Art. 42 bis
(Aiuti alle imprese di nuova costituzione)
1. Le nuove imprese artigiane possono beneficiare degli incentivi in conto capitale secondo la regola <<de minimis>> per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti e nei ventiquattro mesi successivi l'iscrizione all'A.I.A..
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 46, comma 1, L. R. 7/2011
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 7, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
3 Comma 2 abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 2/2012
4 Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 13, comma 26, L. R. 2/2012
5 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 10, L. R. 6/2013
6 Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 10/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
7 Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 2, L. R. 10/2014