Legge regionale 22 aprile 2002 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina organica dell'artigianato.

CAPO XII

Formazione e occupazione

Art. 65

(Formazione per la nuova imprenditorialità)

1. L'Amministrazione regionale promuove, nell'ambito della programmazione regionale in materia di formazione professionale, progetti specifici di formazione e qualificazione imprenditoriale, anche individualizzati, da realizzarsi a favore di soggetti non imprenditori che intendano avviare per la prima volta un'impresa artigiana o che intendano divenire titolari di un'impresa artigiana esistente.

2. Tali progetti possono essere realizzati in collaborazione con le botteghe scuola, con imprese operanti nel settore da almeno cinque anni e con l'impresa di cui il soggetto intende diventare titolare.

(1)

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 64, comma 1, L. R. 7/2011

Art. 66

(Informazioni, orientamento e animazione)

(1)

1. L'Amministrazione regionale assicura, anche tramite altri soggetti, un servizio di informazione, orientamento e animazione per la costituzione di impresa artigiana. Coloro che intendono avviare per la prima volta un'impresa artigiana o che intendono divenire titolari di impresa artigiana esistente ricevono i predetti servizi gratuitamente.

(2)

2. Il servizio di cui al comma 1 comprende in particolare:

a) assistenza e consulenza in merito alla fattibilità e redditività dell'iniziativa;

b) informazioni sugli enti a cui devono essere richiesti atti e provvedimenti connessi all'attività da intraprendere;

c) informazioni sulle agevolazioni previste dalle normative comunitaria, statale e regionale;

d) informazione sui servizi di informazione e orientamento offerti nell'ambito del territorio regionale.

3. Il servizio di cui al comma 1 è svolto dallo sportello unico, nonché dalle Camere di commercio, dalle associazioni di categoria di cui all'articolo 2, comma 2, e dal Centro di assistenza tecnica di cui all'articolo 72.

(3)

3 bis. I soggetti di cui al comma 3 sono autorizzati a stipulare accordi e convenzioni con organismi e istituti preposti.

(4)

Note:

Rubrica dell'articolo sostituita da art. 65, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011

Comma 1 sostituito da art. 65, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011

Comma 3 sostituito da art. 65, comma 1, lettera c), L. R. 7/2011

Comma 3 bis aggiunto da art. 65, comma 1, lettera d), L. R. 7/2011

Art. 67

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 66, comma 1, L. R. 7/2011

Art. 68

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.

Articolo abrogato da art. 66, comma 1, L. R. 7/2011

Art. 68 bis

(Interventi a sostegno dell'EBIART)

(1)(3)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Ente bilaterale dell'artigianato (EBIART) finanziamenti ad integrazione delle risorse destinate al Fondo di sostegno al reddito per le aziende artigiane in crisi e i loro dipendenti.

2. Con apposito regolamento sono disciplinati modalità e criteri per l'assegnazione, anche in via anticipata, dei finanziamenti di cui al comma 1.

(2)

Note:

Articolo aggiunto da art. 7, comma 12, L. R. 1/2003 con effetto dall'1/1/2003.

Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 12, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 60, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.