986, sono stabiliti in mesi sei a decorrere dalla data di inizio dei lavori.

(1)

8. Per i lavori di riparazione o di ricostruzione già iniziati o terminati prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine semestrale indicato al comma 7 decorre dalla predetta data; nei casi di acquisto, il medesimo termine decorre dalla data del contratto.

(2)

9. In caso di decesso del richiedente prima che sia stato emesso il decreto di concessione del contributo, rimane fermo il termine semestrale indicato dall'articolo 56 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, per la ripetizione delle domande previste dall'articolo 15, quarto comma, della legge regionale 30/1977, come inserito dall'articolo 12, primo comma, della legge regionale 2/1982, nonché dall'articolo 54 della legge regionale 35/1979, come modificato dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 26/1988, da parte dei successori per causa di morte.

10. In deroga alle disposizioni previste dall'articolo 45 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, per i contributi previsti dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate, la verifica del rispetto degli obblighi imposti al beneficiario avviene attraverso la produzione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a richiesta dell'Amministrazione regionale concedente formulata in costanza di rapporto di obbligazione.

11. Qualora i beneficiari non provvedano a inviare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà loro richiesta, l'Amministrazione regionale, dopo aver nuovamente richiesto senza esito l'invio della dichiarazione, promuove d'ufficio gli opportuni accertamenti circa il rispetto degli obblighi imposti ai beneficiari, anche avvalendosi della collaborazione del Comune.

12. All'articolo 14, comma 13, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, le parole: <<Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza>>, sono sostituite dalle seguenti: <<Servizio degli interventi diretti, dei contratti e degli affari tecnici>>.

13. Gli adempimenti connessi all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 12, della legge regionale 13/2000, eventualmente assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge in conformità all'articolo 14, comma 13, della medesima legge regionale 13/2000, come modificato dal comma 12 del presente articolo, sono fatti salvi a tutti gli effetti.

14. Non si fa luogo a pronuncia di decadenza dal contributo per la mancata ripresa dell'attività produttiva, anche diversa da quella esercitata alla data degli eventi sismici, nelle unità immobiliari non alloggiative inserite negli edifici a uso misto rimaste inultimate alla scadenza dei termini utili di esecuzione dei lavori. Rimane ferma l'applicazione alle predette unità immobiliari delle disposizioni di cui all'articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, e successive modificazioni, per il mancato rispetto dei termini di ultimazione dei lavori stabiliti dalla concessione edilizia, con facoltà per gli interessati di documentare le spese sostenute per l'intervento assistito da contributo con perizia di stima asseverata.

15. Negli edifici considerati al comma 14, l'eventuale redistribuzione in corso d'opera degli alloggi e delle unità immobiliari con altre destinazioni non realizza un mutamento della destinazione d'uso in contrasto con il vincolo quinquennale stabilito dall'articolo 38 della legge regionale 30/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 37/1993, nonché dall'articolo 66 della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 48/1991, ancorché le unità non alloggiative appartengano a una diversa categoria urbanistica rispetto a quella originaria.

16. In via di interpretazione autentica degli articoli 56 e 57 della legge regionale 7/2000, la rinuncia ai diritti di credito derivanti dalla concessione dei contributi o dall'erogazione di somme ad altro titolo in applicazione delle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate è disposta dall'autorità concedente.

17. I benefici previsti dall'articolo 19 della legge regionale 2/1982, come sostituito dall'articolo 43, comma 1, della legge regionale 26/1988, possono essere concessi anche a coloro che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano acquistato progressivamente la proprietà piena ed esclusiva di un alloggio danneggiato dagli eventi sismici parte in qualità di eredi e per l'altra parte per atto tra vivi dagli altri coeredi.

18. Le disposizioni di cui al comma 17 trovano applicazione limitatamente ai soggetti che abbiano presentato i progetti esecutivi degli interventi di riparazione degli edifici acquistati prima dell'entrata in vigore della presente legge, anche oltre i termini utili fissati dall'articolo 34 della legge regionale 50/1990, come da ultimo modificato dall'articolo 62, comma 1, della legge regionale 40/1996, purché alla data del 30 giugno 1999 i progetti stessi siano stati esaminati dai competenti uffici della Segreteria generale straordinaria e sia stato emesso il relativo parere.

19. All'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, dopo il comma 65 è inserito il seguente:

<<65 bis. In via transitoria, la disposizione del comma 65 non si applica alle domande presentate nell'esercizio 2001 prima della data di entrata in vigore della presente legge.>>.

20. Le domande presentate nell'esercizio 2001 eventualmente escluse dal contributo prima della data di entrata in vigore della presente legge, nei casi indicati al comma 65 dell'articolo 5 della legge regionale 4/2001, sono riammesse d'ufficio al contributo e collocate nella graduatoria per l'esercizio 2002, secondo l'ordine di priorità dell'articolo 6 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, come modificato dall'articolo 91, comma 1, della legge regionale 50/1990. A tal fine, i Comuni sono autorizzati a modificare le graduatorie eventualmente già approvate prima dell'entrata in vigore della presente legge. Le graduatorie modificate dai Comuni sono quindi inviate alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in vista della formazione della graduatoria unica regionale di cui all'articolo 138, comma 14, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.

(3)

21. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 30/1988, come modificato dall'articolo 91, comma 1, della legge regionale 50/1990, a decorrere dall'esercizio 2002 gli interventi riguardanti gli edifici destinati a uso di abitazione o a uso misto, che siano prospicienti a vie e spazi pubblici e che si trovino in condizioni di degrado tali da costituire pericolo per la pubblica incolumità, hanno priorità assoluta di finanziamento rispetto a qualsiasi altro intervento previsto dalla medesima legge regionale 30/1988.

22. All'articolo 24, comma 5, lettera e), della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, nonché per coloro che intendono acquistare con il contributo gli alloggi ricevuti in donazione dal Comune o gli alloggi ricostruiti mediante delega presentata ai sensi dell'articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 63/1977, per i quali, a causa di rinuncia, decesso, irreperibilità o per altra causa, non si sia pervenuti all'assegnazione in proprietà degli aventi diritto>>.

23. I provvedimenti di concessione eventualmente disposti prima della data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 5, lettera e), della legge regionale 37/1993, come modificato dal comma 22 del presente articolo, sono fatti salvi a tutti gli effetti.

24. I termini per la presentazione delle domande di cui all'articolo 81 della legge regionale 50/1990 sono riaperti per sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con le modalità e i limiti di cui al comma 25.

25. La riapertura dei termini di cui al comma 24 è limitata ai proprietari degli edifici fatti oggetto di intervento pubblico ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 30/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 55/1986, che abbiano segnalato i fenomeni di infiltrazione d'acqua entro il 31 dicembre 1995.

26. La domanda di cui al comma 24 è presentata alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza.

27. All'articolo 55 della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 28, comma 1, della legge regionale 40/1996, al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<ovvero, qualora ricorrano gravi condizioni di disagio economico-sociale o l'immobile sia situato in area classificata montana, dispensare i beneficiari dall'avvio dell'attività produttiva.>>.

28. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti aventi titolo a beneficiare delle provvidenze previste dal titolo III della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni, che abbiano optato per un alloggio ricevuto in donazione dai Comuni non siano pervenuti, per cause non dipendenti dalla loro volontà, alla stipula definitiva dell'atto di acquisto dell'alloggio in questione, possono optare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza necessità di autorizzazione personale, per l'assegnazione alternativa, anche in un comune diverso da quello ove è maturato il diritto, di una delle unità immobiliari ricostruite, ai sensi dell'articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 63/1977, che si trovano nelle condizioni descritte dall'articolo 137, comma 15, della legge regionale 13/1998.

29. Non si fa luogo al recupero parziale dei finanziamenti regionali a carico dei Comuni colpiti dagli eventi sismici nel 1976 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano completamente realizzato gli interventi previsti dall'articolo 68, terzo comma, della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 137, comma 18, della legge regionale 13/1998, per ragioni economiche dovute all'insufficienza dei finanziamenti ricevuti o per ragioni tecnico-funzionali connesse alla consistenza e alle caratteristiche distributive degli edifici in rapporto agli standard e ai requisiti dell'edilizia residenziale pubblica.

30. Senza pregiudizio del soddisfacimento delle esigenze abitative dei soggetti indicati all'articolo 68, primo comma, numero 3), lettere a), b) e c), della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 24, comma 1, della legge regionale 50/1990, i Comuni indicati al comma 29 sono autorizzati, in deroga all'articolo 32 della legge regionale 7/2000, ad alienare, anche eventualmente modificandone la destinazione d'uso, quelle porzioni di edificio, oggetto d'intervento, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino non essere state ancora completate per le ragioni anzidette.

31. L'autorizzazione indicata al comma 30 è accordata ai Comuni con l'obbligo di reimpiegare i proventi delle alienazioni nella realizzazione di opere di completamento o di miglioramento funzionale di altre porzioni dello stesso edificio.

32. Le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 55/1986, successivamente riconfermate, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 37/1993, sono considerate utili ai fini del conseguimento dei contributi di cui all'articolo 48 della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 50/1990, purché l'alloggio in cui risiedeva il richiedente al 6 maggio 1976 non risulti disponibile per effetto di pignoramento ancorché non sia stato posto in demolizione.

33. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente disposti nei casi indicati al comma 32, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono annullati e, per l'effetto, le relative domande sono valide ai fini della concessione dei predetti contributi.

34. Al comma 18 dell'articolo 14 della legge regionale 13/2000, le parole: <<sono autorizzati ad alienare gli alloggi già in proprietà alla data degli eventi sismici, finanziati ai sensi dell'articolo 68, primo comma, numero 2),>> sono sostituite dalle seguenti: <<sono autorizzati ad alienare gli alloggi finanziati ai sensi dell'articolo 68, primo comma, numero 2), e terzo comma>>.

35. All'articolo 75 della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 137, comma 19, della legge regionale 13/1998, al primo comma, il numero 3) è sostituito dal seguente:

<<3) l'ampliamento, il completamento, la ristrutturazione, l'adeguamento e il miglioramento di opere, impianti ed edifici di proprietà pubblica, anche a prescindere dall'effettivo utilizzo degli stessi e ancorché già ammessi ai benefici di cui alla legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, che richiedono interventi per la loro fruibilità;>>.

36. All'articolo 4, comma 64, lettera f), della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, le parole: <<l'adeguamento strutturale>> sono sostituite dalle seguenti: <<il restauro, la conservazione e la messa a norma>>.

37. Le disposizioni contenute nei commi 1, 1 bis, 2 e 3 dell'articolo 39 della legge regionale 50/1990 e successive modificazioni non si applicano nei casi di lavori autorizzati, anche in via di sanatoria, ammessi ai benefici delle leggi regionali 30/1977 e 63/1977, e loro successive modificazioni, e non ultimati entro il termine, anche prorogato, di scadenza della concessione edilizia, ove la mancata ultimazione dei lavori sia dipesa da intervenute contestazioni circa l'esecuzione dell'intervento assistito dai contributi non avendo lo stesso garantito e mantenuto l'assetto della proprietà esistente alla data del 6 maggio 1976.

38. Nell'ipotesi di cui al comma 37 il Comune interessato provvede a liquidare i benefici contributivi ancora dovuti in base alle leggi regionali 30/1977 e 63/1977, e loro successive modificazioni, sulla base del progetto approvato dal Sindaco e i contributi concessi possono essere utilizzati per realizzare le opere residue relative alla sola porzione immobiliare di effettiva proprietà del richiedente. Le opere residue assistite dai contributi soggiacciono alle disposizioni contenute nell'articolo 39 della legge regionale 50/1990 per quanto riguarda le conseguenze del mancato rispetto del termine fissato nella nuova concessione edilizia rilasciata dal Comune per la realizzazione delle opere medesime.

39. I provvedimenti dichiarativi della decadenza dai benefici contributivi, eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 50/1990, nei casi indicati al comma 37, sono annullati. Per effetto dell'annullamento, le somme eventualmente versate dagli interessati sono loro restituite al termine dell'intervento. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

40. Le spese eventualmente sostenute a titolo di contributo prima dell'entrata in vigore della presente legge sono fatte salve a tutti gli effetti limitatamente alla porzione immobiliare assoggettata a intervento pubblico di riparazione non di proprietà del richiedente.

41. Le disposizioni previste dai commi da 37 a 40 si applicano limitatamente ai casi, verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente legge, di lavori non ultimati nei termini.

42. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 39 fanno carico all'unità previsionale di base 5.4.24.1.640 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 9450 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

43. I termini per la presentazione delle domande di cui agli articoli 9 ter e 14 della legge regionale 30/1977 sono riaperti per trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente agli edifici catalogati acquistati dai Comuni dopo il termine previsto dall'articolo 15 della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40, e anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 13/1998.

44. In deroga all'articolo 30, comma 4, della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni, i Comuni terremotati sono autorizzati a introitare nei bilanci comunali i corrispettivi di cessione delle unità immobiliari rimaste disponibili per mancato esercizio del diritto di prelazione o per altra causa, qualora i corrispettivi medesimi siano destinati al finanziamento, ancorché parziale, di opere e di impianti pubblici dei Comuni medesimi.

45. I Comuni che intendono introitare nei loro bilanci i corrispettivi indicati al comma 44 devono darne comunicazione alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza.

46.

( ABROGATO )

(4)

47. In deroga alle vigenti disposizioni, per le unità immobiliari e gli edifici pubblici assistiti dai benefici previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, come modificata dalla legge 357/1964, il rilascio del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero l'accertamento dello stato dei lavori sulla base del quale è erogata la rata di saldo del contributo, tiene luogo, a tutti gli effetti, del certificato di abitabilità o di agibilità, ferma restando la conformità delle opere realizzate alle prescrizioni urbanistico-edilizie.

48. Le medesime disposizioni trovano applicazione anche alle unità immobiliari e agli edifici pubblici ultimati priva della data di entrata in vigore della presente legge o per i quali, alla medesima data, sia stata erogata la rata di saldo del contributo.

49. Con il differimento al 31 dicembre 2001 dei termini per l'ultimazione dei lavori previsti dall'articolo 8 della legge 10 maggio 1983, n. 190, disposto dall'articolo 139 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è differita anche la validità dei provvedimenti amministrativi comunali aventi valenza edilizia di tipo concessorio o autorizzatorio.

Note:

Derogata la disciplina del comma 7 da art. 5, comma 1, L. R. 24/2005

Derogata la disciplina del comma 8 da art. 5, comma 1, L. R. 24/2005

Integrata la disciplina del comma 20 da art. 13, comma 1, L. R. 24/2005

Comma 46 abrogato da art. 4, comma 74, L. R. 22/2007

Art. 16

(Disposizioni in materia di pianificazione territoriale, edilizia abitativa, infrastrutture civili e urbane)

1. I Comuni, al fine di ridurre il fabbisogno di parcheggi stradali, di riordinare la circolazione e di recuperare le condizioni ambientali delle strade e delle piazze pubbliche, possono individuare, all'interno dei propri strumenti di pianificazione urbanistica, aree comunali entro le quali, mediante costituzione del diritto di superficie, subordinata alla stipula di una convenzione recante l'impegno del soggetto attuatore e dei suoi aventi causa a non mutare la destinazione d'uso, possono essere realizzati parcheggi a uso privato anche non pertinenziali.

2. I parcheggi realizzati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse in applicazione del comma 4 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, possono essere liberati dal vincolo della pertinenzialità previsto dal comma 5 del medesimo articolo qualora, trascorsi cinque anni dalla realizzazione dell'opera ed esperiti almeno due tentativi di vendita con il rispetto del vincolo, i relativi stalli rimangano invenduti.

3.

( ABROGATO )

(12)

4.

( ABROGATO )

(13)

5.

( ABROGATO )

(14)

6. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000 non trovano applicazione per gli interventi oggetto anche di contributo statale di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 270, e successive modificazioni.

7. A integrazione di quanto previsto dall'articolo 126 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, le eventuali risorse tuttora giacenti presso le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) della regione a residuo della gestione speciale prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, sono impiegate direttamente dalle medesime ATER per interventi regionali di edilizia sovvenzionata e convenzionata diretti all'acquisto, alla costruzione e al recupero di abitazioni sulla base di specifici programmi approvati dalla Giunta regionale. Le giacenze previste dall'articolo 7 dell'accordo di programma stipulato tra l'Amministrazione regionale e il Ministero dei lavori pubblici in data 19 aprile 2001 e approvato con decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2001, n. 243/Pres. sono attribuite alle ATER di competenza e sono utilizzate esclusivamente per interventi di edilizia sovvenzionata.

8.

( ABROGATO )

(5)

9.

( ABROGATO )

(6)

10.

( ABROGATO )

(7)

11.

( ABROGATO )

(8)

12. In deroga a quanto previsto dall'articolo 85 della legge regionale 75/1982, l'applicazione dell'articolo 93 bis della medesima legge regionale 75/1982, come inserito dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale 45/1993 e interpretato dall'articolo 81 della legge regionale 13/1998, non si estende alle semestralità di contributo, anticipate agli operatori ai sensi dell'articolo 113 della legge regionale 75/1982, come sostituito dall'articolo 45, comma 1, della legge regionale 37/1988, delle quali si è tenuto conto, in sede di stipula delle convenzioni, ai fini della determinazione del prezzo di cessione o dei canoni di locazione degli alloggi.

13. Le disposizioni del comma 12 si applicano anche nei confronti degli operatori per i quali non sia stato ancora emesso il provvedimento di liquidazione e frazionamento finale del contributo ovvero lo stesso non sia divenuto inoppugnabile.

14.

( ABROGATO )

(9)

15. Al fine di concludere le procedure di cessione delle unità immobiliari di proprietà regionale, in via di interpretazione autentica dell'articolo 65, comma 3, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, si intende che il prezzo di cessione in proprietà degli alloggi di cui al comma 1 del medesimo articolo 65, come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 13/2000, è determinato in conformità alla legge regionale 75/1982 e successive modificazioni, intervenute sino alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale 9/1999.

16. Alla legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, come modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 11/1996, al primo comma, lettera c), dopo la parola: <<anticipazioni>> sono inserite le seguenti: <<, contributi una tantum e contributi a fronte di mutui contratti con istituti di credito>>;

b) al primo comma dell'articolo 2, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

<<e bis) contributi per interventi di recupero di edifici a schiera con particolare riguardo alle facciate prospicienti le vie e piazze pubbliche, i cui proprietari vi partecipano riuniti in consorzio o per delega al Comune oppure in forma privata.>>;

c) la rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

<<Destinazione delle anticipazioni e dei contributi>>;

d) al primo comma dell'articolo 3, dopo le parole: <<le anticipazioni>> sono inserite le seguenti: <<e i contributi>> e la parola: <<concesse>> è sostituita dalla seguente: <<concessi>>;

e) al secondo comma dell'articolo 3, dopo le parole <<La concessione di anticipazioni>> sono inserite le seguenti: <<e dei contributi>>;

f) la rubrica dell'articolo 4, come modificato dall'articolo 23, quinto comma, della legge regionale 18/1986, è sostituita dalla seguente:

<<Anticipazioni e contributi per interventi edilizi su abitazioni>>;

g) dopo il secondo comma dell'articolo 4 è aggiunto il seguente:

<<I contributi che saranno concessi dal Comune non potranno comunque essere superiori a 25.000 euro per ogni singola proprietà su cui interviene.>>;

h) al primo comma dell'articolo 5, dopo la parola: <<anticipazioni>> sono inserite le seguenti: <<e i contributi>>;

i) al secondo comma dell'articolo 5, dopo le parole: <<Le anticipazioni>> sono inserite le seguenti: <<e i contributi>>, la parola: <<concesse>> è sostituita dalla seguente: <<concessi>> e dopo le parole: <<in tal caso>> sono inserite le seguenti: <<le anticipazioni>>;

l) al primo comma dell'articolo 10, dopo le parole: <<concedere anticipazioni>> sono inserite le seguenti: <<e contributi>>;

m) al primo comma dell'articolo 11, dopo le parole: <<quantificazione delle anticipazioni>> sono inserite le seguenti: <<e dei contributi>>.

17.

( ABROGATO )

(10)

18.

( ABROGATO )

(11)

19. All'articolo 5, comma 3, della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20, sono aggiunte, in fine, le parole: <<prima dell'indizione della licitazione privata>>.

20. All'articolo 8, comma 5, della legge regionale 20/1999 le parole: <<del progetto definitivo>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'offerta>>.

21. I contributi destinati alla realizzazione di opere con destinatario, intervento e risorse finanziarie direttamente stabiliti dalla legge regionale di finanziamento, in caso di situazioni che riguardino l'insufficienza dei fondi ovvero la necessità di apportare modifiche alla tipologia degli interventi, possono essere concessi, su istanza del soggetto beneficiario, per la realizzazione di singoli lotti funzionali, anche limitati al solo acquisto dell'immobile o di arredi e attrezzature, ovvero di opere diverse da quelle legislativamente previste, purché non sia modificata la finalità individuata dalla norma di finanziamento.

(1)(15)

22. Le disposizioni previste dal comma 21 trovano applicazione anche per gli interventi già finanziati in base alle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

(2)

23. I finanziamenti eventualmente disposti prima dell'entrata in vigore della presente legge per la realizzazione di interventi nelle zone terremotate in conformità alle disposizioni del comma 21 sono fatti salvi a tutti gli effetti, ancorché in difetto dell'istanza specifica di cui al medesimo comma 21.

(3)(4)

24. All'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 81, della legge regionale 3/2002, al comma 48, la parola: <<istituzionali>> è sostituita dalle seguenti: <<di interesse pubblico>>.

25. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 19 giugno 1995, n. 25, prorogato con l'articolo 96, comma 3, della legge regionale 13/1998, è fissato in sei anni a decorrere dall'entrata in vigore della medesima legge regionale 13/1998.

26. All'articolo 8, comma 41, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, la parola: <<nella>> è sostituita dalle seguenti: <<e/o per la realizzazione di opere di urbanizzazione al servizio della>>.

27. All'articolo 8, comma 43, della legge regionale 3/2002, le parole: <<Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili>> sono sostituite dalle seguenti: <<Servizio tecnico regionale>>.

28. Il capitolo 8000 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e al bilancio per l'anno 2002 è trasferito, con il relativo stanziamento complessivo di 120.000 euro corrispondente a 60.000 euro per ciascuna delle annualità autorizzate per gli anni 2003 e 2004, dall'unità previsionale di base 12.3.62.2.318 all'unità previsionale di base 13.1.24.2.1095 <<Contributi per interventi in materia di opere pubbliche di competenza della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, alla funzione obiettivo n. 13 - programma 13.1 - rubrica n. 24 - spese d'investimento, i cui stanziamenti sono variati rispettivamente in diminuzione e in aumento per l'importo complessivo di 120.000 euro, suddiviso in ragione di 60.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

29. In relazione al disposto di cui al comma 26, nell'ambito dell'unità previsionale di base 13.1.24.2.1095 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, nella denominazione del capitolo 8000 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la parola: <<nella>> è sostituita dalle seguenti: <<e/o per la realizzazione di opere di urbanizzazione al servizio della>>.

Note:

Integrata la disciplina del comma 21 da art. 5, comma 78, L. R. 1/2003

Integrata la disciplina del comma 22 da art. 5, comma 78, L. R. 1/2003

Integrata la disciplina del comma 23 da art. 5, comma 78, L. R. 1/2003

Integrata la disciplina del comma 23 da art. 5, comma 79, L. R. 1/2003

Comma 8 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.

Comma 9 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.

Comma 10 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.

Comma 11 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.

Comma 14 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.

10  Comma 17 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 15/2004

11  Comma 18 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 15/2004

12  Comma 3 abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.

13  Comma 4 abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.

14  Comma 5 abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.

15  Parole aggiunte al comma 21 da art. 4, comma 8, L. R. 5/2013

Art. 17

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007

Art. 18

(Disposizioni in materia di gestione faunistico-venatoria, di pesca nelle acque interne, di ambiente, di protezione civile e di parchi)

1.

( ABROGATO )

(6)

2.

( ABROGATO )

(7)

3.

( ABROGATO )

(8)

4.

( ABROGATO )

(34)

5.

( ABROGATO )

(19)(20)(35)

6. Il contributo di cui all'articolo 4, comma 20, della legge regionale 2/2000 può essere utilizzato anche per la copertura degli oneri derivanti dall'acquisto e relativo eventuale adattamento di edifici esistenti di proprietà o per la costruzione di nuovi edifici, da adibire a nuove sedi dei Dipartimenti provinciali, qualora la messa in sicurezza dei beni immobili di cui al citato articolo 4, comma 20, della legge regionale 2/2000, non risulti conveniente e gli immobili stessi debbano pertanto essere alienati.

7. All'articolo 4, comma 7, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18, le parole: <<sino al 31 dicembre 2001>> sono sostituite dalle seguenti: <<sino al 31 dicembre 2002>>.

8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 fanno carico all'unità previsionale di base 4.1.22.2.4 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 2258 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è modificata con l'aggiunta in fine delle parole: <<nonché per l'acquisto e adattamento o per la costruzione di edifici da adibire a nuove sedi dei Dipartimenti provinciali>>.

9. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le competenze amministrative di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono demandate alla Direzione regionale dell'ambiente che si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) per le attività di controllo.

10.

( ABROGATO )

(2)

11.

( ABROGATO )

(27)

12.

( ABROGATO )

(28)

13.

( ABROGATO )

(29)

14.

( ABROGATO )

(10)

15.

( ABROGATO )

(22)

16.

( ABROGATO )

(21)(23)

17.

( ABROGATO )

(24)

18.

( ABROGATO )

(25)

19.

( ABROGATO )

(26)

20.

( ABROGATO )

(30)

21.

( ABROGATO )

(31)

22.

( ABROGATO )

(32)

23. Ai fini del completamento delle reti di distribuzione dei gas combustibili nell'ambito dei territori ricompresi nei comprensori delle Comunità montane, in attuazione del relativo programma generale deliberato dal Consiglio regionale nelle sedute dell'1 ottobre 1981, 3 dicembre 1986 e 28 febbraio 1989, ai sensi della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, e successive modificazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 51, comma 1 bis, della legge regionale 13/1998, a concedere ai Comuni di Arta Terme, Paluzza, Zuglio e Ovaro, ricompresi nel progetto approvato, contributi determinati proporzionalmente in ragione della differenza tra il costo delle opere e l'ammontare dei corrispondenti mutui che saranno concessi ai Comuni medesimi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 9, commi da 5 bis a 5 quinquies, della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'articolo 28, comma 2, della legge 144/1999, e della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 21 dicembre 2000, n. 129, di riparto dei fondi.

24. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 23 fanno carico all'unità previsionale di base 5.3.22.2.173 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 2664 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

25. Ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, per quanto non disposto dal comma 26, si applicano i criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche indicati all'articolo 2 del decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

(14)

26. Ai sensi dell'articolo 101, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono assimilati alle acque reflue domestiche, in particolare:

a)

( ABROGATA )

b)

( ABROGATA )

c)

( ABROGATA )

c bis) gli scarichi di attività industriali di produzione di generi alimentari che utilizzano come conservante esclusivamente cloruro di sodio, aventi portata inferiore a 50 mc/d e non contaminati da sostanze pericolose o da prodotti chimici impiegati come agenti disinfettanti, sanificanti, coloranti, edulcoranti, sgrassanti o detergenti.

c ter) gli scarichi delle acque utilizzate per scopi geotermici, a condizione che tali acque non siano utilizzate nell'ambito di cicli produttivi e che non siano sottoposte a trattamenti chimici.

(1)(4)(13)(15)(16)(17)(18)

26 bis.Gli scarichi di cui al comma 26, lettera c bis), non recapitanti in fognatura, rientrano nella disciplina prevista dall'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 152/1999.

(5)

27. In attuazione dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 152/1999, fino all'approvazione del piano di tutela delle acque, agli scarichi esistenti di acque reflue urbane sul suolo, per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili a recapitare in corpi idrici superficiali, si applicano i valori limite di emissione in acque superficiali previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 del medesimo decreto legislativo 152/1999.

28. Restano comunque fermi il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5 del decreto legislativo 152/1999 e i valori limite fissati per i cicli produttivi indicati nelle tabelle 3/A, nonché per le sostanze indicate nella tabella 5 del medesimo allegato.

29.

( ABROGATO )

(9)(36)

30.

( ABROGATO )

(37)

31.

( ABROGATO )

(12)

32.

( ABROGATO )

(39)

33.

( ABROGATO )

(38)

34. Per le opere individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 1997, n. 130, di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali e i connessi riflessi sociali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, al fine di consentire il completamento dei lavori nei tempi richiesti dalle disposizioni nazionali e comunitarie di finanziamento, le stazioni appaltanti, che operano in delegazione amministrativa intersoggettiva ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42, o dell'articolo 16 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, sono autorizzate a definire gli eventuali contenziosi con le imprese aggiudicatarie con apposite transazioni, il cui oggetto può prevedere pure la continuazione dei lavori sulla base di progetto comprendente varianti eccedenti il limite di cui all'articolo 25, comma 3, ultimo periodo, della legge 109/1994 e successive modificazioni, rese necessarie dall'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente 24 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 1996, n. 31.

35.

( ABROGATO )

(3)

36.

( ABROGATO )

(33)

37.

( ABROGATO )

(11)

38. All'articolo 22, comma 5, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, le parole: <<quattro anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<cinque anni>>.

39. All'articolo 22, comma 6, della legge regionale 42/1996, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: <<Entro quarantacinque giorni successivi alla scadenza del mandato di Sindaco, il Presidente in carica convoca il Consiglio direttivo per la nomina del nuovo Presidente. Durante detto periodo possono essere adottati solo gli atti urgenti e indifferibili, indicandone i motivi.>>.

40. All'articolo 29 della legge regionale 42/1996, il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. L'incarico di Direttore è conferito, in relazione all'attività da svolgere, applicando le modalità di assunzione, lo stato giuridico e il trattamento economico previsti per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente.>>.

41. I commi 4 e 5 dell'articolo 29 della legge regionale 42/1996 sono abrogati.

Note:

Parole sostituite al comma 26 da art. 18, comma 5, L. R. 12/2003

Comma 10 abrogato da art. 23, comma 2, L. R. 15/2004

Comma 35 abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 28/2004

Parole aggiunte al comma 26 da art. 1, comma 1, L. R. 7/2006

Comma 26 bis aggiunto da art. 1, comma 2, L. R. 7/2006

Comma 1 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.

Comma 2 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.

Comma 3 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.

Parole aggiunte al comma 29 da art. 22, comma 1, L. R. 16/2008

10  Comma 14 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

11  Comma 37 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

12  Comma 31 abrogato da art. 125, comma 1, L. R. 17/2010

13  Lettera c ter) del comma 26 aggiunta da art. 24, comma 1, L. R. 6/2011

14  Comma 25 sostituito da art. 179, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

15  Parole sostituite al comma 26 da art. 179, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 26/2012

16  Lettera a) del comma 26 abrogata da art. 179, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 26/2012

17  Lettera b) del comma 26 abrogata da art. 179, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 26/2012

18  Lettera c) del comma 26 abrogata da art. 179, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 26/2012

19  Parole soppresse al comma 5 da art. 4, comma 1, L. R. 30/2015

20  Parole sostituite al comma 5 da art. 4, comma 1, L. R. 30/2015

21  Comma 16 abrogato da art. 7, comma 9, L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 20 bis, L.R. 35/1986, con effetto dall'1/1/2016.

22  Comma 15 abrogato da art. 39, comma 1, lettera n), L. R. 12/2016

23  Comma 16 abrogato da art. 39, comma 1, lettera n), L. R. 12/2016 . Peraltro il comma era già stato abrogato dall'art. 7, c. 9, L.R. 33/2015, in qualità di modificante dell'art. 20 bis, L.R. 35/1986.

24  Comma 17 abrogato da art. 39, comma 1, lettera n), L. R. 12/2016

25  Comma 18 abrogato da art. 39, comma 1, lettera n), L. R. 12/2016

26  Comma 19 abrogato da art. 39, comma 1, lettera n), L. R. 12/2016

27  Comma 11 abrogato da art. 37, comma 1, lettera x), L. R. 34/2017

28  Comma 12 abrogato da art. 37, comma 1, lettera x), L. R. 34/2017

29  Comma 13 abrogato da art. 37, comma 1, lettera x), L. R. 34/2017

30  Comma 20 abrogato da art. 37, comma 1, lettera x), L. R. 34/2017

31  Comma 21 abrogato da art. 37, comma 1, lettera x), L. R. 34/2017

32  Comma 22 abrogato da art. 37, comma 1, lettera x), L. R. 34/2017

33  Comma 36 abrogato da art. 37, comma 1, lettera x), L. R. 34/2017

34  Comma 4 abrogato da art. 53, comma 1, lettera k), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.

35  Comma 5 abrogato da art. 53, comma 1, lettera k), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.

36  Comma 29 abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 3/2018

37  Comma 30 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.

38  Comma 33 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.

39  Comma 32 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.

Art. 19

(Disposizioni in materia di foreste)

1.

( ABROGATO )

(8)

2.

( ABROGATO )

(9)

3.

( ABROGATO )

(10)

4.

( ABROGATO )

(11)

5.

( ABROGATO )

(1)

6.

( ABROGATO )

(12)

7.

( ABROGATO )

(2)

8.

( ABROGATO )

(3)

9.

( ABROGATO )

(4)

10.

( ABROGATO )

(5)

11.

( ABROGATO )

(6)

12.

( ABROGATO )

(7)

13. All'articolo 5 della legge regionale 4/2001, come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 81, della legge regionale 3/2002, al comma 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Le modalità di gestione del Fondo possono essere stabilite con apposito regolamento.>>.

Note:

Comma 5 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007

Comma 7 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007

Comma 8 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007

Comma 9 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007

Comma 10 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007

Comma 11 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007

Comma 12 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007

Comma 1 abrogato da art. 23, comma 1, lettera k), L. R. 17/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Comma 2 abrogato da art. 23, comma 1, lettera k), L. R. 17/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

10  Comma 3 abrogato da art. 23, comma 1, lettera k), L. R. 17/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

11  Comma 4 abrogato da art. 23, comma 1, lettera k), L. R. 17/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

12  Comma 6 abrogato da art. 23, comma 1, lettera k), L. R. 17/2019 , con effetto dall'1/1/2020.