Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina organica dell'artigianato.
Art. 78
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla data della pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione, ad eccezione delle disposizioni di modifica o integrazione delle disposizioni elencate al comma 2, le seguenti disposizioni:
qq) la legge regionale 27 agosto 1992, n. 22, esclusi gli articoli 2 e 4;
vv) la legge regionale 17 gennaio 1995, n. 5, esclusi gli articoli 1 e 4;
2. Sono abrogate con decorrenza dall'1 gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione, le seguenti disposizioni:
d) all' articolo 25, primo comma, della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, le parole <<i Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le imprese artigiane e le cooperative fra le imprese artigiane di cui all' articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30,>>;