Legge regionale 22 aprile 2002 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina organica dell'artigianato.

Art. 75

(Regolamenti d'esecuzione)

1. Con uno o più regolamenti d'esecuzione da emanarsi entro centottanta giorni dal termine di cui all'articolo 80, comma 2, sono stabilite le misure di aiuto e i criteri e le modalità d'intervento relativi agli incentivi previsti dagli articoli 42 bis, 45, 50, 51, 54, 55, 55 bis, 56, 57, 60 bis, 61, 62, 64, 71 e 72.

(2)(4)(5)(6)

2. Ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 7/2000, i regolamenti possono prevedere che, al fine dello svolgimento dell'attività istruttoria, l'Amministrazione regionale stipuli convenzioni con società o enti in possesso dei necessari requisiti di terzietà, tecnici e organizzativi, selezionati tramite procedure a evidenza pubblica.

(1)(3)

Note:

Comma 2 sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 18/2003

Parole soppresse al comma 1 da art. 72, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011

Parole aggiunte al comma 2 da art. 72, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011

Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 15, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.

Parole aggiunte al comma 1 da art. 15, comma 1, L. R. 4/2014

Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 20, L. R. 45/2017 , con effetto dall'1/1/2018.