﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 22 aprile 2002

      , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disciplina organica dell'artigianato.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">TITOLO VII</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">NORME FINALI E TRANSITORIE</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO I</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Norme finali e transitorie</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 73</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Trasferimenti di fondi statali)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Le risorse statali trasferite ai sensi della legge 59/1997 e relativi provvedimenti attuativi sono utilizzate dall'Amministrazione regionale per l'attuazione delle disposizioni della presente legge per gli interventi di sostegno a favore dell'artigianato. </p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 74</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Procedimenti in corso)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 75</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Regolamenti d'esecuzione)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Con uno o più regolamenti d'esecuzione da emanarsi entro centottanta giorni dal termine di cui all'articolo 80, comma 2, sono stabilite le misure di aiuto e i criteri e le modalità d'intervento relativi agli incentivi previsti dagli articoli 42 bis, 45, 50, 51, 54, 54 bis, 55, 55 bis, 56, 57, 60 bis, 61, 62, 64, 71 e 72.<p><span style="">(2)</span><span style="">(4)</span><span style="">(5)</span><span style="">(6)</span><span style="">(7)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 7/2000, i regolamenti possono prevedere che, al fine dello svolgimento dell'attività istruttoria, l'Amministrazione regionale stipuli convenzioni con società o enti in possesso dei necessari requisiti di terzietà, tecnici e organizzativi, selezionati tramite procedure a evidenza pubblica.<p><span style="">(1)</span><span style="">(3)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 2 sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 18/2003</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole soppresse al comma 1 da art. 72, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Parole aggiunte al comma 2 da art. 72, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 15, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Parole aggiunte al comma 1 da art. 15, comma 1, L. R. 4/2014</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 20, L. R. 45/2017 , con effetto dall'1/1/2018.</p><p style="text-align: justify;"><strong>7 
    </strong> Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 13, L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 76</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Norma interpretativa)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Il rinvio ad atti legislativi e regolamentari operato dalla presente legge regionale si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 77</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Norme transitorie)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Le imprese, i consorzi e le società consortili artigiane che risultino iscritti, rispettivamente, all'albo di cui all' articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, e alla separata sezione dell'albo di cui agli articoli 31 bis e 31 ter della medesima legge regionale 6/1970, sono di diritto iscritti all'albo istituito dall'articolo 13 della presente legge. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Le autorizzazioni già rilasciate dai Comuni ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 161, per l'esercizio dell'attività di barbiere, acconciatore, parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, parrucchiere misto si intendono idonee allo svolgimento dell'attività di parrucchiere misto di cui all'articolo 27. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, comma 7, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le norme della presente legge, le disposizioni di cui alla legge regionale 6/1970 e relativa disciplina attuativa in materia di modulistica e di procedure per l'iscrizione, modifica e cancellazione dall'A.I.A., nonché le disposizioni contenute nell'allegato alla legge regionale 10 aprile 1972, n. 17. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Le Commissioni provinciali per l'artigianato, costituite ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 6/1970, durano in carica fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina delle Commissioni, costituite con le modalità e nella composizione previste dall'articolo 19 e comunque non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>La Commissione regionale per l'artigianato, costituita ai sensi dell' articolo 12 della legge regionale 6/1970, dura in carica fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina della Commissione regionale, costituita con le modalità e nella composizione previste dall'articolo 22 e comunque non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 26, comma 4, continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nella legge regionale 27 maggio 1991, n. 21. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7. </span>Il Fondo di cui all'articolo 45 prosegue senza soluzione di continuità nell'attività del Fondo di cui alla legge regionale 28 agosto 1992, n. 28. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7 bis. </span>A decorrere dall'1 gennaio 2011 è sospesa l'accettazione delle domande a valere sui finanziamenti agevolati di cui all'articolo 50. <p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7 ter. </span>Con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, sono disposte la revoca della sospensione di cui al comma 7 bis e l'autorizzazione all'organo gestore alla concessione dei finanziamenti agevolati di cui all'articolo 50.<p><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8. </span>Le Commissioni d'esame costituite ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 21/1991 durano in carica fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina della Commissione d'esame costituita con le modalità e nella composizione definite con il regolamento di cui all'articolo 26, comma 4, e comunque entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9. </span>Il Comitato di gestione costituito ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 28/1992 dura in carica fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina del Comitato costituito con le modalità e nella composizione previste all'articolo 47, comma 2, e comunque entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10. </span>Il Comitato tecnico costituito ai sensi dell' articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dura in carica fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina del Comitato tecnico costituito con le modalità e nella composizione previste all'articolo 53, comma 2, e comunque entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11. </span>Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 75, relativamente alla disciplina contenuta negli articoli 45, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57 e 62, continua ad applicarsi la disciplina contenuta, rispettivamente, nella legge regionale 28/1992, nei commi da 2 a 5 dell' articolo 6 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18, nell' articolo 142 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, nella legge regionale 2 agosto 1982, n. 51, nei commi da 49 a 54 dell' articolo 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, e nei commi da 45 a 49 dell' articolo 8 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12. </span>Fino alla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 59, comma 2, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le norme della presente legge, le disposizioni contenute nelle convenzioni stipulate ai sensi dell' articolo 57, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">13. </span>Le società in accomandita semplice già iscritte all'albo di cui all' articolo 2 della legge regionale 6/1970, in mancanza del requisito relativo al possesso dei requisiti indicati all'articolo 8 della presente legge da parte della maggioranza dei soci, devono regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge. <p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">14. </span>I fondi assegnati ai Consorzi garanzia fidi per la costituzione della società a responsabilità limitata di cui all' articolo 57, comma 2, della legge regionale 29/1996, nel caso di estinzione della società medesima possono essere utilizzati dai consorzi medesimi per la costituzione del consorzio di cui all'articolo 60. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">15. </span>Tutti i riferimenti normativi alla legge regionale 6/1970 si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni della presente legge. </p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Vedi la disciplina transitoria del comma 13, stabilita  da art. 19, comma 1, L. R. 18/2003</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 7 bis aggiunto da art. 2, comma 26, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Comma 7 ter aggiunto da art. 2, comma 26, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 78</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Abrogazioni)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Sono abrogate con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla data della pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione, ad eccezione delle disposizioni di modifica o integrazione delle disposizioni elencate al comma 2, le seguenti disposizioni:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>I capi I, II, IV, VI, VI bis e VII della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6; </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>la legge regionale 1 giugno 1970, n. 17; </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>la legge regionale 27 novembre 1971, n. 52; </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>la legge regionale 10 aprile 1972, n. 17; </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>la legge regionale 1 agosto 1972, n. 32; </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">f) </span>l' articolo 8 della legge regionale 20 agosto 1973, n. 49; </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">g) </span>la legge regionale 16 maggio 1974, n. 20; </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">h) </span>la legge regionale 16 maggio 1974, n. 21; </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">i) </span>la legge regionale 26 aprile 1977, n. 20; </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">l) </span>la legge regionale 25 luglio 1977, n. 41; </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">m) </span>la legge regionale 24 aprile 1978, n. 26; </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">n) </span>gli articoli da 7 a 14 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30; </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">o) </span>la legge regionale 22 gennaio 1979, n. 1; </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">p) </span>la legge regionale 22 gennaio 1979, n. 2; </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">q) </span>la legge regionale 27 agosto 1979, n. 47; </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">r) </span>la legge regionale 6 dicembre 1979, n. 68; </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">s) </span>la legge regionale 25 febbraio 1982, n. 16; </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">t) </span>la legge regionale 27 aprile 1982, n. 29; </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">u) </span>l' articolo 18 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54; </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">v) </span>gli articoli 12, 14, 28, 34 e 36, limitatamente alla parte concernente l'artigianato, nonché l' articolo 15, secondo comma, della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30; </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">z) </span>gli articoli 19 e 20 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8; </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">aa) </span>la legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48; </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">bb) </span>la legge regionale 30 dicembre 1985, n. 55; </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">cc) </span>la legge regionale 30 luglio 1986, n. 31; </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">dd) </span>l' articolo 61 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19; </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">ee) </span>l'articolo 8, limitatamente alla parte riguardante l'artigianato, e l' articolo 10 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35; </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">ff) </span>l' articolo 83, comma 2, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3; </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">gg) </span>la legge regionale 9 giugno 1988, n. 42; </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">hh) </span>l' articolo 94, comma 2, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2; </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">ii) </span>l' articolo 2 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16; </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">ll) </span>l' articolo 104 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3; </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">mm) </span>la legge regionale 27 agosto 1990, n. 36; </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">nn) </span>la legge regionale 27 maggio 1991, n. 21; </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">oo) </span>l' articolo 1 della legge regionale 22 agosto 1991, n. 32; </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">pp) </span>gli articoli 78, 82 e 125 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4; </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">qq) </span>la legge regionale 27 agosto 1992, n. 22, esclusi gli articoli 2 e 4; </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">rr) </span>gli articoli 17, 18 e 19 e, limitatamente al riferimento del collegio dei sindaci dell'ESA, gli articoli 71, comma 2, e 72, commi 6, 7 e 9, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18; </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">ss) </span>l' articolo 123 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47; </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">tt) </span>l'articolo 5, limitatamente alla parte concernente l'artigianato, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50; </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">uu) </span>l' articolo 147 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5; </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">vv) </span>la legge regionale 17 gennaio 1995, n. 5, esclusi gli articoli 1 e 4; </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">zz) </span>la legge regionale 7 maggio 1996, n. 21; </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">aaa) </span>la legge regionale 8 luglio 1996, n. 23; </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">bbb) </span>l' articolo 35 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31; </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">ccc) </span>gli articoli 43, 44 e 45 e, limitatamente al riferimento del collegio dei sindaci dell'ESA, il comma 2 dell'articolo 70, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9; </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">ddd) </span>il capo III della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28; </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">eee) </span>i commi da 73 a 84 e da 87 a 90 dell' articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2; </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">fff) </span>l' articolo 7 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 21. </p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Sono abrogate con decorrenza dall'1 gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione, le seguenti disposizioni:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>il capo III della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6; </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>gli articoli 1 e 2 e da 4 a 6 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30; </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>gli articoli da 1 a 11 e da 13 a 17 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 51; </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>all' articolo 25, primo comma, della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, le parole &lt;&lt;i Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le imprese artigiane e le cooperative fra le imprese artigiane di cui all' articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30,&gt;&gt;; </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>l' articolo 17 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8; </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">f) </span>gli articoli 2 e 3 della legge regionale 22 agosto 1991, n. 32; </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">g) </span>gli articoli 2 e 4 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 22; </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">h) </span>la legge regionale 28 agosto 1992, n. 28; </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">i) </span>l' articolo 142 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5; </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">l) </span>gli articoli 1 e 4 della legge regionale 17 gennaio 1995, n. 5; </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">m) </span>l' articolo 88 della legge regionale 26 settembre 1995, n. 39; </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">n) </span>l' articolo 59 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9; </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">o) </span>l' articolo 57 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29; </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">p) </span>il comma 26 e i commi da 43 a 46 dell' articolo 11 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3; </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">q) </span>i commi da 14 a 16 dell' articolo 9 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13; </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">r) </span>i commi da 49 a 54, 122 e da 126 a 128 dell' articolo 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4; </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">s) </span>i commi da 45 a 49 dell' articolo 8 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3. </p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 79</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Norme finanziarie)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Per le finalità previste dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 4 è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.032.000, suddivisa in ragione di euro 516.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.1.63.1.336 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8608 (1.1.158.2.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per lo sviluppo dell'artigianato - con la denominazione &lt;&lt;Rimborso annuo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di artigianato e per il funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato&gt;&gt; e con lo stanziamento complessivo di euro 1.032.000, suddiviso in ragione di euro 516.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo, nell'ambito della medesima unità previsionale di base, dello stanziamento del capitolo 8607 del documento tecnico citato, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa per gli anni 2003 e 2004.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Per il finanziamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera h), relativamente all'attuazione delle iniziative di cui alle lettere e), f) e g), del medesimo comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di euro 600.000, suddivisa in ragione di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.1.63.2.1906 &lt;&lt;Spese per iniziative di promozione e sviluppo dell'artigianato&gt;&gt; che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 - alla funzione-obiettivo n. 13 - programma n. 1 - rubrica n. 63 - spese d'investimento -, con lo stanziamento complessivo di euro 600.000, suddiviso in ragione di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, riferito al capitolo 8917 (2.1.280.3.10.23) di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per la qualità delle imprese artigiane - con la denominazione &lt;&lt;Finanziamento dei programmi della Commissione regionale per l'artigianato per l'attuazione di iniziative di promozione e sviluppo dell'artigianato&gt;&gt;. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 22, commi 11 e 12, e dell'articolo 26, comma 5, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare conferimenti al "Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia" di cui all'articolo 45, comma 1, per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 46, comma 1, ai soggetti indicati all'articolo 42.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa complessiva di euro 7.746.000, suddivisa in ragione di euro 5.500.000 per l'anno 2003 e di euro 2.246.000 per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.9.2.343 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 1370 (2.1.253.3.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 9 - Servizio del credito - con la denominazione &lt;&lt;Conferimenti al Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia per la concessione di finanziamenti per investimenti aziendali&gt;&gt; e con lo stanziamento complessivo di euro 7.746.000, suddiviso in ragione di euro 5.500.000 per l'anno 2003 e di euro 2.246.000 per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo, nell'ambito della medesima unità previsionale di base, dello stanziamento del capitolo 1380 del documento tecnico citato, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa per gli anni 2003 e 2004.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>Per le finalità previste dall'articolo 49 è autorizzata la spesa di euro 516.000 per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.9.2.1058 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 1356 (2.1.264.3.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 9 - Servizio del credito - con la denominazione &lt;&lt;Acquisto di obbligazioni della Friulia-Lis SpA per agevolazioni alle imprese artigiane nelle operazioni di locazione finanziaria&gt;&gt;. Al relativo onere si provvede nell'ambito della medesima unità previsionale di base mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 1375 del documento tecnico citato, intendendosi corrispondentemente revocata la relativa autorizzazione di spesa per l'anno 2004.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7. </span>Per le finalità previste dall'articolo 50, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 7.000.000, suddivisa in ragione di euro 3.500.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.2.63.2.353 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8730 (2.1.243.7.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per lo sviluppo dell'artigianato - con la denominazione &lt;&lt;Finanziamenti al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA per l'attivazione di finanziamenti agevolati a sostegno degli investimenti aziendali delle imprese artigiane&gt;&gt; e con lo stanziamento complessivo di euro 7.000.000, suddiviso in ragione di euro 3.500.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Al relativo onere si provvede, nell'ambito della medesima unità previsionale di base, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 8741 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa per gli anni 2003 e 2004.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8. </span>Per le finalità previste dall'articolo 51, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 516.000 per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.63.2.353 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8731 (2.1.243.6.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per lo sviluppo dell'artigianato - con la denominazione &lt;&lt;Finanziamenti al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA per l'attivazione di finanziamenti agevolati a sostegno delle esigenze di credito a breve termine delle imprese artigiane&gt;&gt; e con lo stanziamento di euro 516.000 per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede, nell'ambito della medesima unità previsionale di base, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 8740 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente revocata la relativa autorizzazione di spesa per l'anno 2004.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9. </span>Per le finalità previste dall'articolo 52, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.9.2.340 &lt;&lt;Finanziamenti alla Cassa per il credito alle imprese artigiane&gt;&gt; che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 - alla funzione-obiettivo n. 13 - programma n. 3 - rubrica n. 9 - spese d'investimento - con lo stanziamento di euro 100.000 per l'anno 2004, riferito al capitolo 1390 (2.1.253.3.10.23) di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 9 - Servizio del credito - con la denominazione &lt;&lt;Finanziamenti alla Cassa per il credito alle imprese artigiane SpA per il concorso negli interventi finanziari a favore delle imprese artigiane per agevolare gli investimenti aziendali&gt;&gt;. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10. </span>Gli oneri relativi al funzionamento del Comitato tecnico di cui all'articolo 53 fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa di bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 152 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11. </span>Per le finalità previste dall'articolo 54, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa complessiva di euro 500.000, suddivisa in ragione di euro 300.000 per l'anno 2003 e di euro 200.000 per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.1.63.2.338 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8653 (2.1.243.3.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per lo sviluppo dell'artigianato - con la denominazione &lt;&lt;Contributi in conto capitale alle imprese artigiane per la promozione dell'artigianato artistico nei centri urbani&gt;&gt; e con lo stanziamento complessivo di euro 500.000, suddiviso in ragione di euro 300.000 per l'anno 2003 e di euro 200.000 per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12. </span>Per le finalità previste dall'articolo 55, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 500.000, suddivisa in ragione di euro 300.000 per l'anno 2003 e di euro 200.000 per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.2.63.2.455, con riferimento al capitolo 8918 (2.1.243.3.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per la qualità delle imprese artigiane - con la denominazione &lt;&lt;Contributi in conto capitale alle imprese artigiane per l'adeguamento a norma di strutture e impianti&gt;&gt; e con lo stanziamento complessivo di euro 500.000, suddiviso in ragione di euro 300.000 per l'anno 2003 e di euro 200.000 per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">13. </span>Per le finalità previste dall'articolo 56, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 700.000, suddivisa in ragione di euro 400.000 per l'anno 2003 e euro 300.000 per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.2.63.1.450 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8908 (1.1.163.2.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per la qualità delle imprese artigiane - con la denominazione &lt;&lt;Contributi alle imprese artigiane per l'acquisizione di servizi e la valorizzazione della produzione&gt;&gt; e con lo stanziamento complessivo di euro 700.000, suddiviso in ragione di euro 400.000 per l'anno 2003 e euro 300.000 per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">14. </span>Per le finalità previste dall'articolo 57, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 516.000, suddivisa in ragione di euro 258.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.1.63.2.338 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8654 (2.1.243.3.10.25) che si istituisce nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per lo sviluppo dell'artigianato - con la denominazione &lt;&lt;Contributi alle imprese artigiane e ai loro consorzi per facilitarne l'accesso al commercio elettronico&gt;&gt; e con lo stanziamento complessivo di euro 516.000, suddiviso in ragione di euro 258.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Al relativo onere si provvede, nell'ambito della medesima unità previsionale di base, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 8652 del citato documento tecnico, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">15. </span>Per le finalità previste dall'articolo 59, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 5.680.000, suddivisa in ragione di euro 2.840.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.2.63.2.356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8702 (2.1.243.3.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per lo sviluppo dell'artigianato - con la denominazione &lt;&lt;Integrazione dei fondi rischi dei Consorzi garanzia fidi provinciali tra le imprese artigiane&gt;&gt; e con lo stanziamento complessivo di euro 5.680.000, suddiviso in ragione di euro 2.840.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo, nell'ambito della medesima unità previsionale di base, dello stanziamento del capitolo 8700 del documento tecnico citato, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa per gli anni 2003 e 2004.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">16. </span>Per le finalità previste dall'articolo 60, comma 3, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.63.2.356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, il cui stanziamento è elevato di pari importo, con riferimento al capitolo 8703 (2.1.243.3.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per lo sviluppo dell'artigianato - con la denominazione &lt;&lt;Integrazione del fondo rischi del Consorzio regionale dei Consorzi garanzia fidi provinciali tra le imprese artigiane&gt;&gt; e con lo stanziamento di euro 100.000 per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">17. </span>Per le finalità previste dall'articolo 61, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 400.000, suddivisa in ragione di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.1.63.2.338 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8631 (2.1.243.3.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per lo sviluppo dell'artigianato - con la denominazione &lt;&lt;Contributi a sostegno della nuova imprenditorialità artigiana&gt;&gt; e con lo stanziamento complessivo di euro 400.000, suddiviso in ragione di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">18. </span>Per le finalità previste dall'articolo 62, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 500.000, suddivisa in ragione di euro 300.000 per l'anno 2003 e di euro 200.000 per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.2.63.2.455 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8919 (2.1.243.3.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per la qualità delle imprese artigiane - con la denominazione &lt;&lt;Contributi per favorire la successione nell'impresa artigiana&gt;&gt; e con lo stanziamento complessivo di euro 500.000, suddiviso in ragione di euro 300.000 per l'anno 2003 e di euro 200.000 per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">19. </span>Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 64 fanno carico all'unità previsionale di base 17.1.16.2.390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 1420 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">20. </span>Per le finalità previste dall'articolo 68, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 10.3.63.2.1066 &lt;&lt;Aiuti all'occupazione nel settore artigiano&gt;&gt; che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 - alla funzione-obiettivo n. 10 - programma n. 3 - rubrica n. 63 - spese d'investimento - con lo stanziamento di euro 200.000 per l'anno 2004, riferito al capitolo 8600 (2.1.243.3.10.23) di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per lo sviluppo dell'artigianato - con la denominazione &lt;&lt;Contributi alle imprese artigiane per l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti disoccupati che abbiano partecipato ad iniziative formative promosse e organizzate dall'Amministrazione regionale&gt;&gt;. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">21. </span>Per le finalità previste dall'articolo 71, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 13.1.63.2.338 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8654 (2.1.243.3.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per lo sviluppo dell'artigianato - con la denominazione &lt;&lt;Finanziamenti per l'attuazione dei progetti di sviluppo e di promozione dei distretti artigianali&gt;&gt; e con lo stanziamento di euro 100.000 per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">22. </span>Per le finalità previste dall'articolo 72, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di euro 300.000, suddivisa in ragione di euro 200.000 per l'anno 2003 e di euro 100.000 per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.1.63.1.1909 &lt;&lt;Servizi alle imprese artigiane&gt;&gt; che si istituisce, a decorrere dal 2003, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 - alla funzione-obiettivo n. 13 - programma n. 1 - rubrica n. 63 - spese correnti - con lo stanziamento complessivo di euro 300.000, suddiviso in ragione di euro 200.000 per l'anno 2003 e di euro 100.000 per l'anno 2004, riferito al capitolo 8909 (1.1.163.2.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per la qualità delle imprese artigiane - con la denominazione &lt;&lt;Finanziamenti per l'attività di primo impianto dei centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane&gt;&gt;. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">23. </span>All'onere complessivo di euro 4.000.000, suddiviso in ragione di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 2, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21 e 22, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale di parte capitale iscritto sull'unità previsionale di base 53.6.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 - capitolo 9710 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo (partita n. 18 del prospetto E/2), il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 80</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Entrata in vigore)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Le disposizioni di cui ai titoli IV, V e VI entrano in vigore l'1 gennaio dell'anno successivo alla data della pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.</p></p></p></p></body></html>