Legge regionale 22 aprile 2002 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina organica dell'artigianato.

CAPO I

Definizione di impresa artigiana

Art. 7

(Definizione)

1. Il presente capo definisce l'impresa artigiana in conformità ai principi della legge 8 agosto 1985, n. 443, ai fini dell'iscrizione all'A.I.A. e ai fini della concessione di agevolazioni e incentivi a favore del settore artigiano.

Art. 8

(Imprenditore artigiano)

1. È imprenditore artigiano colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata secondo i requisiti e le finalità di cui all'articolo 9, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro nel processo produttivo e le funzioni di direzione e di gestione tecnico-produttiva in modo preminente rispetto all'organizzazione dei fattori di produzione.

2. L'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana. Tuttavia è riconosciuta la facoltà all'imprenditore artigiano e ai soci che svolgano il proprio lavoro nelle forme di cui all'articolo 10, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, di partecipare ad un'altra società artigiana a condizione che nella medesima non svolgano il proprio lavoro nel processo produttivo.

Art. 9

(Impresa artigiana)

1. È impresa artigiana l'impresa che risponde ai seguenti requisiti:

a) abbia per scopo prevalente lo svolgimento di attività di produzione, fabbricazione, costruzione e trasformazione; di riparazione, lavorazione, trattamento e manutenzione; di compimento di opere; di prestazione di servizi;

b) sia organizzata e operi con il lavoro personale e professionale dell'imprenditore artigiano ed, eventualmente, con quello dei suoi familiari rientranti nei gradi di parentela e di affinità di cui all' articolo 230 bis del codice civile, dei soci di cui all'articolo 10 e dei dipendenti, a condizione che il lavoro complessivamente organizzato nell'impresa abbia funzione preminente sul capitale.

2. Ai sensi del comma 1, lettera a), sono escluse dall'oggetto dell'attività principale dell'impresa artigiana le attività agricole, le attività commerciali di intermediazione e di vendita, le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le quali, tuttavia, possono essere svolte in via strumentale o accessoria rispetto all'esercizio dell'impresa artigiana.

3. Con regolamento sono individuate le attività, anche di natura emergente, che possono rientrare nell'esercizio dell'impresa artigiana e che sono caratterizzate dall'impiego di nuove tecniche produttive ovvero da situazioni di contiguità funzionale rispetto ad altri comparti di attività.

4. L'impresa artigiana può essere esercitata in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore artigiano o di uno dei soci partecipanti al lavoro, o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio, purché non in contrasto con le norme vigenti.

4 bis. L'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione), è consentita solamente in officine con sede fissa, in conformità alle disposizioni vigenti, in particolare, in materia di tutela ambientale e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Fanno eccezione gli interventi di emergenza o di manutenzione e riparazione di macchinari agricoli.

(6)

5. L'impresa artigiana può avvalersi di apposite unità locali per lo svolgimento di una o più fasi del processo produttivo ovvero per lo svolgimento di attività amministrativo-gestionali.

6. Per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione dei servizi, non si applicano alle imprese artigiane le disposizioni vigenti in materia di esercizio di attività commerciali di intermediazione e di vendita e di orario di vendita.

6 bis. Ai sensi dell' articolo 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell' articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128), la licenza rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza non è richiesta alle imprese iscritte all'A.I.A. che fabbrichino oggetti preziosi; la medesima licenza non è richiesta ai cesellatori, agli orafi, agli incastratori di pietre preziose e agli esercenti di industrie e arti affini, ai sensi dell' articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

(1)

7. Alle imprese artigiane operanti nel settore agroalimentare con attività di vendita al pubblico si applicano le disposizioni in materia di orari di apertura e chiusura di cui all' articolo 28 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2"Disciplina organica del turismo").

(2)

8. Alle rosticcerie, alle pasticcerie, alle gelaterie artigiane e alle rivendite di pizza al taglio si applicano le disposizioni in materia di orari di apertura e chiusura di cui agli articoli 74, 75, 76 e 77 della legge regionale 29/2005.

(3)

8 bis. Alle imprese di cui al comma 8 è consentita l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla legislazione vigente. Con regolamento di esecuzione sono disciplinate le modalità per il consumo immediato dei prodotti di propria produzione.

(4)(7)

9. Alle imprese artigiane con attività di commercio su aree pubbliche dei propri prodotti si applica la disciplina di cui al titolo III della legge regionale 29/2005.

(5)

Note:

Comma 6 bis aggiunto da art. 24, comma 1, L. R. 13/2009

Comma 7 sostituito da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011

Comma 8 sostituito da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011

Comma 8 bis aggiunto da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 7/2011

Parole sostituite al comma 9 da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 7/2011

Comma 4 bis aggiunto da art. 76, comma 1, L. R. 26/2012

Parole aggiunte al comma 8 bis da art. 2, comma 1, L. R. 10/2014

Art. 10

(Società artigiana)

1. È artigiana la società avente i requisiti indicati agli articoli 9 e 11 e costituita:

a) in forma di società cooperativa, di piccola società cooperativa, di società in nome collettivo, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti indicati all'articolo 8;

b) in forma di società in accomandita semplice, a condizione che ciascun socio accomandatario possieda i requisiti indicati all'articolo 8 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio accomandatario di altra società in accomandita semplice;

c) in forma di società a responsabilità limitata con un unico socio, a condizione che il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati all'articolo 8.

(1)(2)

2. Ha inoltre diritto al riconoscimento della qualifica artigiana l'impresa avente i requisiti indicati agli articoli 9 e 11 e costituita in forma di società a responsabilità limitata con pluralità di soci a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti indicati all'articolo 8, che i soci artigiani detengano la maggioranza negli organi deliberanti e che le quote possedute da detti soci costituiscano la maggioranza del capitale sociale.

3. In caso di trasferimento per atto tra vivi delle società di cui ai commi 1 e 2, le medesime mantengono la qualifica artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.

Note:

Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 8, comma 1, L. R. 7/2011

Derogata la disciplina della lettera b) del comma 1 da art. 79, comma 3, L. R. 7/2011

Art. 11

(Organico dell'impresa artigiana)

1. L'impresa artigiana può essere esercitata con la prestazione d'opera di personale dipendente coordinato e diretto dall'imprenditore artigiano o dagli eventuali soci in possesso dei requisiti indicati all'articolo 8, sempreché non superi il limite massimo di venti addetti.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1:

a) il limite degli addetti è ridotto a dieci per le imprese che lavorano in serie, purché la lavorazione non si svolga con processo del tutto automatizzato;

b) il limite degli addetti è innalzato a trentacinque per le imprese che svolgono la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura.

3. Con regolamento di esecuzione sono definiti i settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura e individuate, con apposito elenco esemplificativo, le attività per ciascun settore.

(1)

4. Ai fini del calcolo del limite degli addetti di cui ai commi 1 e 2 sono computati:

a) i lavoratori assunti come apprendisti;

b) i lavoratori a domicilio;

c) i soci indicati dall'articolo 10, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8;

d) i dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario effettivamente svolto.

5. Non sono computati nel limite degli addetti di cui ai commi 1 e 2:

a) il titolare di impresa artigiana individuale;

b) nelle società artigiane, un socio imprenditore artigiano nonché i soci non partecipanti al lavoro;

c) i familiari dell'imprenditore artigiano, partecipanti all'impresa familiare di cui all' articolo 230 bis del codice civile;

d)

( ABROGATA )

e) gli apprendisti assunti a tempo indeterminato dalla stessa impresa artigiana, al termine del periodo di apprendistato, per un periodo di due anni;

f) i disabili fisici, psichici o sensoriali;

g) gli impiegati che svolgono mansioni amministrative.

(2)

6. Le imprese artigiane che per specifiche esigenze produttive abbiano superato, fino al 25 per cento, con approssimazione all'unità superiore, i limiti massimi indicati ai commi 1 e 2 per un periodo non superiore a sei mesi all'anno, mantengono l'iscrizione all'A.I.A.

Note:

Parole soppresse al comma 3 da art. 9, comma 1, L. R. 7/2011

Lettera d) del comma 5 abrogata da art. 2, comma 8, lettera a), L. R. 14/2023

Art. 12

(Consorzi e società consortili)

1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane, possono essere iscritti nella separata sezione dell'A.I.A., con l'indicazione delle relative imprese consorziate.

(2)

2. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, cui partecipano, oltre che imprese artigiane, anche piccole imprese non iscritte all'A.I.A., purché in numero non superiore ad un terzo, nonché enti pubblici o privati di ricerca e di assistenza tecnica e finanziaria, possono essere iscritti nella separata sezione dell'A.I.A. a condizione che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.

(1)(3)

3. Possono essere inoltre iscritti nella separata sezione dell'A.I.A. i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra i consorzi e le società consortili di cui ai commi 1 e 2.

(4)

4. Ai consorzi e alle società consortili di cui ai commi 1, 2 e 3 iscritti nella separata sezione dell'A.I.A. si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alle agevolazioni e agli incentivi per le imprese artigiane.

(5)

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 10, comma 1, L. R. 7/2011

Parole sostituite al comma 1 da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013

Parole sostituite al comma 2 da art. 25, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013

Parole sostituite al comma 3 da art. 25, comma 1, lettera c), L. R. 4/2013

Parole aggiunte al comma 4 da art. 25, comma 1, lettera d), L. R. 4/2013