Legge regionale 15 maggio 2002 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002.

Art. 7

(Disposizioni in materia di agricoltura)

1.

( ABROGATO )

(6)

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nell'ambito dell'unità previsionale di base 11.5.61.1.820 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, la denominazione del capitolo 6815 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è modificata con l'aggiunta delle parole <<in aziende prescelte>> dopo le parole <<per l'attuazione>>.

3. All'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25, come modificato dall'articolo 85, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 13/1998, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

<<1 bis. L'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e pertanto l'attività ittituristica è assimilata a quella agrituristica in armonia con l'articolo 3 dello stesso decreto legislativo 226/2001. Se non espressamente previsto dalla normativa, quanto disposto dalla presente legge per l'attività agrituristica si applica anche all'attività ittituristica, e i riferimenti all'attività agricola e ai prodotti agricoli devono intendersi anche all'attività e ai prodotti della pesca.>>.

4. All'articolo 2, comma 4, lettera b), della legge regionale 25/1996, in fine, sono aggiunte le parole <<nonché alle aziende ittituristiche>>.

5. All'articolo 2 della legge regionale 25/1996, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

<<4 bis. Sono assimilati ai prodotti tipici regionali quelli tradizionali indicati nel decreto ministeriale 18 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 21 agosto 2000, n. 194 - Supplemento ordinario, e successive modifiche e integrazioni, e quelli certificati con attestazione di specificità riconosciuta dall'Amministrazione regionale.>>.

6. All'articolo 2 della legge regionale 25/1996, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

<<7 bis. Si considerano altresì di produzione aziendale i prodotti agricoli e agroalimentari trasformati acquistati dalle cooperative presso le quali sono state conferite o vendute le materie prime oggetto di trasformazione nel limite del quantitativo conferito o venduto. La presente disposizione non si applica alle produzioni vinicole.>>.

7.

( ABROGATO )

(10)

8. All'articolo 8 della legge regionale 25/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 27, della legge regionale 2/2000, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

<<1 bis. Per gli imprenditori persone fisiche e società semplici è sufficiente che l'attestazione di frequenza sia posseduta da un componente dell'impresa familiare, di cui all'articolo 230 bis del codice civile.>>.

9. All'articolo 12 della legge regionale 25/1996, il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. L'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività agrituristica è sospesa dal Sindaco, per un periodo che va da un minimo di dieci ad un massimo di trenta giorni di apertura utili autorizzati, per la violazione degli obblighi di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 dell'articolo 10.>>.

10. All'articolo 12, comma 2, della legge regionale 25/1996, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

<<c bis) abbia subito il terzo provvedimento di sospensione;>>.

11.

( ABROGATO )

(8)

12.

( ABROGATO )

(5)

13. L'Amministrazione regionale continua ad attuare gli interventi creditizi di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, e successive modifiche e integrazioni, anche successivamente alla scadenza prevista dall'articolo 2, numero 2, lettera h), della legge 8 agosto 1977, n. 546, e modificata dall'articolo 12, primo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828.

14. All'articolo 3 della legge regionale 80/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 30, comma 1, della legge regionale 31/1996, il primo e secondo comma sono sostituiti dal seguente:

<<Compete al Direttore del Servizio del credito agrario e della cooperazione agricola, istituito presso la Direzione regionale dell'agricoltura, in conformità agli indirizzi programmatici e regolamentari impartiti dalla Giunta regionale, l'adozione di ogni provvedimento di esecuzione dell'attività gestionale del Fondo.>>.

15. L'Amministrazione regionale, al fine di garantire e assicurare il mantenimento delle politiche di sviluppo e sostegno al settore agricolo, promuove la ristrutturazione fondiaria delle imprese agricole, con particolare riferimento all'insediamento dei giovani in agricoltura, con aiuti accordati nel rispetto delle disposizioni contenute negli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo" (2000/C 28/2), pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee - n. C 28 dell'1 febbraio 2000.

(1)(2)(9)

16. Le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 15 sono definite con atto regolamentare da sottoporre al parere preventivo della Commissione europea, così come previsto dall'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea; il regime di aiuto approvato dalla Commissione europea è il riferimento giuridico che regolamenta il sostegno agli interventi di ristrutturazione fondiaria.

(3)(4)

17. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 agosto 1996, n. 33, le parole <<emanato con Decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172>> sono abrogate.

18. All'articolo 2 della legge regionale 33/1996, come modificato dall'articolo 10, comma 2, della legge regionale 4/1999, al comma 1, le parole <<Ai fini dell'attuazione del Decreto ministeriale 172/1994, di cui all'articolo 1>> sono sostituite dalle parole <<Ai fini dell'attuazione del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 1, comma 1>>.

19. All'articolo 2 della legge regionale 33/1996, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

<<1 bis. Con il regolamento di cui al comma 1 è disciplinata l'istituzione di apposita Commissione regionale per l'approvazione dei cavalli e asini stalloni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), della legge 15 gennaio 1991, n. 30, nonché di apposita Commissione regionale consultiva sulla inseminazione artificiale e impianto embrionale.

1 ter. I moduli di certificazione d'intervento fecondativo e di certificazione d'impianto embrionale devono essere stampati e distribuiti dall'Associazione allevatori del Friuli Venezia Giulia. Per le sole stazioni di monta naturale bovina, i certificati d'intervento fecondativo possono essere distribuiti anche dall'Associazione friulana tenutari stazioni taurine e operatori fecondazione animale.

1 quater. Il prezzo all'utenza dei certificati di cui al comma 1 ter deve essere stabilito con decreto del Direttore regionale dell'agricoltura, tenuto conto dei costi di predisposizione, stampa, distribuzione e successiva elaborazione dei dati degli interventi fecondativi o d'impianto embrionale.>>.

20. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 2, comma 1 bis, della legge regionale 33/1996, come inserito dal comma 19, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

21. L'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) è organismo riconosciuto per la certificazione della qualità dei prodotti agricoli e alimentari ai fini della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.

22. Il laboratorio dell'ERSA è designato al controllo ufficiale dei prodotti alimentari ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, e successive modifiche e integrazioni.

23.

( ABROGATO )

(7)

24. L'articolo 33, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, si applica a decorrere dall'1 gennaio 2004 relativamente alle domande di concessione degli incentivi presentate alla Direzione regionale dell'agricoltura in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

25. In deroga all'articolo 45 della legge regionale 7/2000, la verifica del rispetto dei vincoli di destinazione e in generale degli obblighi imposti in capo ai beneficiari privati di incentivi concessi dalla Direzione regionale dell'agricoltura ha luogo attraverso accertamenti da esperire in loco su un campione di almeno il 5 per cento delle domande liquidate da effettuarsi nell'ultimo anno del periodo vincolativo. La formazione del campione di cui sopra viene determinata avuto presente il volume della spesa ammessa a contributo, i settori produttivi e le singole norme di intervento.

Note:

Integrata la disciplina del comma 15 da art. 7, comma 1, L. R. 18/2004

Derogata la disciplina del comma 15 da art. 7, comma 2, L. R. 18/2004

Integrata la disciplina del comma 16 da art. 7, comma 1, L. R. 18/2004

Derogata la disciplina del comma 16 da art. 7, comma 2, L. R. 18/2004

Comma 12 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.

Comma 1 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Comma 23 abrogato da art. 16, comma 1, lettera c), L. R. 25/2017

Comma 11 abrogato da art. 43, comma 1, lettera f), L. R. 28/2017

Integrata la disciplina del comma 15 da art. 3, comma 1, L. R. 44/2017

10  Comma 7 abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 3/2022 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, c. 2 bis, L.R. 25/1996.