Legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002.
Art. 2
 (Disposizioni in materia di affari finanziari e patrimonio)
1. All'articolo 8, comma 30, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: <<Il commissario provvede alle spese generali di funzionamento con fondi messi a disposizione dall'Amministrazione regionale.>>.
2. All'articolo 8, comma 34, della legge regionale 2/2000, dopo la parola <<esterni>> sono aggiunte le parole <<, nonché per le spese generali di funzionamento>>.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, comma 30, della legge regionale 2/2000, come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.9.1.949 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 con riferimento al capitolo 1502 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
5. All'articolo 30, comma 9, della legge regionale 10/1997, le parole <<al comma 8>> sono sostituite dalle parole <<ai commi 8 e 8 bis>>.
6. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 30, comma 8 bis, della legge regionale 10/1997, come inserito dal comma 4, affluiscono all'unità previsionale di base 4.1.1911 "Entrate derivanti da vendita di beni mobili" che si istituisce "per memoria" nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 - al titolo IV - categoria 4.1 - con riferimento al capitolo 685 (4.1.0) che si istituisce "per memoria" nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 9 - Servizio del provveditorato - con la denominazione "Entrate derivanti da vendita di beni mobili non più utilizzabili dall'Amministrazione regionale".
12. All'articolo 6, comma 40, della legge regionale 2/2000, dopo la parola <<brevetti>> sono aggiunte in fine le parole <<limitatamente alle iniziative attuate presso il Consorzio per l'Area di ricerca, i contributi di cui sopra possono essere erogati direttamente allo stesso Consorzio>>.
13. All'articolo 6, comma 41, della legge regionale 2/2000, dopo la parola <<economico>> sono inserite le parole <<, nell'ambito del territorio regionale, dei risultati di ricerca ovvero>>.
17. All'articolo 6, comma 53, della legge regionale 2/2000, è aggiunto in fine il seguente periodo <<Per l'esecuzione degli interventi di finanziamento previsti dal comma 44, la FRIULIA SpA opera tramite la sua controllata Friulia Lis SpA a ciò abilitata ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.>>.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 8 da art. 6, comma 54, L. R. 23/2002
2 Comma 11 abrogato da art. 7, comma 14, L. R. 14/2003
3 Comma 8 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
4 Comma 9 abrogato da art. 56, comma 1, lettera c), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
5 Comma 10 abrogato da art. 56, comma 1, lettera c), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
6 Con DGR 2379/2016 (B.U.R.21/12/2016, n. 51) è stata fissata la data del 22 dicembre 2016 come termine per il subentro dell'Ammistrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA.