Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina organica dell'artigianato.
CAPO V
 Maestro artigiano e bottega scuola
Art. 23
 (Maestro artigiano)
1. È istituito il titolo di maestro artigiano.
6. L'uso del titolo di maestro artigiano è vietato a chiunque non ne abbia ottenuto il riconoscimento e l'annotazione nell'A.I.A.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 18/2003
2 Comma 3 abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
3 Comma 4 sostituito da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011
4 Comma 5 sostituito da art. 24, comma 1, lettera c), L. R. 7/2011
5 Parole soppresse al comma 2 da art. 2, comma 19, lettera f), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 23 bis
2. La bottega scuola può essere costituita anche da più imprese artigiane esercitanti la medesima attività, purché i titolari o il socio lavoratore siano in possesso del titolo di maestro artigiano.
5. Con regolamento regionale sono stabiliti le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 3, i requisiti e le modalità di costituzione delle botteghe scuola.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 25, comma 1, L. R. 7/2011
2 Parole sostituite al comma 4 da art. 30, comma 1, L. R. 4/2013
3 Parole aggiunte al comma 3 da art. 61, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
4 Parole sostituite al comma 3 da art. 61, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
5 Parole sostituite al comma 4 da art. 61, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013
6 Parole aggiunte al comma 1 da art. 43, comma 1, L. R. 3/2015