Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina organica dell'artigianato.
CAPO IX
 Agevolazioni all'accesso al credito
Art. 59
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare i fondi rischi dei Congafi, a condizione che:
a) i Congafi siano costituiti da almeno 200 imprese artigiane;
b) lo statuto preveda l'obbligo per il socio beneficiario della garanzia di versare al Congafi una somma proporzionale e comunque non inferiore allo 0,3 per cento di quella garantita;
c) lo statuto, l'atto costitutivo e le relative modifiche siano approvati dall'Assessore competente;
d) sia chiamato a far parte del Consiglio direttivo, con diritto al voto, un rappresentante dell'Amministrazione regionale designato dall'Assessore competente.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 6, comma 142, L. R. 1/2005 , con effetto dall'1/1/2005.
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 34, L. R. 1/2007 , con effetto dall'1/1/2007.
3 Comma 2 abrogato da art. 61, comma 1, L. R. 7/2011