Art. 40 bis
(Definizione dell'attività e idoneità professionale)
1. L'attività di tintolavanderia comprende i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e a umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, a uso industriale e commerciale, nonché a uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.
2. Per l'esercizio dell'attività di tintolavanderia le imprese designano un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale comprovata dalla presenza di almeno uno dei requisiti previsti dall'
articolo 2, comma 2, della legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia).
3. Per le finalità di cui al comma 2, con regolamento di esecuzione, sono definiti la durata e i contenuti dei corsi, la commissione d'esame, nonché i diplomi in materia inerenti l'attività, secondo quanto previsto dall'
articolo 2 della legge 84/2006.
5. Non costituiscono titolo valido per l'esercizio dell'attività professionale gli attestati rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 44, comma 1, L. R. 7/2011
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 36, comma 1, L. R. 4/2013
3 Comma 3 sostituito da art. 2, comma 9, lettera a), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
4 Comma 4 abrogato da art. 2, comma 9, lettera b), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
Art. 40 ter
(Esercizio dell'attività)
1.
L'esercizio dell'attività di tintolavanderia e di lavanderia self service è disciplinato con regolamento comunale, da adottarsi sentite le organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 2, operanti a livello locale. Il regolamento prevede:
a) le superfici minime dei locali;
b) i requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle apparecchiature, degli impianti e dei mezzi di trasporto delle imprese che effettuano la raccolta e la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, mediante recapiti fissi o servizi a domicilio in forma itinerante;
c) la disciplina degli orari;
d) l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali.
2. Per ogni sede o unità locale dell'impresa in cui viene esercitata l'attività di tintolavanderia è designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente o addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della idoneità professionale, il quale svolge prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata.
3. L'esercizio dell'attività di tintolavanderia è subordinato alla presentazione della Scia di cui all'articolo 24 indicante il responsabile tecnico e attestante la conformità agli obblighi e ai requisiti previsti dal regolamento di cui al comma 1.
4. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio.
5. I servizi di raccolta e di recapito dei capi, se svolti in sede fissa da imprese qualificate ai sensi dell'articolo 40 bis, comma 2, sono gestiti dal titolare, da un socio partecipante al lavoro, da un collaboratore familiare, da un dipendente o da un addetto delle medesime imprese, oppure, qualora siano svolti in forma itinerante, sono affidati ad altra impresa, anche di trasporto, in base a contratto di appalto.
6. Presso tutte le sedi, le unità locali e i recapiti ove si effettua la raccolta o la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, è apposto un cartello indicante la sede dell'impresa ove è effettuata, in tutto o in parte, la lavorazione. Nel caso di attività svolte in forma itinerante, l'indicazione di cui al presente comma è riportata sui documenti fiscali.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 44, comma 1, L. R. 7/2011
2 Si vedano le disposizioni transitorie di cui all'art. 79, commi 16, 17, 18 e 19 della L.R. 7/2011.
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 37, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
4 Parole soppresse al comma 2 da art. 37, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 37, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
6 Comma 7 abrogato da art. 94, comma 1, lettera g), L. R. 4/2013
7 Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 7, L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.