Art. 23
(Maestro artigiano)
1. È istituito il titolo di maestro artigiano.
2. Il titolo di maestro artigiano è attribuito dalla Commissione per l'artigianato su domanda del titolare di impresa artigiana ovvero del socio di questa, purché partecipi personalmente all'attività, ovvero su proposta delle organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 2, o delle Camere di commercio.
4.
I requisiti per il conseguimento del titolo di maestro artigiano sono i seguenti:
a) anzianità professionale di almeno dieci anni maturata in qualità di titolare o di socio partecipante nell'impresa artigiana ovvero di almeno cinque anni nel caso in cui la Commissione accerti la sussistenza di un adeguato grado di capacità professionale, desumibile dal conseguimento di premi, titoli di studio, diplomi o attestati di qualifica, ivi compresi quelli conseguiti a seguito di partecipazione a corsi regionali di formazione, dall'esecuzione di saggi di lavoro o anche da specifica e notoria perizia e competenza, nonché da ogni altro elemento che possa comprovare la specifica competenza, perizia e attitudine all'insegnamento professionale;
b) disporre di adeguate attrezzature atte alla formazione professionale degli allievi.
5. Il riconoscimento del titolo di maestro artigiano dà diritto alla costituzione delle botteghe scuola di cui all'articolo 23 bis, all'annotazione d'ufficio del titolo di maestro artigiano all'A.I.A.; il titolo di maestro artigiano deve essere espressamente menzionato nel certificato di iscrizione all' A.I.A. e può essere usato nella denominazione della ditta, insegna o marchio.
6. L'uso del titolo di maestro artigiano è vietato a chiunque non ne abbia ottenuto il riconoscimento e l'annotazione nell'A.I.A.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 18/2003
2 Comma 3 abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
3 Comma 4 sostituito da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011
4 Comma 5 sostituito da art. 24, comma 1, lettera c), L. R. 7/2011
5 Parole soppresse al comma 2 da art. 2, comma 19, lettera f), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.