Art. 64
(Contributi in forma di credito d'imposta)
2. I soggetti ammissibili ad incentivi in forma di contributo in conto capitale, contributo in conto interessi o finanziamento agevolato per le iniziative previste dalla presente legge, possono richiedere, all'atto di presentazione della domanda, la concessione del contributo nella forma del credito d'imposta ai sensi del comma 1, ferma restando la stessa intensità d'aiuto.
3. L'ammontare complessivo dei contributi in forma di credito d'imposta non può superare l'importo fissato annualmente con decreto dell'Assessore alle finanze.