Legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002.
Art. 1
 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione)
1.
L'articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, come sostituito dall'articolo 5, primo comma, della legge regionale 27/1985, è sostituito dal seguente:

3. La Regione trasferisce alle Province, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 7/1981, come sostituito dal comma 1, i mezzi finanziari iscritti negli stanziamenti del bilancio regionale corrispondenti agli interventi da realizzare che sono previsti negli accordi di programma vigenti, a suo tempo stipulati con le Province.