Legge regionale 15 maggio 2002 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002.

Art. 13

(Disposizioni in materia di politiche sociali e immigrazione)

(3)

1. In attuazione dell'articolo 8, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, dall'1 gennaio 2003, sono trasferite ai Comuni le funzioni previste dal regio decreto legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 2, della legge 18 marzo 1993, n. 67.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dai Comuni capofila e dalle Aziende per i servizi sanitari regionali in conformità all'articolo 41 bis della legge regionale 49/1996, come inserito dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 32/1997, e modificato dal comma 7, lettera a), del presente articolo.

3. Al fine di garantire congrua copertura agli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi dei commi 1 e 2, e tenuto conto della necessità di assicurare la continuità dei servizi, le Province trasferiscono ai Comuni le risorse umane, finanziarie e patrimoniali entro l'1 gennaio 2003. Tali risorse sono individuate, entro l'1 luglio 2002, nel rispetto del disposto di cui al comma 4 e previo parere conforme dell'Assemblea delle Autonomie locali, di cui all'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2001, n. 15, anche in riferimento alle quote delle compartecipazioni ai proventi dello Stato riscosse nel territorio regionale e devolute a Province e Comuni dalla legge finanziaria regionale a decorrere dall'anno 2003.

3 bis. Ai Comuni capofila e alle Aziende per i servizi sanitari regionali sono assicurati finanziamenti non inferiori a quelli destinati dalle singole Province per le funzioni e gli importi come rilevati in applicazione dei precedenti commi.

(1)

4. Il trasferimento delle risorse di cui al comma 3 assicura l'assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione, nel rispetto degli equilibri di bilancio di Regione, Province e Comuni.

5. A decorrere dall'1 gennaio 2003, la Regione trasferisce ai Comuni capofila e alle Aziende per i servizi sanitari regionali di cui al comma 2 le risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, assegnate alle Province sino all'esercizio 2002, con le modalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 8/2001.

6. A decorrere dall'1 gennaio 2003, all'articolo 1 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51, come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 19, della legge regionale 13/2000, il comma 3 è abrogato.

7.

( ABROGATO )

(10)

8. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 24 e 26, della legge regionale 3/2002, sono estese alle Province interessate alla realizzazione di strutture per disabili. Tali enti presentano le istanze di finanziamento per l'anno 2002, corredate della documentazione prevista dall'articolo 5, comma 27, della legge regionale 3/2002, entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Per effetto di quanto disposto dal comma 8, nella denominazione del capitolo 4856 dell'unità previsionale di base 8.3.41.2.253 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, dopo le parole: <<senza fini di lucro>> sono inserite le seguenti: <<e Province>>.

10. Fino all'adozione delle disposizioni regionali previste dall'articolo 11 della legge 328/2000, in materia di requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, continuano ad applicarsi le disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

11. In attesa dell'adozione di una normativa regionale organica in tema di servizi per la prima infanzia, con l'individuazione di standard qualitativi uniformi per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle strutture pubbliche e private, l'Amministrazione regionale, al fine di promuovere il miglioramento qualitativo dei servizi di asili nido, è autorizzata a concedere a soggetti privati senza finalità di lucro, in via sperimentale, contributi commisurati al numero dei bambini accolti.

(2)(4)(12)(13)

12. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentito il comitato di coordinamento pedagogico e organizzativo di cui alla legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32, determina, con propria deliberazione, i requisiti pedagogici, organizzativi e strutturali per accedere ai contributi di cui al comma 11, individuando anche specifici indicatori di qualità che diano diritto a una maggiorazione dei contributi medesimi.

(5)(14)

13. Con il provvedimento di cui al comma 12 sono altresì determinati i criteri di assegnazione e le modalità di richiesta, concessione ed erogazione dei contributi, nonché le modalità per la verifica e il controllo del rispetto dei requisiti e degli indicatori di qualità.

(6)(15)

14. Al fine di consentire l'acquisizione dei dati necessari alla predisposizione di una normativa organica in materia di servizi per la prima infanzia, la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, in collaborazione con il Centro regionale di documentazione e di analisi sull'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, sentito il comitato di coordinamento pedagogico e organizzativo, promuove iniziative rivolte alla rilevazione e al monitoraggio delle strutture operanti in ambito pubblico e privato e all'analisi delle caratteristiche dei servizi offerti.

(7)(16)

15. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa complessiva di 1.600.000 euro, suddivisa in ragione di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003, a carico dell'unità previsionale di base 8.4.41.2.255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 4924 (2.1.242.3.08.07) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 41 - Servizio per le attività socio-assistenziali - con la denominazione <<Contributi a soggetti privati senza finalità di lucro per promuovere in via sperimentale il miglioramento qualitativo dei servizi di asili nido>> e con lo stanziamento complessivo di 1.600.000 euro, suddiviso in ragione di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

(8)(17)

16. All'onere complessivo di 1.600.000 euro, suddiviso in ragione di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003, derivante dal comma 11, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 53.6.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 162 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico stesso).

(9)(18)

17.

( ABROGATO )

(11)

18.

( ABROGATO )

(19)(20)(21)(22)(27)

19.

( ABROGATO )

(23)

20.

( ABROGATO )

(24)

21.

( ABROGATO )

(25)

22.

( ABROGATO )

(26)

23.

( ABROGATO )

24.

( ABROGATO )

25.

( ABROGATO )

26. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 24 e 25 fanno carico all'unità previsionale di base 8.5.17.2.938 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento ai capitoli 4949 e 4951 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Note:

Comma 3 bis aggiunto da art. 3, comma 54, L. R. 1/2003

Parole soppresse al comma 11 da art. 3, comma 17, L. R. 15/2005

Abrogati i commi 23, 24 e 25 da art. 35, comma 1, L.R. 5/2005. Le disposizioni di cui ai citati commi continuano tuttavia ad applicarsi fino alla data di approvazione del Piano regionale integrato per l'immigrazione di cui all'art. 5, comma 2, della medesima legge, come stabilito dall'art. 5, comma 22, L.R. 15/2005.

Comma 11 abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 20/2005 . Si veda peraltro la disciplina transitoria di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Comma 12 abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 20/2005 . Si veda peraltro la disciplina transitoria di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Comma 13 abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 20/2005 . Si veda peraltro la disciplina transitoria di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Comma 14 abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 20/2005 . Si veda peraltro la disciplina transitoria di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Comma 15 abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 20/2005 . Si veda peraltro la disciplina transitoria di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Comma 16 abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 20/2005 . Si veda peraltro la disciplina transitoria di cui al comma 2 del medesimo articolo.

10  Comma 7 abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006

11  Comma 17 abrogato da art. 26, comma 2, L. R. 11/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.

12  Il comma 11 rivive ad opera del art. 21, comma 14, L. R. 19/2006 , a seguito dell'abrogazione della lett. h) del comma 1 dell'art. 31, L.R. 20/2005. La reviviscenza della disposizione ha effetto fino alla ripartizione dei fondi stanziati per l'anno 2005 per le finalita' indicate, come stabilito dall'art. 21, c. 18, L.R. 19/2006.

13  Abrogate parole al comma 11, per effetto della reviviscenza del comma 17 dell'art. 3, L.R. 15/2005 ad opera dell'art. 21, comma 15, L.R. 19/2006. La soppressione delle parole in questione ha effetto fino alla ripartizione dei fondi stanziati per l'anno 2005 per le finalita' indicate, come stabilito dall'art. 21, comma 18, L.R. 19/2006.

14  Il comma 12 rivive ad opera del art. 21, comma 14, L. R. 19/2006 , a seguito dell'abrogazione della lett. h) del comma 1 dell'art. 31, L.R. 20/2005. La reviviscenza della disposizione ha effetto fino alla ripartizione dei fondi stanziati per l'anno 2005 per le finalita' indicate al comma 11, come stabilito dall'art. 21, c. 18, L.R. 19/2006.

15  Il comma 13 rivive ad opera del art. 21, comma 14, L. R. 19/2006 , a seguito dell'abrogazione della lett. h) del comma 1 dell'art. 31, L.R. 20/2005. La reviviscenza della disposizione ha effetto fino alla ripartizione dei fondi stanziati per l'anno 2005 per le finalita' indicate al comma 11, come stabilito dall'art. 21, c. 18, L.R. 19/2006.

16  Il comma 14 rivive ad opera del art. 21, comma 14, L. R. 19/2006 , a seguito dell'abrogazione della lett. h) del comma 1 dell'art. 31, L.R. 20/2005. La reviviscenza della disposizione ha effetto fino alla ripartizione dei fondi stanziati per l'anno 2005 per le finalita' indicate al comma 11, come stabilito dall'art. 21, c. 18, L.R. 19/2006.

17  Il comma 15 rivive ad opera del art. 21, comma 14, L. R. 19/2006 , a seguito dell'abrogazione della lett. h) del comma 1 dell'art. 31, L.R. 20/2005. La reviviscenza della disposizione ha effetto fino alla ripartizione dei fondi stanziati per l'anno 2005 per le finalita' indicate al comma 11, come stabilito dall'art. 21, c. 18, L.R. 19/2006.

18  Il comma 16 rivive ad opera del art. 21, comma 14, L. R. 19/2006 , a seguito dell'abrogazione della lett. h) del comma 1 dell'art. 31, L.R. 20/2005. La reviviscenza della disposizione ha effetto fino alla ripartizione dei fondi stanziati per l'anno 2005 per le finalita' indicate al comma 11, come stabilito dall'art. 21, c. 18, L.R. 19/2006.

19  Vedi la disciplina transitoria del comma 18, stabilita da art. 42, comma 4, L. R. 23/2012

20  Vedi la disciplina transitoria del comma 18, stabilita da art. 42, comma 5, L. R. 23/2012

21  Vedi la disciplina transitoria del comma 18, stabilita da art. 42, comma 6, L. R. 23/2012

22  Comma 18 abrogato da art. 44, comma 1, lettera f), L. R. 23/2012

23  Comma 19 abrogato da art. 44, comma 1, lettera f), L. R. 23/2012

24  Comma 20 abrogato da art. 44, comma 1, lettera f), L. R. 23/2012

25  Comma 21 abrogato da art. 44, comma 1, lettera f), L. R. 23/2012

26  Comma 22 abrogato da art. 44, comma 1, lettera f), L. R. 23/2012

27  Vedi la disciplina transitoria del comma 18, stabilita da art. 5, comma 21, L. R. 33/2015