Legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002.
Art. 18
 (Disposizioni in materia di gestione faunistico-venatoria, di pesca nelle acque interne, di ambiente, di protezione civile e di parchi)
6. Il contributo di cui all'articolo 4, comma 20, della legge regionale 2/2000 può essere utilizzato anche per la copertura degli oneri derivanti dall'acquisto e relativo eventuale adattamento di edifici esistenti di proprietà o per la costruzione di nuovi edifici, da adibire a nuove sedi dei Dipartimenti provinciali, qualora la messa in sicurezza dei beni immobili di cui al citato articolo 4, comma 20, della legge regionale 2/2000, non risulti conveniente e gli immobili stessi debbano pertanto essere alienati.
7. All'articolo 4, comma 7, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18, le parole: <<sino al 31 dicembre 2001>> sono sostituite dalle seguenti: <<sino al 31 dicembre 2002>>.
8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 fanno carico all'unità previsionale di base 4.1.22.2.4 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 2258 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è modificata con l'aggiunta in fine delle parole: <<nonché per l'acquisto e adattamento o per la costruzione di edifici da adibire a nuove sedi dei Dipartimenti provinciali>>.
9. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le competenze amministrative di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono demandate alla Direzione regionale dell'ambiente che si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) per le attività di controllo.
23. Ai fini del completamento delle reti di distribuzione dei gas combustibili nell'ambito dei territori ricompresi nei comprensori delle Comunità montane, in attuazione del relativo programma generale deliberato dal Consiglio regionale nelle sedute dell'1 ottobre 1981, 3 dicembre 1986 e 28 febbraio 1989, ai sensi della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, e successive modificazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 51, comma 1 bis, della legge regionale 13/1998, a concedere ai Comuni di Arta Terme, Paluzza, Zuglio e Ovaro, ricompresi nel progetto approvato, contributi determinati proporzionalmente in ragione della differenza tra il costo delle opere e l'ammontare dei corrispondenti mutui che saranno concessi ai Comuni medesimi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 9, commi da 5 bis a 5 quinquies, della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'articolo 28, comma 2, della legge 144/1999, e della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 21 dicembre 2000, n. 129, di riparto dei fondi.
24. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 23 fanno carico all'unità previsionale di base 5.3.22.2.173 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 2664 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
27. In attuazione dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 152/1999, fino all'approvazione del piano di tutela delle acque, agli scarichi esistenti di acque reflue urbane sul suolo, per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili a recapitare in corpi idrici superficiali, si applicano i valori limite di emissione in acque superficiali previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 del medesimo decreto legislativo 152/1999.
28. Restano comunque fermi il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5 del decreto legislativo 152/1999 e i valori limite fissati per i cicli produttivi indicati nelle tabelle 3/A, nonché per le sostanze indicate nella tabella 5 del medesimo allegato.
34. Per le opere individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 1997, n. 130, di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali e i connessi riflessi sociali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, al fine di consentire il completamento dei lavori nei tempi richiesti dalle disposizioni nazionali e comunitarie di finanziamento, le stazioni appaltanti, che operano in delegazione amministrativa intersoggettiva ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42, o dell'articolo 16 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, sono autorizzate a definire gli eventuali contenziosi con le imprese aggiudicatarie con apposite transazioni, il cui oggetto può prevedere pure la continuazione dei lavori sulla base di progetto comprendente varianti eccedenti il limite di cui all'articolo 25, comma 3, ultimo periodo, della legge 109/1994 e successive modificazioni, rese necessarie dall'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente 24 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 1996, n. 31.
38. All'articolo 22, comma 5, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, le parole: <<quattro anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<cinque anni>>.
39. All'articolo 22, comma 6, della legge regionale 42/1996, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: <<Entro quarantacinque giorni successivi alla scadenza del mandato di Sindaco, il Presidente in carica convoca il Consiglio direttivo per la nomina del nuovo Presidente. Durante detto periodo possono essere adottati solo gli atti urgenti e indifferibili, indicandone i motivi.>>.
Note:
1 Parole sostituite al comma 26 da art. 18, comma 5, L. R. 12/2003
2 Comma 10 abrogato da art. 23, comma 2, L. R. 15/2004
3 Comma 35 abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 28/2004
4 Parole aggiunte al comma 26 da art. 1, comma 1, L. R. 7/2006
5 Comma 26 bis aggiunto da art. 1, comma 2, L. R. 7/2006
6 Comma 1 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
7 Comma 2 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
8 Comma 3 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
9 Parole aggiunte al comma 29 da art. 22, comma 1, L. R. 16/2008
10 Comma 14 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
11 Comma 37 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
12 Comma 31 abrogato da art. 125, comma 1, L. R. 17/2010
13 Lettera c ter) del comma 26 aggiunta da art. 24, comma 1, L. R. 6/2011
14 Comma 25 sostituito da art. 179, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
15 Parole sostituite al comma 26 da art. 179, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 26/2012
16 Lettera a) del comma 26 abrogata da art. 179, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 26/2012
17 Lettera b) del comma 26 abrogata da art. 179, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 26/2012
18 Lettera c) del comma 26 abrogata da art. 179, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 26/2012
19 Parole soppresse al comma 5 da art. 4, comma 1, L. R. 30/2015
20 Parole sostituite al comma 5 da art. 4, comma 1, L. R. 30/2015
21 Comma 16 abrogato da art. 7, comma 9, L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 20 bis, L.R. 35/1986, con effetto dall'1/1/2016.
22 Comma 15 abrogato da art. 39, comma 1, lettera n), L. R. 12/2016
23 Comma 16 abrogato da art. 39, comma 1, lettera n), L. R. 12/2016 . Peraltro il comma era già stato abrogato dall'art. 7, c. 9, L.R. 33/2015, in qualità di modificante dell'art. 20 bis, L.R. 35/1986.
24 Comma 17 abrogato da art. 39, comma 1, lettera n), L. R. 12/2016
25 Comma 18 abrogato da art. 39, comma 1, lettera n), L. R. 12/2016
26 Comma 19 abrogato da art. 39, comma 1, lettera n), L. R. 12/2016
27 Comma 11 abrogato da art. 37, comma 1, lettera x), L. R. 34/2017
28 Comma 12 abrogato da art. 37, comma 1, lettera x), L. R. 34/2017
29 Comma 13 abrogato da art. 37, comma 1, lettera x), L. R. 34/2017
30 Comma 20 abrogato da art. 37, comma 1, lettera x), L. R. 34/2017
31 Comma 21 abrogato da art. 37, comma 1, lettera x), L. R. 34/2017
32 Comma 22 abrogato da art. 37, comma 1, lettera x), L. R. 34/2017
33 Comma 36 abrogato da art. 37, comma 1, lettera x), L. R. 34/2017
34 Comma 4 abrogato da art. 53, comma 1, lettera k), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
35 Comma 5 abrogato da art. 53, comma 1, lettera k), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
36 Comma 29 abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 3/2018
37 Comma 30 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
38 Comma 33 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
39 Comma 32 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.