Art. 63
(Riduzione delle aliquote)
1.
La legge finanziaria regionale prevede, a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge, la riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le nuove imprese artigiane che si iscrivono all'A.I.A. nelle seguenti misure:
b) 0,8 per cento per le nuove imprese insediate nelle altre aree del territorio regionale.
2. La riduzione di aliquota spetta qualora l'impresa non abbia trasferito la propria sede al di fuori delle zone montane ovvero del territorio regionale per l'intero periodo d'imposta a decorrere dal primo insediamento.
3. La riduzione di aliquota di cui al comma 1 spetta per la durata del periodo di insediamento sino a un massimo di cinque periodi d'imposta.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano secondo la regola comunitaria del "de minimis".
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 16, L. R. 1/2004 , con effetto dall'1/1/2004.
Art. 64
(Contributi in forma di credito d'imposta)
2. I soggetti ammissibili ad incentivi in forma di contributo in conto capitale, contributo in conto interessi o finanziamento agevolato per le iniziative previste dalla presente legge, possono richiedere, all'atto di presentazione della domanda, la concessione del contributo nella forma del credito d'imposta ai sensi del comma 1, ferma restando la stessa intensità d'aiuto.
3. L'ammontare complessivo dei contributi in forma di credito d'imposta non può superare l'importo fissato annualmente con decreto dell'Assessore alle finanze.