Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina organica dell'artigianato.
Art. 42
2. L'individuazione delle imprese rientranti nei settori esclusi e delle imprese in difficoltà è demandata alla disciplina regolamentare, in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle imprese.
3. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione del contributo, non comporta la revoca del medesimo, né la rideterminazione del contributo concesso. Per variazione della dimensione aziendale si intende il superamento dei limiti dimensionali previsti per l'impresa artigiana dall'articolo 11 o il superamento dei parametri finanziari previsti dalla normativa comunitaria per la piccola impresa.
5. Ai sensi dell' articolo 31, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono ammissibili a finanziamento gli acquisti di beni immobili di proprietà o realizzati dai consorzi e società consortili di cui all'articolo 12, da parte di soci dei consorzi e delle società consortili stesse.
Note:
1 Comma 6 bis aggiunto da art. 21, comma 16, L. R. 12/2003
2 Comma 6 bis interpretato da art. 32, comma 1, L. R. 18/2004
3 Articolo sostituito da art. 45, comma 1, L. R. 7/2011
4 Comma 5 bis aggiunto da art. 12, comma 1, L. R. 4/2014
5 Comma 4 abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 19/2015
6 Comma 1 sostituito da art. 6, comma 1, lettera g), L. R. 14/2017