Art. 40 quater
1. L'home food č l'attivitā di produzione e relativa vendita di alimenti in una cucina domestica o comunque in locali adibiti principalmente ad abitazione privata destinati alla vendita al dettaglio, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione.
2. Per l'esercizio dell'attivitā devono essere rispettate le vigenti normative igienico sanitarie e di sicurezza alimentare e deve essere consentito l'accesso ai locali da parte delle competenti autoritā.
3. L'immobile in cui viene svolta l'attivitā di home food deve essere la residenza o il domicilio del soggetto titolare e l'utilizzo dell'immobile per tali attivitā non comporta la modifica della destinazione d'uso dell'immobile stesso.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 143, comma 1, L. R. 17/2025