Legge regionale 22 aprile 2002 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina organica dell'artigianato.

Art. 62

(Successione nell'impresa)

(1)

1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire la continuità e il ricambio generazionale dell'impresa artigiana, è autorizzata ad assegnare contributi in misura non superiore all'80 per cento delle spese ammissibili per la successione d'impresa tra l'imprenditore artigiano e un socio, parente o affine entro il terzo grado, collaboratore familiare o dipendente da almeno due anni al momento della successione.

(4)

2. Per le finalità di cui al comma 1, le iniziative finanziabili sono stabilite con regolamento di cui all'articolo 75.

(3)

3.

( ABROGATO )

(2)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.

Comma 3 abrogato da art. 63, comma 1, L. R. 7/2011

Comma 2 sostituito da art. 3, comma 11, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.

Parole aggiunte al comma 1 da art. 38, comma 1, L. R. 4/2013