Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina organica dell'artigianato.
Art. 21
1. Presso la Direzione centrale attività produttive è istituita la Commissione regionale per l'artigianato, di seguito denominata Commissione regionale, con funzioni di promozione e tutela dell'artigianato che agisce in qualità di autorità competente per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 21, comma 1, L. R. 7/2011
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 78, comma 1, lettera c), L. R. 7/2011
3 Comma 3 sostituito da art. 3, comma 6, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
4 Parole sostituite al comma 4 da art. 3, comma 6, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
5 Parole soppresse al comma 4 da art. 3, comma 6, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
6 Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 29, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
7 Lettera a bis) del comma 3 aggiunta da art. 29, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
8 Parole soppresse al comma 5 da art. 4, comma 1, L. R. 10/2014
9 Comma 3 sostituito da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
10 Comma 4 abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
11 Lettera d) del comma 2 abrogata da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 14/2017