Art. 8
(Imprenditore artigiano)
1. È imprenditore artigiano colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata secondo i requisiti e le finalità di cui all'articolo 9, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro nel processo produttivo e le funzioni di direzione e di gestione tecnico-produttiva in modo preminente rispetto all'organizzazione dei fattori di produzione.
2. L'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana. Tuttavia è riconosciuta la facoltà all'imprenditore artigiano e ai soci che svolgano il proprio lavoro nelle forme di cui all'articolo 10, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, di partecipare ad un'altra società artigiana a condizione che nella medesima non svolgano il proprio lavoro nel processo produttivo.