Art. 5
(Trasmissione dati in via telematica)
1. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, le Camere di commercio mettono gratuitamente a disposizione dell'Amministrazione regionale in via telematica tutti i dati contenuti nel Registro delle imprese e nell'A.I.A..
2. I dati acquisiti dall'Amministrazione regionale in via telematica ai sensi del comma 1 non possono essere richiesti alle imprese.
3. Su richiesta, i dati di cui al comma 1 sono messi gratuitamente e in via telematica a disposizione del Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane di cui al titolo VI, nonché delle organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 2.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 1, L. R. 7/2011