Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina organica dell'artigianato.
CAPO I
 Definizione di impresa artigiana
Art. 7
 (Definizione)
1. Il presente capo definisce l'impresa artigiana in conformità ai principi della legge 8 agosto 1985, n. 443, ai fini dell'iscrizione all'A.I.A. e ai fini della concessione di agevolazioni e incentivi a favore del settore artigiano.
Art. 9
 (Impresa artigiana)
2. Ai sensi del comma 1, lettera a), sono escluse dall'oggetto dell'attività principale dell'impresa artigiana le attività agricole, le attività commerciali di intermediazione e di vendita, le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le quali, tuttavia, possono essere svolte in via strumentale o accessoria rispetto all'esercizio dell'impresa artigiana.
3. Con regolamento sono individuate le attività, anche di natura emergente, che possono rientrare nell'esercizio dell'impresa artigiana e che sono caratterizzate dall'impiego di nuove tecniche produttive ovvero da situazioni di contiguità funzionale rispetto ad altri comparti di attività.
4. L'impresa artigiana può essere esercitata in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore artigiano o di uno dei soci partecipanti al lavoro, o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio, purché non in contrasto con le norme vigenti.
4 bis. L'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione), è consentita solamente in officine con sede fissa, in conformità alle disposizioni vigenti, in particolare, in materia di tutela ambientale e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Fanno eccezione gli interventi di emergenza o di manutenzione e riparazione di macchinari agricoli.
5. L'impresa artigiana può avvalersi di apposite unità locali per lo svolgimento di una o più fasi del processo produttivo ovvero per lo svolgimento di attività amministrativo-gestionali.
6. Per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione dei servizi, non si applicano alle imprese artigiane le disposizioni vigenti in materia di esercizio di attività commerciali di intermediazione e di vendita e di orario di vendita.
6 bis. Ai sensi dell' articolo 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell' articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128), la licenza rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza non è richiesta alle imprese iscritte all'A.I.A. che fabbrichino oggetti preziosi; la medesima licenza non è richiesta ai cesellatori, agli orafi, agli incastratori di pietre preziose e agli esercenti di industrie e arti affini, ai sensi dell' articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
Note:
1 Comma 6 bis aggiunto da art. 24, comma 1, L. R. 13/2009
2 Comma 7 sostituito da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
3 Comma 8 sostituito da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011
4 Comma 8 bis aggiunto da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 7/2011
5 Parole sostituite al comma 9 da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 7/2011
6 Comma 4 bis aggiunto da art. 76, comma 1, L. R. 26/2012
7 Parole aggiunte al comma 8 bis da art. 2, comma 1, L. R. 10/2014
Art. 10
 (Società artigiana)
2. Ha inoltre diritto al riconoscimento della qualifica artigiana l'impresa avente i requisiti indicati agli articoli 9 e 11 e costituita in forma di società a responsabilità limitata con pluralità di soci a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti indicati all'articolo 8, che i soci artigiani detengano la maggioranza negli organi deliberanti e che le quote possedute da detti soci costituiscano la maggioranza del capitale sociale.
3. In caso di trasferimento per atto tra vivi delle società di cui ai commi 1 e 2, le medesime mantengono la qualifica artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.
Note:
1 Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 8, comma 1, L. R. 7/2011
2 Derogata la disciplina della lettera b) del comma 1 da art. 79, comma 3, L. R. 7/2011
Art. 11
 (Organico dell'impresa artigiana)
1. L'impresa artigiana può essere esercitata con la prestazione d'opera di personale dipendente coordinato e diretto dall'imprenditore artigiano o dagli eventuali soci in possesso dei requisiti indicati all'articolo 8, sempreché non superi il limite massimo di venti addetti.
6. Le imprese artigiane che per specifiche esigenze produttive abbiano superato, fino al 25 per cento, con approssimazione all'unità superiore, i limiti massimi indicati ai commi 1 e 2 per un periodo non superiore a sei mesi all'anno, mantengono l'iscrizione all'A.I.A.
Note:
1 Parole soppresse al comma 3 da art. 9, comma 1, L. R. 7/2011
2 Lettera d) del comma 5 abrogata da art. 2, comma 8, lettera a), L. R. 14/2023
Art. 12
 (Consorzi e società consortili)
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 10, comma 1, L. R. 7/2011
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 25, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
4 Parole sostituite al comma 3 da art. 25, comma 1, lettera c), L. R. 4/2013
5 Parole aggiunte al comma 4 da art. 25, comma 1, lettera d), L. R. 4/2013