Art. 27
(Attività di acconciatore)
1. L'attività di acconciatore può essere esercitata sia su persone di sesso maschile, sia su persone di sesso femminile.
2. L'attività di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare.
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 30, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011
3 Comma 2 sostituito da art. 30, comma 1, lettera c), L. R. 7/2011