Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina organica dell'artigianato.
CAPO II
 Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia
Art. 45

( ABROGATO )

Note:
1 Lettera b bis) del comma 3 aggiunta da art. 14, comma 23, L. R. 11/2009
2 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
3 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
Art. 46

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 61, L. R. 12/2006
2 Articolo sostituito da art. 3, comma 73, L. R. 17/2008 , con effetto dall'1/1/2009.
3 Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 74, L. R. 17/2008 , con effetto dall'1/1/2009.
4 Comma 1 bis aggiunto da art. 14, comma 24, L. R. 11/2009
5 Comma 1 ter aggiunto da art. 14, comma 24, L. R. 11/2009
6 Comma 1 .1 aggiunto da art. 2, comma 42, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
7 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 2, comma 63, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
8 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
9 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
Art. 47

( ABROGATO )

Note:
1 Derogata la disciplina del comma 5 da art. 79, comma 20, L. R. 7/2011
2 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
3 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
Art. 48

( ABROGATO )

Note:
1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
2 Comma 1 sostituito da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011
3 Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 7/2011
4 Parole sostituite alla lettera e) del comma 2 da art. 50, comma 1, lettera d), L. R. 7/2011
5 Parole sostituite al comma 3 da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 7/2011
6 Comma 3 bis aggiunto da art. 50, comma 1, lettera f), L. R. 7/2011
7 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 79, comma 21, L. R. 7/2011
8 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
9 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.