Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina organica dell'artigianato.
Art. 4
 (Finanziamenti per l'esercizio delle funzioni delegate)
2. Con la convenzione di cui all'articolo 3, comma 3, sono individuate le spese di cui al comma 1; dette spese sono anticipate dalle Camere di commercio e rimborsate annualmente dalla Regione con le modalitą stabilite nella convenzione medesima.
4. Alle Camere di commercio, in aggiunta ai rimborsi di cui al comma 2, sono dovuti i diritti di segreteria connessi alla tenuta dell'A.I.A., a titolo di parziale finanziamento delle spese di cui al comma 1.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 7/2011
2 Parole soppresse alla lettera a) del comma 3 da art. 24, comma 1, L. R. 4/2013
3 Parole soppresse alla lettera b) del comma 3 da art. 2, comma 19, lettera f), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 19, lettera g), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
5 Parole soppresse alla lettera a) del comma 3 da art. 2, comma 19, lettera g), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.