﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 22 aprile 2002

      , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disciplina organica dell'artigianato.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 14 ter </span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Conservazione dell'iscrizione all'A.I.A., attività stagionale e cancellazione retroattiva dall'A.I.A.) <p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, l'impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'A.I.A. anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 8, per un periodo massimo di cinque anni, a condizione che l'esercizio dell'impresa venga assunto dai familiari e affini, o da un amministratore di sostegno dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, ovvero dal tutore dei medesimi familiari e affini minorenni fino al compimento della maggiore età. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>I soggetti di cui al comma 1 possono continuare l'esercizio dell'impresa artigiana avvalendosi, ove ne ricorrano i presupposti, della collaborazione continuativa di un responsabile tecnico in possesso della relativa qualifica professionale, per il tempo necessario ad acquisire i requisiti previsti dalla specifica disciplina di settore. La richiesta di cui al comma 1 è presentata entro sei mesi dalla data dell'evento di cui al comma medesimo. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Con regolamento di attuazione sono disciplinati i casi di conservazione dell'iscrizione all'A.I.A. conseguenti alla sospensione dell'attività artigiana per cause oggettive o di forza maggiore. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>L'impresa artigiana che svolge attività stagionale in via esclusiva o prevalente mantiene l'iscrizione all'A.I.A. per l'intero anno solare, fatto salvo il trattamento previdenziale e assistenziale previsto dalla disciplina statale. Per attività stagionale prevalente s'intende l'attività svolta per un periodo superiore a sei mesi nell'arco di un anno solare. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 17, comma 1, lettera d), le imprese artigiane possono ottenere la cancellazione dall'A.I.A. con effetto retroattivo, per cessazione dell'attività o per perdita dei requisiti artigianali alle seguenti condizioni:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>che non sia stata presentata e accolta una precedente richiesta di cancellazione dall'A.I.A.;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>che la richiesta di cancellazione retroattiva sia corredata di idonea documentazione comprovante la cessazione dell'attività o la perdita dei requisiti artigianali, qualora presentata dopo centoventi giorni dall’evento.</p><p><span style="">(3)</span><span style="">(4)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>Nel caso in cui non siano rispettate le condizioni di cui al comma 5, la cancellazione decorre dalla data di presentazione della relativa istanza.<p><span style="">(5)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7. </span>La Commissione, accertata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 5, adotta il provvedimento di cancellazione con retroattività non superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica alle fattispecie di cui al comma 1 e nel caso di cessazione dell’attività di imprenditore artigiano in conseguenza dell’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno nonché nei casi di mancato svolgimento dell’attività da parte dell’impresa accertato o certificato da altre autorità amministrative.<p><span style="">(2)</span><span style="">(6)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8. </span>La Commissione dispone eventuali ispezioni e controlli, adotta e notifica i provvedimenti secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 14, comma 7. Tali provvedimenti sono impugnabili ai sensi dell'articolo 16. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9. </span>Le richieste per la conservazione dell'iscrizione all'A.I.A. e per la cancellazione dall'A.I.A. con effetto retroattivo sono presentate mediante la comunicazione unica.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 7/2011</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole aggiunte al comma 7 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 14/2017</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Parole sostituite al comma 5 da art. 1, comma 1, lettera d), numero 1), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Parole aggiunte alla lettera b) del comma 5 da art. 1, comma 1, lettera d), numero 2), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Parole sostituite al comma 6 da art. 1, comma 1, lettera d), numero 3), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Parole aggiunte al comma 7 da art. 1, comma 1, lettera d), numero 4), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.</p></p></body></html>