Legge regionale 22 aprile 2002 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina organica dell'artigianato.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Principi generali

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell' articolo 4, primo comma, n. 7), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e in conformità ai principi di cui all' articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, disciplina il settore artigiano, uno dei settori trainanti dell'economia regionale, e definisce gli indirizzi fondamentali per lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione delle attività artigiane, in armonia con la programmazione economica regionale.

2. La presente legge è la legge regionale organica dell'artigianato e come tale non può essere abrogata, derogata, sospesa o comunque modificata da altre norme di legge regionale, se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

CAPO II

Funzioni in materia di artigianato

Art. 2

(Funzioni della Regione)

1. Sono riservate alla Regione:

a) le funzioni di indirizzo e programmazione per lo sviluppo del settore artigiano;

b) la vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate e sulla tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane;

c) la concessione degli incentivi, fatta salva la possibilità di delega alle autonomie locali, funzionali e al Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane.

(1)(2)

2. L'Amministrazione regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e programmazione in materia di artigianato, attua idonee forme di concertazione con le organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale.

3. Ai sensi della presente legge si intendono per organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale quelle firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, operanti da almeno cinque anni e presenti con le proprie articolazioni in tutte le province del Friuli Venezia Giulia e le organizzazioni economiche operanti da più di cinque anni e rappresentative delle imprese artigiane appartenenti alla minoranza slovena nelle province di Gorizia e di Trieste.

4. Per le finalità di cui al comma 2 l'Amministrazione regionale si avvale anche della Commissione regionale per l'artigianato di cui all'articolo 21.

Note:

Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011

Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011

Art. 3

(Funzioni delegate alle Camere di commercio)

1. Le funzioni amministrative relative alla tenuta dell'Albo provinciale delle imprese artigiane, di seguito denominato A.I.A., sono delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate Camere di commercio.

(1)

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, presso ogni Camera di commercio sono istituiti la Commissione per l'artigianato e l'ufficio dell'Albo delle imprese artigiane. Gli addetti dell'ufficio dell'Albo delle imprese artigiane sono individuati fra il personale della Camera di commercio nell'ambito della convenzione di cui al comma 3.

(2)(4)

3. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e ciascuna Camera di commercio, l'Amministrazione regionale stipula apposita convenzione in conformità ad uno schema approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente.

(3)

Note:

Comma 1 sostituito da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011

Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011

Integrata la disciplina del comma 3 da art. 79, comma 1, L. R. 7/2011

Parole soppresse al comma 2 da art. 2, comma 19, lettera f), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

Art. 4

(Finanziamenti per l'esercizio delle funzioni delegate)

1. La Regione assume a proprio carico le spese per il funzionamento delle Commissioni per l'artigianato e rimborsa, forfetariamente, le spese per l'esercizio della delega relativa alla tenuta dell'A.I.A..

(1)(4)

2. Con la convenzione di cui all'articolo 3, comma 3, sono individuate le spese di cui al comma 1; dette spese sono anticipate dalle Camere di commercio e rimborsate annualmente dalla Regione con le modalità stabilite nella convenzione medesima.

3. Ai fini del rimborso di cui al comma 2 le Camere di commercio presentano entro il 30 settembre di ogni anno la seguente documentazione:

a) dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente relativamente al funzionamento delle Commissioni per l'artigianato e all'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'articolo 3, con l'indicazione delle relative somme spese;

b) dichiarazione del Presidente della Camera di commercio che attesti che le spese sono state effettivamente sostenute per il funzionamento della Commissione per l'artigianato e per l'esercizio delle funzioni delegate.

(2)(3)(5)

4. Alle Camere di commercio, in aggiunta ai rimborsi di cui al comma 2, sono dovuti i diritti di segreteria connessi alla tenuta dell'A.I.A., a titolo di parziale finanziamento delle spese di cui al comma 1.

Note:

Comma 1 sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 7/2011

Parole soppresse alla lettera a) del comma 3 da art. 24, comma 1, L. R. 4/2013

Parole soppresse alla lettera b) del comma 3 da art. 2, comma 19, lettera f), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 19, lettera g), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

Parole soppresse alla lettera a) del comma 3 da art. 2, comma 19, lettera g), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

Art. 5

(Trasmissione dati in via telematica)

1. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, le Camere di commercio mettono gratuitamente a disposizione dell'Amministrazione regionale in via telematica tutti i dati contenuti nel Registro delle imprese e nell'A.I.A..

2. I dati acquisiti dall'Amministrazione regionale in via telematica ai sensi del comma 1 non possono essere richiesti alle imprese.

3. Su richiesta, i dati di cui al comma 1 sono messi gratuitamente e in via telematica a disposizione del Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane di cui al titolo VI, nonché delle organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 2.

(1)

Note:

Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 1, L. R. 7/2011

Art. 6

(Funzioni trasferite ai Comuni)

1. Sono trasferite ai Comuni le funzioni relative:

a) all'accertamento dei requisiti professionali degli acconciatori e degli estetisti;

b) agli adempimenti conseguenti al ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) per l'esercizio delle attività di acconciatore, di estetista, di panificazione e di tintolavanderia;

c) all'accertamento delle infrazioni e all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge.

(1)(2)(3)

2. I proventi delle sanzioni spettano ai Comuni a titolo di finanziamento per l'esercizio delle funzioni trasferite.

Note:

Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011

Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011

Parole soppresse alla lettera b) del comma 1 da art. 16, comma 1, L. R. 7/2012