Art. 60
(Consorzio di secondo grado)
1. I Congafi possono costituire un consorzio o una società consortile, anche in forma cooperativa, a carattere regionale, volto a convalidare la loro capacità operativa attraverso l'attenuazione dei rischi della loro attività istituzionale.
2. Il soggetto di cui al comma 1 può anche svolgere attività di informazione, consulenza e assistenza e coordinamento dell'attività dei Congafi.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il fondo rischi del consorzio di cui al comma 1.
4. Il consorzio di cui al comma 1 può essere beneficiario di fondi regionali, statali e comunitari, anche connessi con i fondi strutturali europei e aventi lo scopo di agevolare l'accesso al credito alle piccole e medie imprese artigiane (PMI).
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 18/2003