Legge regionale 22 aprile 2002 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023
Disciplina organica dell'artigianato.
Art. 6
(Funzioni trasferite ai Comuni)
1. Sono trasferite ai Comuni le funzioni relative:
a) all'accertamento dei requisiti professionali degli acconciatori e degli estetisti;
b) agli adempimenti conseguenti al ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) per l'esercizio delle attività di acconciatore, di estetista, di panificazione e di tintolavanderia;
c) all'accertamento delle infrazioni e all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge.
(1)(2)(3)
2. I proventi delle sanzioni spettano ai Comuni a titolo di finanziamento per l'esercizio delle funzioni trasferite.
Note:1 Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
2 Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011
3 Parole soppresse alla lettera b) del comma 1 da art. 16, comma 1, L. R. 7/2012