Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina organica dell'artigianato.
Art. 17
1. Ai trasgressori delle seguenti disposizioni sono irrogate le sanzioni amministrative di seguito elencate:
a) da 1.600 euro a 9.900 euro in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di esercizio abusivo dell'attività artigiana previste all'articolo 13, comma 5; qualora l'impresa non risulti iscritta al registro delle imprese, in aggiunta alla sanzione pecuniaria è disposta l'immediata interruzione dell'attività e il sequestro delle relative attrezzature;
b) da 1.600 euro a 6.900 euro in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di utilizzo di riferimenti all'artigianato, previste all'articolo 13, comma 6, e in materia di utilizzo del titolo di maestro artigiano previste all'articolo 23, comma 6;
c) da 100 euro a 600 euro in caso di inosservanza della disposizione di cui all'articolo 14, comma 4, qualora la presentazione della dichiarazione per l'iscrizione all'A.I.A. non sia contestuale all'inizio dell'attività e avvenga entro il termine di trenta giorni dall'inizio dell'attività;
d) da 100 euro a 600 euro in caso di mancata comunicazione della cessazione dell'attività o di comunicazione presentata decorsi novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comma 5;
4. Qualora i Comuni rilevino le infrazioni di cui ai commi 1 e 2 provvedono all'irrogazione delle sanzioni amministrative ivi previste dandone comunicazione, entro novanta giorni dalla data della segnalazione, agli uffici dell'Albo e ai competenti uffici della pubblica amministrazione nonché, nell'ipotesi in cui il soggetto trasgressore sia dipendente di una pubblica amministrazione, all'amministrazione di appartenenza.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 7/2011
2 Derogata la disciplina della lettera a) del comma 1 da art. 79, comma 4 bis, L. R. 7/2011
3 Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 16, comma 2, L. R. 7/2012
4 Comma 1 sostituito da art. 28, comma 1, L. R. 4/2013
5 Lettera a) del comma 2 abrogata da art. 60, comma 1, L. R. 21/2013
6 Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 19, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.