Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina organica dell'artigianato.
Art. 25
 (Attività di estetista)
1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti.
2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista), e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali ai sensi dell' articolo 2 del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici.
5. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
3 Comma 4 abrogato da art. 33, comma 1, lettera c), L. R. 4/2013
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera f), L. R. 14/2017