Legge regionale 22 aprile 2002 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina organica dell'artigianato.

Art. 17

(Sanzioni)

(1)

1. Ai trasgressori delle seguenti disposizioni sono irrogate le sanzioni amministrative di seguito elencate:

a) da 1.600 euro a 9.900 euro in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di esercizio abusivo dell'attività artigiana previste all'articolo 13, comma 5; qualora l'impresa non risulti iscritta al registro delle imprese, in aggiunta alla sanzione pecuniaria è disposta l'immediata interruzione dell'attività e il sequestro delle relative attrezzature;

b) da 1.600 euro a 6.900 euro in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di utilizzo di riferimenti all'artigianato, previste all'articolo 13, comma 6, e in materia di utilizzo del titolo di maestro artigiano previste all'articolo 23, comma 6;

c) da 100 euro a 600 euro in caso di inosservanza della disposizione di cui all'articolo 14, comma 4, qualora la presentazione della dichiarazione per l'iscrizione all'A.I.A. non sia contestuale all'inizio dell'attività e avvenga entro il termine di trenta giorni dall'inizio dell'attività;

d) da 100 euro a 600 euro in caso di mancata comunicazione della cessazione dell'attività o di comunicazione presentata decorsi novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comma 5;

e) da 20 euro a 120 euro in caso di mancata comunicazione o di comunicazione presentata decorsi novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comma 5, dei seguenti eventi modificativi:

1) superamento dei limiti dimensionali;

2) assenza della maggioranza dei soci partecipanti con i requisiti di imprenditore artigiano;

3) trasferimento della sede legale in altra provincia;

4) trasformazione della forma giuridica della società;

5) per le società in accomandita semplice e per le società a responsabilità limitata, mancanza delle condizioni previste rispettivamente dall'articolo 10, comma 1, lettera b), e dall'articolo 10, comma 2;

6) per i consorzi e le società consortili, superamento del limite previsto dall'articolo 12, comma 2, relativamente alla partecipazione di imprese non artigiane;

7) in caso di inosservanza delle disposizioni previste all'articolo 24, comma 4.

(2)(4)

2. Ai trasgressori delle seguenti disposizioni sono irrogate le sanzioni amministrative di seguito elencate:

a)

( ABROGATA )

b) da 800 euro a 5.100 euro per la violazione degli obblighi e dei requisiti previsti dalle disposizioni di cui al titolo III in materia di estetista, di acconciatore, e di panificazione;

c) da 800 euro a 5.100 euro in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 40 ter relative all'attività di tintolavanderia, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 3, della legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia).

(3)(5)

3. L’ufficio dell’Albo delle imprese artigiane, qualora rilevi le infrazioni di cui al comma 1, informa il Comune territorialmente competente al fine dell'irrogazione dell'eventuale sanzione amministrativa, nonché gli organi della pubblica amministrazione competenti per materia.

(6)

4. Qualora i Comuni rilevino le infrazioni di cui ai commi 1 e 2 provvedono all'irrogazione delle sanzioni amministrative ivi previste dandone comunicazione, entro novanta giorni dalla data della segnalazione, agli uffici dell'Albo e ai competenti uffici della pubblica amministrazione nonché, nell'ipotesi in cui il soggetto trasgressore sia dipendente di una pubblica amministrazione, all'amministrazione di appartenenza.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

Note:

Articolo sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 7/2011

Derogata la disciplina della lettera a) del comma 1 da art. 79, comma 4 bis, L. R. 7/2011

Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 16, comma 2, L. R. 7/2012

Comma 1 sostituito da art. 28, comma 1, L. R. 4/2013

Lettera a) del comma 2 abrogata da art. 60, comma 1, L. R. 21/2013

Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 19, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.