Legge regionale 22 aprile 2002 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina organica dell'artigianato.

Art. 57

(Diffusione e promozione del commercio elettronico)

(1)

1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire lo sviluppo e l'ammodernamento delle imprese artigiane, è autorizzata a concedere alle imprese stesse e ai loro consorzi contributi per facilitarne l'accesso al commercio elettronico.

2. Ai fini del comma 1 per commercio elettronico si intende lo svolgimento di attività commerciali e promozionali dei propri prodotti o servizi per via elettronica.

3. I contributi possono essere assegnati in misura non superiore al 50 per cento della spesa ammissibile per le seguenti iniziative:

a) acquisizione di strumenti e programmi destinati alla creazione e alla promozione di siti orientati al commercio elettronico;

b) acquisizione di consulenze in materia di commercio elettronico;

c) corsi di formazione per la gestione dei siti di commercio elettronico;

d) promozione del sito elettronico.

4.

( ABROGATO )

(2)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.

Comma 4 abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 7/2011