Legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002.
Art. 5
 (Disposizioni in materia di rapporti internazionali e con l'Unione europea)
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione all'iniziativa comunitaria Interreg III A Italia-Austria per gli anni 2000-2006, di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e definita dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee agli Stati membri del 28 aprile 2000 (2000/C 143/08), secondo le disposizioni attuative e di controllo di cui al relativo programma approvato dalla Commissione europea con decisione C/2001/3537 del 23 novembre 2001.
4. In relazione al disposto di cui al comma 3, nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.15.1.58 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, la denominazione del capitolo 740 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è così modificata: <<Spese per l'organizzazione di attività promozionali all'estero nelle materie di competenza regionale promosse sul territorio regionale, nazionale ed estero>>.
6. In relazione al disposto di cui al comma 5, lettera a), nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.15.2.1076 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, nella denominazione del capitolo 1219 le parole <<Conferimento al fondo speciale costituito presso Friulia SpA>> sono sostituite dalle parole <<Conferimento al fondo speciale istituito presso il Centro Servizi e Documentazione per la Cooperazione Internazionale - Informest>>.
7. In relazione al disposto di cui al comma 5, lettera d), nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.15.2.1030 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, la denominazione del capitolo 723 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è così modificata: <<Finanziamenti per interventi di cooperazione decentrata da attuarsi anche nell'ambito dei programmi predisposti dal Governo italiano, dalle Organizzazioni internazionali, da Regioni italiane ed estere e da Stati esteri>>.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 8, comma 66, L. R. 1/2003
2 Parole soppresse al comma 5 da art. 7, comma 6, L. R. 1/2004