Legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002.
TITOLO I
 DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL SETTORE DEGLI AFFARI ISTITUZIONALI
Art. 1
 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione)
1.
L'articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, come sostituito dall'articolo 5, primo comma, della legge regionale 27/1985, è sostituito dal seguente:

3. La Regione trasferisce alle Province, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 7/1981, come sostituito dal comma 1, i mezzi finanziari iscritti negli stanziamenti del bilancio regionale corrispondenti agli interventi da realizzare che sono previsti negli accordi di programma vigenti, a suo tempo stipulati con le Province.
Art. 2
 (Disposizioni in materia di affari finanziari e patrimonio)
1. All'articolo 8, comma 30, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: <<Il commissario provvede alle spese generali di funzionamento con fondi messi a disposizione dall'Amministrazione regionale.>>.
2. All'articolo 8, comma 34, della legge regionale 2/2000, dopo la parola <<esterni>> sono aggiunte le parole <<, nonché per le spese generali di funzionamento>>.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, comma 30, della legge regionale 2/2000, come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.9.1.949 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 con riferimento al capitolo 1502 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
5. All'articolo 30, comma 9, della legge regionale 10/1997, le parole <<al comma 8>> sono sostituite dalle parole <<ai commi 8 e 8 bis>>.
6. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 30, comma 8 bis, della legge regionale 10/1997, come inserito dal comma 4, affluiscono all'unità previsionale di base 4.1.1911 "Entrate derivanti da vendita di beni mobili" che si istituisce "per memoria" nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 - al titolo IV - categoria 4.1 - con riferimento al capitolo 685 (4.1.0) che si istituisce "per memoria" nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 9 - Servizio del provveditorato - con la denominazione "Entrate derivanti da vendita di beni mobili non più utilizzabili dall'Amministrazione regionale".
12. All'articolo 6, comma 40, della legge regionale 2/2000, dopo la parola <<brevetti>> sono aggiunte in fine le parole <<limitatamente alle iniziative attuate presso il Consorzio per l'Area di ricerca, i contributi di cui sopra possono essere erogati direttamente allo stesso Consorzio>>.
13. All'articolo 6, comma 41, della legge regionale 2/2000, dopo la parola <<economico>> sono inserite le parole <<, nell'ambito del territorio regionale, dei risultati di ricerca ovvero>>.
17. All'articolo 6, comma 53, della legge regionale 2/2000, è aggiunto in fine il seguente periodo <<Per l'esecuzione degli interventi di finanziamento previsti dal comma 44, la FRIULIA SpA opera tramite la sua controllata Friulia Lis SpA a ciò abilitata ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.>>.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 8 da art. 6, comma 54, L. R. 23/2002
2 Comma 11 abrogato da art. 7, comma 14, L. R. 14/2003
3 Comma 8 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
4 Comma 9 abrogato da art. 56, comma 1, lettera c), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
5 Comma 10 abrogato da art. 56, comma 1, lettera c), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
6 Con DGR 2379/2016 (B.U.R.21/12/2016, n. 51) è stata fissata la data del 22 dicembre 2016 come termine per il subentro dell'Ammistrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA.
Art. 3
 (Disposizioni in materia di Enti locali)
1. All'articolo 1, comma 20, della legge regionale 13/2000, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
<<b bis) rettificare il confine tra due o più comuni per ragioni topografiche o per altre analoghe e comprovate esigenze locali limitatamente a piccole porzioni del territorio comunale, purché non comporti trasferimento di popolazione tra i comuni interessati, quando sussista accordo tra i Comuni medesimi, deliberato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati a ciascun consiglio comunale. Il provvedimento del Presidente della Regione recepisce tale accordo.>>.

7. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6.
9. All'articolo 3, comma 31, della legge regionale 3/2002, il primo periodo è sostituito dal seguente: <<A favore della Province è assegnato un limite d'impegno decennale di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, da destinare per l'importo di 1,5 milioni di euro annui alla concessione di contributi ai Comuni che non siano capoluogo di Provincia, con priorità a quelli con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, per gli interventi di loro competenza e per l'importo di 500.000 euro al finanziamento degli interventi di competenza provinciale.>>.
10. Permanendo le esigenze connesse all'attuazione dei loro programmi, gli Enti locali di cui all'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, non dissestati e non strutturalmente deficitari, che avessero già provveduto, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, alla proroga della durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato, possono, limitatamente all'anno 2002, modificare il termine finale della suddetta proroga, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del limite massimo previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 368/2001, fatte comunque salve le altre condizioni di cui al medesimo articolo 4.
11. Ai soli effetti delle assegnazioni di trasferimenti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), della legge regionale 3/2002, il personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive costituite presso le Aziende per i servizi sanitari ai sensi dell'articolo 41 ter della legge regionale 49/1996, nonché il personale dei Consorzi istituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge regionale 41/1996, è aggiunto nel conteggio del personale di ruolo presso il Comune nel cui territorio ha sede l'Azienda ovvero il Consorzio.
Note:
1 Comma 11 sostituito da art. 2, comma 2, L. R. 23/2002
2 Comma 14 interpretato da art. 1, comma 4, L. R. 4/2003
3 Parole soppresse al comma 12 da art. 2, comma 2, L. R. 12/2003
4 Comma 3 abrogato da art. 1, comma 14, L. R. 21/2003 , a decorrere dall' 1 luglio 2004, come previsto dall'articolo 1, comma 21, della L.R. 21/2003.
5 Comma 5 abrogato da art. 1, comma 14, L. R. 21/2003 , a decorrere dall' 1 luglio 2004, come previsto dall'articolo 1, comma 21, della L.R. 21/2003.
6 Comma 6 abrogato da art. 1, comma 14, L. R. 21/2003 , a decorrere dall' 1 luglio 2004, come previsto dall'articolo 1, comma 21, della L.R. 21/2003.
7 Parole sostituite al comma 13 da art. 46, comma 5 quater, L. R. 1/2006
8 Comma 15 abrogato da art. 29, comma 1, lettera f), L. R. 9/2009
9 Vedi la disciplina transitoria del comma 13, stabilita da art. 12, comma 2, L. R. 22/2010
10 Comma 14 bis aggiunto da art. 12, comma 3, L. R. 22/2010
11 Integrata la disciplina del comma 13 da art. 2, comma 2, L. R. 14/1995 nel testo modificato da art. 12, comma 40, L. R. 22/2010
12 Comma 2 abrogato da art. 110, comma 1, lettera h), L. R. 19/2013
13 Integrata la disciplina del comma 14 bis da art. 10, comma 22, L. R. 11/2011 nel testo modificato da art. 10, comma 53, L. R. 23/2013
14 Comma 12 abrogato da art. 65, comma 1, lettera c), L. R. 18/2015
15 Comma 13 abrogato da art. 65, comma 1, lettera c), L. R. 18/2015
16 Comma 14 abrogato da art. 65, comma 1, lettera c), L. R. 18/2015
17 Comma 14 bis abrogato da art. 65, comma 1, lettera c), L. R. 18/2015
Art. 4
 (Disposizioni in materia di sviluppo della montagna)
2.
All'articolo 3 della legge regionale 13/2000 il comma 9 è sostituito dal seguente:
<<9. I contributi di cui all'articolo 4, comma 4 bis, della legge regionale 10/1997, e successive modificazioni, sono concessi per le spese di riscaldamento dell'alloggio utilizzato come prima abitazione. Il contributo è di 310 euro per anno e per nucleo familiare nel caso in cui il nucleo familiare fruisca di un reddito complessivo non superiore a 10.330 euro e di 207 euro per anno e per nucleo familiare nel caso in cui il nucleo stesso fruisca di un reddito complessivo compreso fra 10.330,01 euro e 20.659 euro. A tal fine possono essere utilizzate annualmente le risorse del Fondo di cui all'articolo 4 della legge regionale 10/1997 nel limite del 30 per cento.>>.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle domande presentate dopo l'entrata in vigore della presente legge.
4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo decorre dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 20, comma 6, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.
Art. 5
 (Disposizioni in materia di rapporti internazionali e con l'Unione europea)
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione all'iniziativa comunitaria Interreg III A Italia-Austria per gli anni 2000-2006, di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e definita dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee agli Stati membri del 28 aprile 2000 (2000/C 143/08), secondo le disposizioni attuative e di controllo di cui al relativo programma approvato dalla Commissione europea con decisione C/2001/3537 del 23 novembre 2001.
4. In relazione al disposto di cui al comma 3, nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.15.1.58 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, la denominazione del capitolo 740 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è così modificata: <<Spese per l'organizzazione di attività promozionali all'estero nelle materie di competenza regionale promosse sul territorio regionale, nazionale ed estero>>.
6. In relazione al disposto di cui al comma 5, lettera a), nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.15.2.1076 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, nella denominazione del capitolo 1219 le parole <<Conferimento al fondo speciale costituito presso Friulia SpA>> sono sostituite dalle parole <<Conferimento al fondo speciale istituito presso il Centro Servizi e Documentazione per la Cooperazione Internazionale - Informest>>.
7. In relazione al disposto di cui al comma 5, lettera d), nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.15.2.1030 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, la denominazione del capitolo 723 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è così modificata: <<Finanziamenti per interventi di cooperazione decentrata da attuarsi anche nell'ambito dei programmi predisposti dal Governo italiano, dalle Organizzazioni internazionali, da Regioni italiane ed estere e da Stati esteri>>.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 8, comma 66, L. R. 1/2003
2 Parole soppresse al comma 5 da art. 7, comma 6, L. R. 1/2004
Art. 6
 (Disposizioni varie di carattere ordinamentale e organizzativo)
1. L'Amministrazione regionale predispone entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente legge il Piano regionale territoriale di azione e di e-government (PRTAEG) allo scopo di promuovere una coerente politica di innovazione al servizio del cittadino, delle imprese e della pubblica amministrazione. L'Amministrazione regionale approva, ed aggiorna annualmente, il PRTAEG previo parere della competente Commissione consiliare che si intende favorevole qualora non venga reso entro trenta giorni dalla data della richiesta di pronuncia.
2. L'Amministrazione regionale, nelle more della predisposizione ed approvazione del PRTAEG ed entro il 15 maggio 2002, adotta con propria deliberazione linee di indirizzo per la promozione di una coerente politica di innovazione al servizio del cittadino, delle imprese e della pubblica amministrazione che costituiscono il PRTAEG.
8. Le spese derivanti dall'applicazione dei commi 4 e 5 fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
11. All'articolo 158, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, prima delle parole <<a mezzo di operazioni di locazione finanziaria>> è inserita la parola <<anche>>.
12. In relazione al disposto di cui al comma 11, nell'ambito dell'unità previsionale di base 52.3.9.2.679 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, la denominazione del capitolo 1495 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è integrata con l'inserimento della parola <<anche>> prima delle parole <<a mezzo di operazioni di locazione finanziaria>>.
13. In sede di prima applicazione dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11, il termine per la presentazione della documentazione richiesta è definitivamente fissato al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
14. Alla data di cui al comma 13 sono conseguentemente differiti i termini eventualmente fissati anche in via amministrativa antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
16. All'articolo 7 della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 9/1993, al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
<<a) i consiglieri regionali, i presidenti e gli assessori delle Province, i sindaci e gli assessori del Comune con popolazione superiore ai quindicimila abitanti o coloro i quali hanno svolto le anzidette funzioni nei sei mesi precedenti a quello in cui avviene l'elezione o la nomina;>>.

Note:
1 Comma 6 abrogato da art. 8, comma 67, L. R. 1/2003
2 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 7, comma 25, L. R. 1/2004
3 Comma 5 sostituito da art. 7, comma 77, L. R. 1/2005
4 Comma 5 bis aggiunto da art. 7, comma 78, L. R. 1/2005
5 Lettera a) del comma 3 abrogata da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 10/2022 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 33, c. 6, L.R. 7/2000.