Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina organica dell'artigianato.
Art. 23
 (Maestro artigiano)
1. È istituito il titolo di maestro artigiano.
6. L'uso del titolo di maestro artigiano è vietato a chiunque non ne abbia ottenuto il riconoscimento e l'annotazione nell'A.I.A.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 18/2003
2 Comma 3 abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
3 Comma 4 sostituito da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011
4 Comma 5 sostituito da art. 24, comma 1, lettera c), L. R. 7/2011
5 Parole soppresse al comma 2 da art. 2, comma 19, lettera f), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.