Art. 20
(Vigilanza)
1. Le Commissioni sono sottoposte alla vigilanza della Direzione centrale attività produttive che ne coordina l'attività e può disporre ispezioni e indagini sul funzionamento delle stesse.
2. Nell'ipotesi di impossibilità di funzionamento, di mancata costituzione o rinnovo della Commissione o di accertate gravi e reiterate irregolarità, il Presidente della Regione, dopo aver diffidato la Commissione fissando un termine ad adempiere, previa deliberazione della Giunta regionale, dichiara la decadenza della Commissione su proposta dell'Assessore competente.
3. Con lo stesso provvedimento è nominato un commissario straordinario, che esercita tutte le funzioni proprie della Commissione ed è fissata la durata delle funzioni commissariali, che non può superare i sei mesi; la ricostituzione della Commissione deve aver luogo entro il suddetto termine, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori sei mesi.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 7/2011