Art. 61
( ABROGATO )
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 62, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 62, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 62, comma 1, lettera c), L. R. 7/2011
5 Comma 2 sostituito da art. 3, comma 10, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
6 Articolo abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 10/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 62
(Successione nell'impresa)
1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire la continuitā e il ricambio generazionale dell'impresa artigiana, č autorizzata ad assegnare contributi in misura non superiore all'80 per cento delle spese ammissibili per la successione d'impresa tra l'imprenditore artigiano e un socio, parente o affine entro il terzo grado, collaboratore familiare o dipendente da almeno due anni al momento della successione.
2. Per le finalitā di cui al comma 1, le iniziative finanziabili sono stabilite con regolamento di cui all'articolo 75.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.
2 Comma 3 abrogato da art. 63, comma 1, L. R. 7/2011
3 Comma 2 sostituito da art. 3, comma 11, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
4 Parole aggiunte al comma 1 da art. 38, comma 1, L. R. 4/2013