Legge regionale 22 aprile 2002 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina organica dell'artigianato.

Art. 25

(Attività di estetista)

1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti.

2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista), e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali ai sensi dell' articolo 2 del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici.

(1)(4)

3. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai soggetti che svolgono l'attività di estetista utilizzando esclusivamente uno o più apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui al comma 2, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto ministeriale 12 maggio 2011, n. 110 (Regolamento di attuazione dell' articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista).

(2)

4.

( ABROGATO )

(3)

5. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico.

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013

Parole sostituite al comma 3 da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013

Comma 4 abrogato da art. 33, comma 1, lettera c), L. R. 4/2013

Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera f), L. R. 14/2017