Legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002.
Art. 14
 (Disposizioni in materia di corregionali all'estero, istruzione e cultura)
1. All'articolo 6, comma 57, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, come sostituito dall'articolo 7, comma 36, della legge regionale 23/2001, le parole: <<che frequentino corsi universitari presso le Università degli studi del Friuli-Venezia Giulia>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei quali almeno il cinquanta per cento provenienti dall'America latina, che frequentino corsi di formazione professionale, di istruzione secondaria superiore o universitari in Friuli Venezia Giulia>> e le parole: << e che, alla data del 31 dicembre 2000, abbiano già un accordo di collaborazione con una delle Università della regione con cui possono stipulare apposite convenzioni operative>> sono soppresse.
2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.2.18.1.937 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, la denominazione del capitolo 5581 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è rettificata con l'inserimento dopo le parole: <<che frequentino corsi>> delle seguenti: <<di formazione professionale, di istruzione secondaria superiore o>>.
6. All'articolo 7, comma 17, della legge regionale 3/2002, le parole: <<la sistemazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<il completamento>> e la parola: <<della>> è sostituita dalle parole: <<del convitto annesso alla>>.
7. In relazione al disposto di cui al comma 6, nell'ambito dell'unità previsionale di base 9.1.42.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, la denominazione del capitolo 5046 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è modificata sostituendo le parole: <<la sistemazione>> con le seguenti: <<il completamento>> e la parola: << della>> con le parole: <<del convitto annesso alla>>.
9. Le disposizioni di cui al comma 8, lettera b), si applicano a partire dalla scadenza della Commissione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
13. Le autorizzazioni di spesa di lire 1.100 milioni, corrispondenti a 568.102,59 euro, di lire 100 milioni, corrispondenti a 51.645,69 euro e di 35.403,70 euro, disposte per l'anno 2002 rispettivamente dall'articolo 5, comma 88, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, dall'articolo 6, comma 83, della legge regionale 4/2001, e dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, per le finalità di cui all'articolo 13 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, come modificato dall'articolo 118, comma 1, della legge regionale 47/1993, e di cui all'articolo 5, comma 19, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18, a carico dell'unità previsionale di base 9.6.42.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 5342 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, si intendono destinate all'Ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia, a fronte delle spese sostenute per l'attività istituzionale relativa alla stagione 2001-2002 e comunque fino al 30 giugno 2002, nonché alla Fondazione regionale per lo spettacolo del Friuli Venezia Giulia, a fronte delle spese per l'avvio e lo sviluppo della propria attività istituzionale.
14. Con deliberazione della Giunta regionale è approvata la ripartizione dello stanziamento complessivamente autorizzato a carico del capitolo 5342, in coerenza con le previsioni di cui al comma 13.
15. In via di interpretazione autentica, il contributo di cui all'articolo 6, comma 47, della legge regionale 4/2001, è utilizzabile altresì per interventi di manutenzione nell'ambito del compendio di riferimento del monumento e per azioni di valorizzazione dello stesso.
16. In relazione al disposto di cui al comma 15, nell'ambito dell'unità previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, la denominazione del capitolo 5281 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è integrata con l'inserimento, in fine, delle parole: <<nonché per interventi di manutenzione e valorizzazione nell'ambito del compendio di riferimento del monumento>>.
17.
All'articolo 6 della legge regionale 4/2001, i commi 66, 67 e 68 sono sostituiti dai seguenti:
<<66. Allo scopo di promuovere e sostenere lo svolgimento coordinato e unitario dei programmi di iniziative realizzati dalla Regione e dalle altre Amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia in materia di tutela e valorizzazione della lingua e della cultura friulana, l'Amministrazione regionale promuove, di concerto con le Amministrazioni provinciali competenti per i territori delimitati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, l'istituzione di un apposito organismo, aperto alla partecipazione degli enti locali e di altre istituzioni scientifiche, culturali ed economiche pubbliche e private, avente le seguenti fondamentali finalità:
a) svolgere in modo continuativo un'autonoma attività propositiva, di impulso, di indirizzo programmatico, nonché di consulenza scientifica, a supporto delle Amministrazioni pubbliche e delle istituzioni scolastiche nell'esercizio delle funzioni a esse spettanti in attuazione delle leggi statali e regionali vigenti in materia di tutela della lingua friulana;
b) svolgere compiti di indirizzo e coordinamento dell'impiego dei finanziamenti che, a qualsiasi titolo, vengono destinati dallo Stato e dalla Regione per la promozione e la tutela della lingua e della cultura friulana;
c) predisporre i piani regionali di politica linguistica, approvati dalla Giunta regionale;
d) favorire la più ampia collaborazione tra gli organismi pubblici e privati che operano per la conoscenza, la diffusione e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana, offrendosi quale sede permanente di coordinamento generale e di verifica delle linee di indirizzo e delle iniziative realizzate dalle istituzioni aderenti;
e) promuovere la costituzione di un Albo delle associazioni riconosciute per lo svolgimento di una significativa e rilevante attività culturale e scientifica rivolta a obiettivi di tutela e promozione della lingua e cultura friulana;
f) provvedere direttamente alla realizzazione di iniziative di studio, ricerca, divulgazione e alla organizzazione di incontri di carattere scientifico, aventi a oggetto lo sviluppo delle conoscenze in materia di tutela del patrimonio linguistico e lo scambio di esperienze con organismi, istituzioni e soggetti che sono espressione di altre realtà linguistiche, a livello nazionale ed europeo;
g) vigilare sul rispetto della grafia ufficiale della lingua friulana in ogni ambito della vita sociale, garantendo uno stabile servizio di consulenza linguistica a favore degli enti pubblici e privati.
68. Gli articoli 15, 16, 17, 20, 21, 22 e 23 della legge regionale 15/1996 sono soppressi a decorrere dalla data di approvazione da parte della Giunta regionale dello statuto dell'organismo di cui al comma 66.>>.

18. Il finanziamento degli oneri relativi all'attività dell'organismo di cui all'articolo 6, comma 66, della legge regionale 4/2001, come sostituito dal comma 17, fa carico all'unità previsionale di base 9.7.42.1.310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 5543 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è così modificata: <<Finanziamento dell'attività dell'organismo preposto alla tutela e alla valorizzazione della lingua e della cultura friulana>>.
19. In relazione al disposto di cui all'articolo 6, comma 68, della legge regionale 4/2001, come sostituito dal comma 17, agli oneri relativi al finanziamento dell'attività dell'Osservatorio regionale della lingua e della cultura friulana di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 15/1996, come modificato dall'articolo 124, comma 6, della legge regionale 13/1998, ivi compresa l'indennità di funzione del Presidente del Comitato scientifico di cui all'articolo 22, comma 3, della medesima legge regionale 15/1996, si provvede a carico dell'unità previsionale di base 9.7.42.1.310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 5543 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Note:
1 Comma 20 abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 16/2003
2 Comma 10 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
3 Comma 11 abrogato da art. 38, comma 1, lettera o), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
4 Comma 3 abrogato da art. 56, comma 1, lettera r), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
5 Comma 4 abrogato da art. 56, comma 1, lettera r), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
6 Comma 5 abrogato da art. 21, comma 1, lettera c), L. R. 19/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.