Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Disciplina organica dell'artigianato.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 68 bis aggiunto da art. 7, comma 12, L. R. 1/2003 con effetto dall'1/1/2003.
2 Articolo 71 bis aggiunto da art. 7, comma 14, L. R. 1/2003 con effetto dall'1/1/2003.
3 Articolo 71 ter aggiunto da art. 7, comma 14, L. R. 1/2003 con effetto dall'1/1/2003.
4 Nuova partizione contenente articoli da 71 bis a [err decodifica art partizione] aggiunta da art. 7, comma 14, L. R. 1/2003 con effetto dall'1/1/2003.
5 Articolo 53 bis aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 11/2003
6 Articolo 53 ter aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 11/2003
7 Nuova partizione contenente articoli da 53 bis a 53 ter aggiunta da art. 6, comma 1, L. R. 11/2003
8 Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 54 da art. 16, comma 1, L. R. 18/2003
9 Articolo 44 bis aggiunto da art. 36, comma 1, L. R. 4/2005
10 Articolo 52 bis aggiunto da art. 5, comma 32, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
11 Articolo 24 bis aggiunto da art. 26, comma 1, L. R. 13/2009
12 Articolo 35 bis aggiunto da art. 32, comma 1, L. R. 13/2009
13 Articolo 14 bis aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 7/2011
14 Articolo 14 ter aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 7/2011
15 Articolo 19 bis aggiunto da art. 19, comma 1, L. R. 7/2011
16 Modificata la rubrica del Capo V del Titolo II da art. 23, comma 1, L. R. 7/2011
17 Articolo 23 bis aggiunto da art. 25, comma 1, L. R. 7/2011
18 Articolo 24 ter aggiunto da art. 28, comma 1, L. R. 7/2011
19 Capo II bis aggiunto da art. 36, comma 1, L. R. 7/2011
20 Capo III bis del Titolo III aggiunto da art. 44, comma 1, L. R. 7/2011
21 Articolo 40 bis aggiunto da art. 44, comma 1, L. R. 7/2011
22 Articolo 40 ter aggiunto da art. 44, comma 1, L. R. 7/2011
23 Articolo 42 bis aggiunto da art. 46, comma 1, L. R. 7/2011
24 Capo III del Titolo IV abrogato da art. 51, comma 1, L. R. 7/2011
25 Capo V del Titolo IV abrogato da art. 54, comma 1, L. R. 7/2011
26 Titolo V bis abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 7/2011
27 Sostituita la rubrica del Titolo VI da art. 69, comma 1, L. R. 7/2011
28 Sostituita la rubrica del Capo I del Titolo VI da art. 69, comma 1, L. R. 7/2011
29 Articolo 72 bis aggiunto da art. 71, comma 1, L. R. 7/2011 . Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2012, come previsto dall'art. 79, c. 25 della medesima legge regionale 7/2011.
30 Articolo 72 ter aggiunto da art. 71, comma 1, L. R. 7/2011
31 Capo II del Titolo IV abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 48 della L.R. 12/2002 a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.
32 Capo IV del Titolo IV abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 48 della L.R. 12/2002 a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.
33 Capo II bis del Titolo III abrogato da art. 16, comma 4, L. R. 7/2012
34 Modificata la rubrica del Titolo III del Capo II da art. 32, comma 1, L. R. 4/2013
35 Allegato A abrogato da art. 40, comma 1, L. R. 4/2013
36 Articolo 60 bis aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 4/2014 . Per la definizione di imprese artigiane di piccolissime dimensioni, si veda quanto disposto all'art. 42, comma 5 bis, della presente legge.
37 Modificata la rubrica del Titolo IV del Capo X da art. 9, comma 1, L. R. 10/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
38 Titolo V abrogato da art. 59, comma 2, L. R. 3/2015
39 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dall'1/3/2015.
40 Capo VII bis del Titolo IV aggiunto da art. 2, comma 18, L. R. 45/2017 , con effetto dall'1/1/2018.
41 Articolo 55 bis aggiunto da art. 2, comma 18, L. R. 45/2017 , con effetto dall'1/1/2018.
42 Modificata la rubrica del Capo III da art. 2, comma 19, lettera g), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
 Funzioni in materia di artigianato
Art. 2
 (Funzioni della Regione)
2. L'Amministrazione regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e programmazione in materia di artigianato, attua idonee forme di concertazione con le organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale.
3. Ai sensi della presente legge si intendono per organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale quelle firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, operanti da almeno cinque anni e presenti con le proprie articolazioni in tutte le province del Friuli Venezia Giulia e le organizzazioni economiche operanti da più di cinque anni e rappresentative delle imprese artigiane appartenenti alla minoranza slovena nelle province di Gorizia e di Trieste.
4. Per le finalità di cui al comma 2 l'Amministrazione regionale si avvale anche della Commissione regionale per l'artigianato di cui all'articolo 21.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
2 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011
Art. 4
 (Finanziamenti per l'esercizio delle funzioni delegate)
2. Con la convenzione di cui all'articolo 3, comma 3, sono individuate le spese di cui al comma 1; dette spese sono anticipate dalle Camere di commercio e rimborsate annualmente dalla Regione con le modalità stabilite nella convenzione medesima.
4. Alle Camere di commercio, in aggiunta ai rimborsi di cui al comma 2, sono dovuti i diritti di segreteria connessi alla tenuta dell'A.I.A., a titolo di parziale finanziamento delle spese di cui al comma 1.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 7/2011
2 Parole soppresse alla lettera a) del comma 3 da art. 24, comma 1, L. R. 4/2013
3 Parole soppresse alla lettera b) del comma 3 da art. 2, comma 19, lettera f), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 19, lettera g), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
5 Parole soppresse alla lettera a) del comma 3 da art. 2, comma 19, lettera g), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
TITOLO II
 DISCIPLINA GIURIDICA DELL'IMPRESA ARTIGIANA
CAPO I
 Definizione di impresa artigiana
Art. 7
 (Definizione)
1. Il presente capo definisce l'impresa artigiana in conformità ai principi della legge 8 agosto 1985, n. 443, ai fini dell'iscrizione all'A.I.A. e ai fini della concessione di agevolazioni e incentivi a favore del settore artigiano.
Art. 9
 (Impresa artigiana)
2. Ai sensi del comma 1, lettera a), sono escluse dall'oggetto dell'attività principale dell'impresa artigiana le attività agricole, le attività commerciali di intermediazione e di vendita, le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le quali, tuttavia, possono essere svolte in via strumentale o accessoria rispetto all'esercizio dell'impresa artigiana.
3. Con regolamento sono individuate le attività, anche di natura emergente, che possono rientrare nell'esercizio dell'impresa artigiana e che sono caratterizzate dall'impiego di nuove tecniche produttive ovvero da situazioni di contiguità funzionale rispetto ad altri comparti di attività.
4. L'impresa artigiana può essere esercitata in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore artigiano o di uno dei soci partecipanti al lavoro, o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio, purché non in contrasto con le norme vigenti.
4 bis. L'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione), è consentita solamente in officine con sede fissa, in conformità alle disposizioni vigenti, in particolare, in materia di tutela ambientale e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Fanno eccezione gli interventi di emergenza o di manutenzione e riparazione di macchinari agricoli.
5. L'impresa artigiana può avvalersi di apposite unità locali per lo svolgimento di una o più fasi del processo produttivo ovvero per lo svolgimento di attività amministrativo-gestionali.
6. Per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione dei servizi, non si applicano alle imprese artigiane le disposizioni vigenti in materia di esercizio di attività commerciali di intermediazione e di vendita e di orario di vendita.
6 bis. Ai sensi dell' articolo 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell' articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128), la licenza rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza non è richiesta alle imprese iscritte all'A.I.A. che fabbrichino oggetti preziosi; la medesima licenza non è richiesta ai cesellatori, agli orafi, agli incastratori di pietre preziose e agli esercenti di industrie e arti affini, ai sensi dell' articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
Note:
1 Comma 6 bis aggiunto da art. 24, comma 1, L. R. 13/2009
2 Comma 7 sostituito da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
3 Comma 8 sostituito da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011
4 Comma 8 bis aggiunto da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 7/2011
5 Parole sostituite al comma 9 da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 7/2011
6 Comma 4 bis aggiunto da art. 76, comma 1, L. R. 26/2012
7 Parole aggiunte al comma 8 bis da art. 2, comma 1, L. R. 10/2014
Art. 10
 (Società artigiana)
2. Ha inoltre diritto al riconoscimento della qualifica artigiana l'impresa avente i requisiti indicati agli articoli 9 e 11 e costituita in forma di società a responsabilità limitata con pluralità di soci a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti indicati all'articolo 8, che i soci artigiani detengano la maggioranza negli organi deliberanti e che le quote possedute da detti soci costituiscano la maggioranza del capitale sociale.
3. In caso di trasferimento per atto tra vivi delle società di cui ai commi 1 e 2, le medesime mantengono la qualifica artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.
Note:
1 Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 8, comma 1, L. R. 7/2011
2 Derogata la disciplina della lettera b) del comma 1 da art. 79, comma 3, L. R. 7/2011
Art. 11
 (Organico dell'impresa artigiana)
1. L'impresa artigiana può essere esercitata con la prestazione d'opera di personale dipendente coordinato e diretto dall'imprenditore artigiano o dagli eventuali soci in possesso dei requisiti indicati all'articolo 8, sempreché non superi il limite massimo di venti addetti.
6. Le imprese artigiane che per specifiche esigenze produttive abbiano superato, fino al 25 per cento, con approssimazione all'unità superiore, i limiti massimi indicati ai commi 1 e 2 per un periodo non superiore a sei mesi all'anno, mantengono l'iscrizione all'A.I.A.
Note:
1 Parole soppresse al comma 3 da art. 9, comma 1, L. R. 7/2011
2 Lettera d) del comma 5 abrogata da art. 2, comma 8, lettera a), L. R. 14/2023
Art. 12
 (Consorzi e società consortili)
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 10, comma 1, L. R. 7/2011
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 25, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
4 Parole sostituite al comma 3 da art. 25, comma 1, lettera c), L. R. 4/2013
5 Parole aggiunte al comma 4 da art. 25, comma 1, lettera d), L. R. 4/2013
CAPO II
 Albo provinciale delle imprese artigiane
Art. 13
3. L'A.I.A. è tenuto con i criteri e le modalità stabiliti per la tenuta del registro delle imprese dall' articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 14 bis e 14 ter.
6. Le imprese non iscritte all'A.I.A. non possono adottare nella propria insegna, ditta o marchio una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato. Lo stesso divieto vale per l'utilizzo di denominazioni e di nomi comunque riferibili all'artigianato adottati da persone fisiche ovvero da imprese e da enti associativi diversi da quelli iscritti all'A.I.A. per fini di pubblicità o di presentazione dei prodotti venduti o dei servizi prestati.
7. La Regione promuove accordi e forme di coordinamento tra pubbliche amministrazioni al fine di contrastare il fenomeno dell'abusivismo.
Note:
1 Comma 11 bis aggiunto da art. 33, comma 1, L. R. 4/2005
2 Articolo sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 7/2011
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 78, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 13, comma 18, L. R. 2/2012
5 Parole aggiunte al comma 1 da art. 26, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
6 Parole sostituite al comma 5 da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
7 Parole soppresse al comma 2 da art. 2, comma 19, lettera f), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 14
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all' articolo 9 del decreto legge 7/2007, convertito dalla legge 40/2007, secondo il modello e le regole tecniche stabilite dalla disciplina statale in attuazione dell'articolo 9, comma 7, del decreto medesimo.
3. L'ufficio dell'Albo, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, procede all'assegnazione del numero di iscrizione e agli adempimenti conseguenti, anche ai fini previdenziali e assistenziali, secondo le procedure previste dalla normativa vigente per l'iscrizione al registro delle imprese.
6. Qualora l'ufficio dell'Albo rilevi la carenza di uno o più requisiti dichiarati ai sensi dei commi 1 e 5 in merito alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti medesimi e nei casi previsti dalla legge, trasmette gli atti alla Commissione, la quale procede alle opportune ispezioni e controlli, anche avvalendosi della collaborazione dei Comuni competenti per territorio, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
7. I provvedimenti conseguenti alle ispezioni e ai controlli di cui al comma 6 sono adottati dalla Commissione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione unica da parte dell'ufficio dell'Albo e notificati all'impresa artigiana, all'INPS e all'INAIL nel termine di quindici giorni dall'adozione degli stessi. Tali provvedimenti sono impugnabili ai sensi dell'articolo 16.
8. Il termine di sessanta giorni di cui al comma 7 può essere sospeso, per una sola volta e per un massimo di trenta giorni, al fine di acquisire eventuali integrazioni della documentazione.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 7/2011
2 Vedi anche quanto disposto dall'art. 79, comma 4, L. R. 7/2011
3 Vedi la disciplina transitoria del comma 5, stabilita da art. 79, comma 15, L. R. 7/2011
4 Parole soppresse al comma 4 da art. 3, comma 5, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
5 Parole aggiunte al comma 4 da art. 3, comma 1, L. R. 10/2014
Art. 14 bis
1. Qualsiasi pubblica amministrazione che, nell'esercizio delle proprie funzioni, riscontri l'esistenza, la modificazione o la perdita di uno o più requisiti di cui al capo I del presente titolo, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, è tenuta a segnalarlo all'ufficio dell'Albo competente per territorio.
2. La Commissione, acquisita la documentazione dall'ufficio dell'Albo, dispone eventuali ispezioni e controlli, anche avvalendosi della collaborazione dei Comuni competenti per territorio, e adotta il provvedimento entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della segnalazione da parte dell'ufficio dell'Albo. Il provvedimento è notificato alle amministrazioni competenti e all'impresa artigiana interessata, nel termine di quindici giorni dall'adozione ed è impugnabile ai sensi dell'articolo 16.
3. Il termine di sessanta giorni di cui al comma 2 può essere sospeso, per una sola volta e per un massimo di trenta giorni, al fine di acquisire eventuali integrazioni della documentazione.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 7/2011
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 27, comma 1, L. R. 4/2013
Art. 14 ter
1. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, l'impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'A.I.A. anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 8, per un periodo massimo di cinque anni, a condizione che l'esercizio dell'impresa venga assunto dai familiari e affini, o da un amministratore di sostegno dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, ovvero dal tutore dei medesimi familiari e affini minorenni fino al compimento della maggiore età.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono continuare l'esercizio dell'impresa artigiana avvalendosi, ove ne ricorrano i presupposti, della collaborazione continuativa di un responsabile tecnico in possesso della relativa qualifica professionale, per il tempo necessario ad acquisire i requisiti previsti dalla specifica disciplina di settore. La richiesta di cui al comma 1 è presentata entro sei mesi dalla data dell'evento di cui al comma medesimo.
3. Con regolamento di attuazione sono disciplinati i casi di conservazione dell'iscrizione all'A.I.A. conseguenti alla sospensione dell'attività artigiana per cause oggettive o di forza maggiore.
4. L'impresa artigiana che svolge attività stagionale in via esclusiva o prevalente mantiene l'iscrizione all'A.I.A. per l'intero anno solare, fatto salvo il trattamento previdenziale e assistenziale previsto dalla disciplina statale. Per attività stagionale prevalente s'intende l'attività svolta per un periodo superiore a sei mesi nell'arco di un anno solare.
6. Nel caso in cui non siano rispettate le condizioni di cui al comma 5, la cancellazione decorre dalla data del relativo provvedimento adottato dalla Commissione.
8. La Commissione dispone eventuali ispezioni e controlli, adotta e notifica i provvedimenti secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 14, comma 7. Tali provvedimenti sono impugnabili ai sensi dell'articolo 16.
9. Le richieste per la conservazione dell'iscrizione all'A.I.A. e per la cancellazione dall'A.I.A. con effetto retroattivo sono presentate mediante la comunicazione unica.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 7/2011
2 Parole aggiunte al comma 7 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 14/2017
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 14, comma 1, L. R. 7/2011
Art. 17
1. Ai trasgressori delle seguenti disposizioni sono irrogate le sanzioni amministrative di seguito elencate:
a) da 1.600 euro a 9.900 euro in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di esercizio abusivo dell'attività artigiana previste all'articolo 13, comma 5; qualora l'impresa non risulti iscritta al registro delle imprese, in aggiunta alla sanzione pecuniaria è disposta l'immediata interruzione dell'attività e il sequestro delle relative attrezzature;
b) da 1.600 euro a 6.900 euro in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di utilizzo di riferimenti all'artigianato, previste all'articolo 13, comma 6, e in materia di utilizzo del titolo di maestro artigiano previste all'articolo 23, comma 6;
c) da 100 euro a 600 euro in caso di inosservanza della disposizione di cui all'articolo 14, comma 4, qualora la presentazione della dichiarazione per l'iscrizione all'A.I.A. non sia contestuale all'inizio dell'attività e avvenga entro il termine di trenta giorni dall'inizio dell'attività;
d) da 100 euro a 600 euro in caso di mancata comunicazione della cessazione dell'attività o di comunicazione presentata decorsi novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comma 5;
4. Qualora i Comuni rilevino le infrazioni di cui ai commi 1 e 2 provvedono all'irrogazione delle sanzioni amministrative ivi previste dandone comunicazione, entro novanta giorni dalla data della segnalazione, agli uffici dell'Albo e ai competenti uffici della pubblica amministrazione nonché, nell'ipotesi in cui il soggetto trasgressore sia dipendente di una pubblica amministrazione, all'amministrazione di appartenenza.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 7/2011
2 Derogata la disciplina della lettera a) del comma 1 da art. 79, comma 4 bis, L. R. 7/2011
3 Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 16, comma 2, L. R. 7/2012
4 Comma 1 sostituito da art. 28, comma 1, L. R. 4/2013
5 Lettera a) del comma 2 abrogata da art. 60, comma 1, L. R. 21/2013
6 Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 19, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
CAPO III
 Commissioni per l'artigianato
Art. 18
3. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, lettera a), le Commissioni possono avvalersi dell'attività istruttoria dei Comuni.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 7/2011
2 Comma 1 sostituito da art. 2, comma 19, lettera b), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
3 Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 2, comma 19, lettera c), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
4 Lettera d) del comma 2 abrogata da art. 2, comma 19, lettera c), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 19
3. Le designazioni di cui al comma 2, lettera a), sono comunicate entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione può provvedere d'ufficio, su proposta dell'Assessore competente.
4. I componenti decadono dalla carica in caso di perdita dei requisiti o della qualifica richiesta per la nomina o in caso di assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente.
5. I componenti di cui al comma 2, lettera a), possono essere sostituiti dalle organizzazioni degli artigiani anche prima della scadenza della Commissione.
6. Le Commissioni, nella seduta di insediamento, eleggono nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente, scegliendoli fra i membri di cui al comma 2, lettera a). In entrambe le votazioni risulta eletto il candidato che, a scrutinio segreto, raccoglie il maggior numero di voti.
7. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti non computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. La carica di Presidente della Commissione non può essere ricoperta per più di due mandati, anche non consecutivi.
9. Il segretario della Commissione e un suo sostituto, individuati tra il per-sonale di cui all'articolo 3, comma 2, sono nominati con il decreto di cui al comma 1.
10. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 18, comma 2, la Commissione si avvale della collaborazione dell'ufficio dell'Albo e del segretario della Commissione, secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all'articolo 3, comma 3.
11. Al Presidente della Commissione spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un importo fisso a titolo di rimborso spese pari a 100 euro; agli altri componenti esterni spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un importo fisso a titolo di rimborso spese pari a 50 euro.
12. Ai componenti esterni della Commissione che risiedano in un comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione spetta, inoltre, a titolo di rimborso spese, un'indennità chilometrica nella misura prevista dalle tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI. La medesima indennità spetta ai componenti che effettuino personalmente, previa autorizzazione del Presidente della Commissione, gli accertamenti di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), in un comune diverso da quello di residenza.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 7/2011
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 79, comma 7, L. R. 7/2011
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 14/2017
4 Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 6, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 14/2017
5 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 2, comma 19, lettera d), numero 1), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
6 Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 2, comma 19, lettera d), numero 2), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
7 Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 2, comma 19, lettera d), numero 3), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
CAPO IV
 Commissione regionale per l'artigianato
Art. 21
1. Presso la Direzione centrale attività produttive è istituita la Commissione regionale per l'artigianato, di seguito denominata Commissione regionale, con funzioni di promozione e tutela dell'artigianato che agisce in qualità di autorità competente per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 21, comma 1, L. R. 7/2011
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 78, comma 1, lettera c), L. R. 7/2011
3 Comma 3 sostituito da art. 3, comma 6, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
4 Parole sostituite al comma 4 da art. 3, comma 6, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
5 Parole soppresse al comma 4 da art. 3, comma 6, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
6 Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 29, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
7 Lettera a bis) del comma 3 aggiunta da art. 29, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
8 Parole soppresse al comma 5 da art. 4, comma 1, L. R. 10/2014
9 Comma 3 sostituito da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
10 Comma 4 abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
11 Lettera d) del comma 2 abrogata da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 14/2017
Art. 22
1. La Commissione regionale è costituita con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, e dura in carica cinque anni. Alla scadenza continua a esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione della nuova Commissione regionale.
4. Le designazioni di cui al comma 2, lettera c), sono comunicate entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione può provvedere d'ufficio, su proposta dell'Assessore competente.
5. La Commissione regionale è convocata dal suo Presidente.
6. Il Presidente ha facoltà di invitare di volta in volta alla seduta della Commissione esperti, a titolo consultivo, per la trattazione di specifici argomenti.
7. La Commissione regionale nella seduta di insediamento elegge nel proprio seno, fra i componenti di cui al comma 2, lettera c), il Vicepresidente che, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni.
8. I componenti di cui al comma 2, lettera c), possono essere sostituiti dalle organizzazioni degli artigiani anche prima della scadenza della Commissione regionale.
9. Per la validità delle riunioni della Commissione regionale è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti non computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
11. Al Vicepresidente della Commissione regionale spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un importo fisso a titolo di rimborso spese pari a 150 euro. Ai componenti esterni spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un importo fisso a titolo di rimborso spese pari a 75 euro.
12. Ai componenti esterni della Commissione regionale, qualora risiedano in un comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione stessa, spetta, inoltre, a titolo di rimborso spese, un'indennità chilometrica nella misura prevista dalle tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 22, comma 1, L. R. 7/2011
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 79, comma 8, L. R. 7/2011
3 Parole soppresse al comma 3 da art. 2, comma 19, lettera g), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
CAPO V
 Maestro artigiano e bottega scuola
Art. 23
 (Maestro artigiano)
1. È istituito il titolo di maestro artigiano.
6. L'uso del titolo di maestro artigiano è vietato a chiunque non ne abbia ottenuto il riconoscimento e l'annotazione nell'A.I.A.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 18/2003
2 Comma 3 abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
3 Comma 4 sostituito da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011
4 Comma 5 sostituito da art. 24, comma 1, lettera c), L. R. 7/2011
5 Parole soppresse al comma 2 da art. 2, comma 19, lettera f), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 23 bis
2. La bottega scuola può essere costituita anche da più imprese artigiane esercitanti la medesima attività, purché i titolari o il socio lavoratore siano in possesso del titolo di maestro artigiano.
5. Con regolamento regionale sono stabiliti le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 3, i requisiti e le modalità di costituzione delle botteghe scuola.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 25, comma 1, L. R. 7/2011
2 Parole sostituite al comma 4 da art. 30, comma 1, L. R. 4/2013
3 Parole aggiunte al comma 3 da art. 61, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
4 Parole sostituite al comma 3 da art. 61, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
5 Parole sostituite al comma 4 da art. 61, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013
6 Parole aggiunte al comma 1 da art. 43, comma 1, L. R. 3/2015
TITOLO III
 DISCIPLINA DI PARTICOLARI ATTIVITÀ ARTIGIANE
CAPO I
 Disposizioni generali
Art. 24
1. Sono soggette alla segnalazione certificata di inizio attività (Scia) le attività svolte dalle imprese artigiane elencate nella Tabella A al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (Scia), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ).
2. La Scia di cui al comma 1 è presentata al registro delle imprese territorialmente competente contestualmente alla comunicazione unica per l'iscrizione all'A.I.A.. La ricevuta rilasciata dal registro delle imprese costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge.
3. Per consentire ai Comuni di espletare i controlli sulle attività di acconciatore, di estetista, di panificazione e di tintolavanderia, il registro delle imprese trasmette immediatamente la Scia allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi, di seguito denominato sportello unico, di cui alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale); negli altri casi, il registro delle imprese trasmette la Scia all'ufficio dell'Albo per consentire alla Commissione di espletare i controlli e di adottare i provvedimenti di competenza, ai sensi dell'articolo 14, commi 6 e 7.
4. Nel caso di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all'esercizio delle attività di cui al comma 1, il subentrante presenta la Scia al registro delle imprese mediante la comunicazione unica, entro trenta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subentro per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità. Trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3.
7. Le Camere di commercio sono autorizzate ad adottare il modello unico di Scia di cui al comma 6.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 4/2005
2 Articolo sostituito da art. 25, comma 1, L. R. 13/2009
3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 33, comma 1, L. R. 13/2009
4 Articolo sostituito da art. 26, comma 1, L. R. 7/2011
5 Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 79, comma 5, L. R. 7/2011
6 Vedi la disciplina transitoria del comma 6, stabilita da art. 79, comma 6, L. R. 7/2011
7 Parole soppresse alla lettera g) del comma 1 da art. 16, comma 3, L. R. 7/2012
8 Parole sostituite alla lettera h) del comma 1 da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
9 Parole aggiunte alla lettera k) del comma 1 da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
10 Parole sostituite al comma 6 da art. 31, comma 1, lettera c), L. R. 4/2013
11 Comma 1 sostituito da art. 6, comma 1, lettera d), numero 1), L. R. 14/2017
12 Parole soppresse al comma 3 da art. 6, comma 1, lettera d), numero 2), L. R. 14/2017
13 Parole sostituite al comma 5 da art. 6, comma 1, lettera d), numero 3), L. R. 14/2017
Art. 24 bis
2. Ai sensi dell' articolo 164 del decreto legislativo 112/1998, l'attività tipografica, litografica e fotografica e di ogni altra attività di stampa o di riproduzione meccanica o chimica è subordinata all'obbligo di tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 26, comma 1, L. R. 13/2009
2 Comma 1 sostituito da art. 27, comma 1, L. R. 7/2011
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera e), L. R. 14/2017
CAPO II
 Disciplina dell'attività di estetista e di acconciatore
Art. 25
 (Attività di estetista)
1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti.
2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista), e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali ai sensi dell' articolo 2 del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici.
5. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
3 Comma 4 abrogato da art. 33, comma 1, lettera c), L. R. 4/2013
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera f), L. R. 14/2017
Art. 26
 (Conseguimento della qualificazione professionale di estetista)
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 18/2003
2 Comma 2 abrogato da art. 32, comma 4, L. R. 18/2004
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 29, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
4 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 29, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011
5 Comma 1 bis aggiunto da art. 29, comma 1, lettera c), L. R. 7/2011
6 Parole aggiunte al comma 3 da art. 29, comma 1, lettera d), L. R. 7/2011
7 Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 3, lettera a), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
8 Comma 1 ter aggiunto da art. 2, comma 3, lettera b), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
9 Parole aggiunte al comma 4 da art. 2, comma 3, lettera c), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
10 Comma 5 sostituito da art. 2, comma 3, lettera d), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
11 Parole soppresse al comma 3 da art. 44, comma 1, L. R. 3/2015
12 Comma 5 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
13 Parole sostituite al comma 3 da art. 41, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
Art. 28
2. Per l'ammissione al corso integrativo di cui al comma 1, lettere b) e c), è necessario avere svolto il periodo di attività lavorativa qualificata nel quinquennio antecedente la richiesta di partecipazione all'attività formativa; il corso integrativo può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.
3. I periodi di inserimento di cui al comma 1 consistono in periodi di attività lavorativa qualificata, svolti in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, collaboratore familiare o collaboratore coordinato e continuativo.
4. Per attività lavorativa qualificata s'intende lo svolgimento di attività lavorativa riferibile almeno al terzo livello di inquadramento previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria ovvero, per i soggetti non dipendenti, lo svolgimento di un'attività equivalente, in termini di mansioni o monte ore, a quella prevista dallo stesso livello contrattuale.
8. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dall'Amministrazione regionale.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 13, comma 1, L. R. 18/2003
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 32, comma 5, L. R. 18/2004
3 Articolo sostituito da art. 31, comma 1, L. R. 7/2011
4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 79, comma 9, L. R. 7/2011
5 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 79, comma 11, L. R. 7/2011
6 Vedi la disciplina transitoria del comma 6, stabilita da art. 79, comma 12, L. R. 7/2011
7 Parole sostituite al comma 7 da art. 62, comma 1, L. R. 21/2013
8 Parole aggiunte al comma 7 da art. 62, comma 1, L. R. 21/2013
9 Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 6, lettera a), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
10 Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 6, lettera b), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
11 Parole aggiunte al comma 7 da art. 2, comma 6, lettera c), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
12 Parole soppresse al comma 5 da art. 45, comma 1, L. R. 3/2015
13 Parole sostituite al comma 5 da art. 41, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
Art. 30
Note:
1 Secondo quanto stabilito dall'art. 3, c. 1, lett. a), L.R. 21/2005, nel territorio delle regione Friuli Venezia Giulia e' abolito l'obbligo degli accertamenti igienico-sanitari di cui al presente articolo.
2 Articolo sostituito da art. 28, comma 1, L. R. 13/2009
3 Comma 1 sostituito da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
4 Comma 1 bis aggiunto da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 33, comma 1, lettera c), L. R. 7/2011
6 Parole sostituite al comma 3 da art. 33, comma 1, lettera d), L. R. 7/2011
7 Parole sostituite al comma 4 da art. 33, comma 1, lettera e), L. R. 7/2011
8 Comma 5 abrogato da art. 33, comma 1, lettera f), L. R. 7/2011
9 Parole sostituite al comma 6 da art. 33, comma 1, lettera g), L. R. 7/2011
10 Comma 6 bis aggiunto da art. 33, comma 1, lettera h), L. R. 7/2011
11 Vedi la disciplina transitoria del comma 1 bis, stabilita da art. 79, comma 13, L. R. 7/2011
12 Comma 6 bis abrogato da art. 94, comma 1, lettera g), L. R. 4/2013
Art. 31

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 4 sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 18/2003
2 Articolo abrogato da art. 29, comma 1, L. R. 13/2009
Art. 34

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 30, comma 1, L. R. 13/2009
Capo II bis
 Disciplina dell'attività di tatuaggio e di piercing
Art. 35

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 31, comma 1, L. R. 13/2009
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 37, comma 1, L. R. 7/2011
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 37, comma 1, L. R. 7/2011
4 Articolo abrogato da art. 16, comma 4, L. R. 7/2012
Art. 35 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 32, comma 1, L. R. 13/2009
2 Articolo abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 7/2011
CAPO III
 Disciplina dell'attività di panificazione
Art. 36
Note:
1 Articolo sostituito da art. 39, comma 1, L. R. 7/2011
2 Comma 1 sostituito da art. 34, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
4 Parole sostituite al comma 1 bis da art. 63, comma 1, L. R. 21/2013
5 Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 5, comma 1, L. R. 10/2014
Art. 37
2. Al responsabile di panificazione è affidato il compito di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché la qualità del prodotto finito.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 40, comma 1, L. R. 7/2011
2 Comma 4 abrogato da art. 94, comma 1, lettera g), L. R. 4/2013
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 10/2014
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 10/2014
5 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 3 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 10/2014
6 Parole sostituite alla lettera b) del comma 3 da art. 46, comma 1, L. R. 3/2015
Art. 40

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 43, comma 1, L. R. 7/2011
2 Vedi anche quanto disposto dall'art. 79, comma 14, L. R. 7/2011
3 Articolo abrogato da art. 35, comma 1, L. R. 4/2013
Capo III bis
 Disciplina dell'attività di tintolavanderia
Art. 40 bis
1. L'attività di tintolavanderia comprende i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e a umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, a uso industriale e commerciale, nonché a uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.
5. Non costituiscono titolo valido per l'esercizio dell'attività professionale gli attestati rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 44, comma 1, L. R. 7/2011
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 36, comma 1, L. R. 4/2013
3 Comma 3 sostituito da art. 2, comma 9, lettera a), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
4 Comma 4 abrogato da art. 2, comma 9, lettera b), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
Art. 40 ter
3. L'esercizio dell'attività di tintolavanderia è subordinato alla presentazione della Scia di cui all'articolo 24 indicante il responsabile tecnico e attestante la conformità agli obblighi e ai requisiti previsti dal regolamento di cui al comma 1.
4. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio.
5. I servizi di raccolta e di recapito dei capi, se svolti in sede fissa da imprese qualificate ai sensi dell'articolo 40 bis, comma 2, sono gestiti dal titolare, da un socio partecipante al lavoro, da un collaboratore familiare, da un dipendente o da un addetto delle medesime imprese, oppure, qualora siano svolti in forma itinerante, sono affidati ad altra impresa, anche di trasporto, in base a contratto di appalto.
6. Presso tutte le sedi, le unità locali e i recapiti ove si effettua la raccolta o la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, è apposto un cartello indicante la sede dell'impresa ove è effettuata, in tutto o in parte, la lavorazione. Nel caso di attività svolte in forma itinerante, l'indicazione di cui al presente comma è riportata sui documenti fiscali.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 44, comma 1, L. R. 7/2011
2 Si vedano le disposizioni transitorie di cui all'art. 79, commi 16, 17, 18 e 19 della L.R. 7/2011.
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 37, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
4 Parole soppresse al comma 2 da art. 37, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 37, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
6 Comma 7 abrogato da art. 94, comma 1, lettera g), L. R. 4/2013
7 Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 7, L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.
TITOLO IV
 INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE
CAPO I
 Disposizioni generali
Art. 42
2. L'individuazione delle imprese rientranti nei settori esclusi e delle imprese in difficoltà è demandata alla disciplina regolamentare, in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle imprese.
3. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione del contributo, non comporta la revoca del medesimo, né la rideterminazione del contributo concesso. Per variazione della dimensione aziendale si intende il superamento dei limiti dimensionali previsti per l'impresa artigiana dall'articolo 11 o il superamento dei parametri finanziari previsti dalla normativa comunitaria per la piccola impresa.
5. Ai sensi dell' articolo 31, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono ammissibili a finanziamento gli acquisti di beni immobili di proprietà o realizzati dai consorzi e società consortili di cui all'articolo 12, da parte di soci dei consorzi e delle società consortili stesse.
Note:
1 Comma 6 bis aggiunto da art. 21, comma 16, L. R. 12/2003
2 Comma 6 bis interpretato da art. 32, comma 1, L. R. 18/2004
3 Articolo sostituito da art. 45, comma 1, L. R. 7/2011
4 Comma 5 bis aggiunto da art. 12, comma 1, L. R. 4/2014
5 Comma 4 abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 19/2015
6 Comma 1 sostituito da art. 6, comma 1, lettera g), L. R. 14/2017
7 Parole sostituite al comma 1 da art. 19, comma 1, L. R. 3/2024
Art. 42 bis
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 46, comma 1, L. R. 7/2011
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 7, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
3 Comma 2 abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 2/2012
4 Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 13, comma 26, L. R. 2/2012
5 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 10, L. R. 6/2013
6 Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 10/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
7 Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 2, L. R. 10/2014
Art. 43

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 47, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 47, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011
3 Comma 2 bis abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 2/2012
4 Comma 3 abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 2/2012
5 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 13, comma 26, L. R. 2/2012
6 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 19/2015
Art. 44
 (Modalità e misure d'intervento)
Note:
1 Comma 3 abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 18/2003
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 4/2005
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 48, comma 1, L. R. 7/2011
4 Comma 1 bis sostituito da art. 3, comma 8, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
5 Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 8, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
6 Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 8, lettera c), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
7 Parole soppresse al comma 2 da art. 8, comma 1, L. R. 10/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
8 Parole sostituite al comma 1 da art. 48, comma 1, lettera a), L. R. 3/2015
9 Parole sostituite al comma 1 da art. 48, comma 1, lettera b), L. R. 3/2015
10 Comma 2 abrogato da art. 40, comma 1, L. R. 6/2021
Art. 44 bis
1. Gli incentivi alle imprese artigiane per gli interventi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia di cui all' articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono erogati a seguito della presentazione, da parte del progettista o tecnico abilitato, della copia del certificato di collaudo finale attestante la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività ovvero, negli altri casi, a seguito della presentazione, da parte del progettista o tecnico abilitato, della dichiarazione attestante la conformità dell'opera al progetto presentato.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 36, comma 1, L. R. 4/2005
2 Comma 1 sostituito da art. 49, comma 1, L. R. 7/2011
CAPO II
 Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia
Art. 45

( ABROGATO )

Note:
1 Lettera b bis) del comma 3 aggiunta da art. 14, comma 23, L. R. 11/2009
2 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
3 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dall'1/3/2015.
Art. 46

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 61, L. R. 12/2006
2 Articolo sostituito da art. 3, comma 73, L. R. 17/2008 , con effetto dall'1/1/2009.
3 Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 74, L. R. 17/2008 , con effetto dall'1/1/2009.
4 Comma 1 bis aggiunto da art. 14, comma 24, L. R. 11/2009
5 Comma 1 ter aggiunto da art. 14, comma 24, L. R. 11/2009
6 Comma 1 .1 aggiunto da art. 2, comma 42, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
7 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 2, comma 63, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
8 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
9 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dall'1/3/2015.
Art. 47

( ABROGATO )

Note:
1 Derogata la disciplina del comma 5 da art. 79, comma 20, L. R. 7/2011
2 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
3 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dall'1/3/2015.
Art. 48

( ABROGATO )

Note:
1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
2 Comma 1 sostituito da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011
3 Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 7/2011
4 Parole sostituite alla lettera e) del comma 2 da art. 50, comma 1, lettera d), L. R. 7/2011
5 Parole sostituite al comma 3 da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 7/2011
6 Comma 3 bis aggiunto da art. 50, comma 1, lettera f), L. R. 7/2011
7 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 79, comma 21, L. R. 7/2011
8 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
9 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dall'1/3/2015.
CAPO III
 Locazione finanziaria
Art. 49

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 48, lettera d), L. R. 11/2009
2 Articolo abrogato da art. 51, comma 1, L. R. 7/2011
CAPO IV
 Finanziamenti agevolati tramite il Mediocredito
Art. 50

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 87, L. R. 2/2006 , con effetto dall'1/1/2006.
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 88, L. R. 2/2006 , con effetto dall'1/1/2006.
3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 43, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 68, lettera c), L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 70, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
6 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 25, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
7 Parole sostituite al comma 1 da art. 52, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
8 Parole soppresse al comma 1 da art. 52, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
9 Parole sostituite al comma 2 da art. 52, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011
10 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
11 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dall'1/3/2015.
12 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 11, L. R. 12/2018 . Si vedano le disposizioni transitorie dell'art. 8, commi 12 e 14 della L.R. 12/2018.
Art. 51

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 88, L. R. 2/2006 , con effetto dall'1/1/2006.
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 89, L. R. 2/2006 , con effetto dall'1/1/2006.
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 27, L. R. 11/2009
4 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 43, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 68, lettera c), L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
6 Comma 3 abrogato da art. 53, comma 1, L. R. 7/2011
7 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
8 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dall'1/3/2015.
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 11, L. R. 12/2018 . Si vedano le disposizioni transitorie dell'art. 8, commi 12 e 14 della L.R. 12/2018.
CAPO V
 Cassa per il credito alle imprese artigiane SpA
Art. 52

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, L. R. 7/2011
Art. 52 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 5, comma 32, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
2 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, L. R. 7/2011
Art. 53

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, L. R. 7/2011
2 Vedi anche quanto disposto dall'art. 79, comma 23, L. R. 7/2011
CAPO V bis
 Finanziamenti per ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico
Art. 53 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Nuova partizione contenente articoli da 53 bis a 53 ter aggiunta da art. 6, comma 1, L. R. 11/2003
2 Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 11/2003
3 Articolo sostituito da art. 13, comma 1, L. R. 26/2005
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14 bis, comma 1, L. R. 26/2005
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 1, lettera d), L. R. 11/2009
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 5, lettera c), L. R. 11/2009
7 Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 13/2009
8 Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 51, comma 1, lettera b), L. R. 13/2009
9 Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 51, comma 1, lettera c), L. R. 13/2009
10 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 52, comma 1, L. R. 13/2009
11 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 3, comma 19, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
12 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 14, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
13 Articolo sostituito da art. 49, comma 1, L. R. 3/2015
14 Articolo abrogato da art. 96, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021
Art. 53 ter

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 11/2003
2 Comma 2 sostituito da art. 32, comma 2, L. R. 18/2004
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 32, comma 2, L. R. 18/2004
4 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 32, comma 3, L. R. 18/2004
5 Integrata la disciplina del comma 2 bis da art. 32, comma 3, L. R. 18/2004
6 Articolo sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 26/2005
7 Articolo sostituito da art. 55, comma 1, L. R. 7/2011
8 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 3/2015
CAPO VIII
 Incentivi per l'acquisizione di servizi e la valorizzazione della produzione e per la diffusione e promozione del commercio elettronico
CAPO IX
 Agevolazioni all'accesso al credito
Art. 59
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare i fondi rischi dei Congafi, a condizione che:
a) i Congafi siano costituiti da almeno 200 imprese artigiane;
b) lo statuto preveda l'obbligo per il socio beneficiario della garanzia di versare al Congafi una somma proporzionale e comunque non inferiore allo 0,3 per cento di quella garantita;
c) lo statuto, l'atto costitutivo e le relative modifiche siano approvati dall'Assessore competente;
d) sia chiamato a far parte del Consiglio direttivo, con diritto al voto, un rappresentante dell'Amministrazione regionale designato dall'Assessore competente.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 6, comma 142, L. R. 1/2005 , con effetto dall'1/1/2005.
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 34, L. R. 1/2007 , con effetto dall'1/1/2007.
3 Comma 2 abrogato da art. 61, comma 1, L. R. 7/2011
CAPO X
 Incentivi per la successione nell'impresa
Art. 61

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 62, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 62, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 62, comma 1, lettera c), L. R. 7/2011
5 Comma 2 sostituito da art. 3, comma 10, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
6 Articolo abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 10/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
CAPO XI
 Agevolazioni inerenti l'imposta regionale sulle attività produttive
CAPO XII
 Formazione e occupazione
Art. 66
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 65, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
2 Comma 1 sostituito da art. 65, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011
3 Comma 3 sostituito da art. 65, comma 1, lettera c), L. R. 7/2011
4 Comma 3 bis aggiunto da art. 65, comma 1, lettera d), L. R. 7/2011
Art. 67

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 66, comma 1, L. R. 7/2011
Art. 68

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.
2 Articolo abrogato da art. 66, comma 1, L. R. 7/2011
TITOLO V
 DISTRETTI ARTIGIANALI
CAPO I
 Distretti artigianali
Art. 69

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 59, comma 2, L. R. 3/2015
Art. 70

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 67, comma 1, L. R. 7/2011
2 Articolo abrogato da art. 59, comma 2, L. R. 3/2015
3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 60, comma 1, lettera b), L. R. 3/2015
Art. 71

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 59, comma 2, L. R. 3/2015
TITOLO V BIS
 CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE ARTIGIANE
Capo I
 Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane
Art. 71 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 14, L. R. 1/2003 con effetto dall'1/1/2003.
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 15, L. R. 1/2003 con effetto dall'1/1/2003.
3 Nuova partizione contenente articoli da 71 bis a [err decodifica art partizione] aggiunta da art. 7, comma 14, L. R. 1/2003 con effetto dall'1/1/2003.
4 Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 7/2011
Art. 71 ter

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 14, L. R. 1/2003 con effetto dall'1/1/2003.
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 15, L. R. 1/2003 con effetto dall'1/1/2003.
3 Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 7/2011
TITOLO VI
 CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE ARTIGIANE
CAPO I
 Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane
Art. 72
1. Per un efficiente ed efficace esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'articolo 72 bis le organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 2, possono attivare processi di aggregazione finalizzati alla formazione di un unico Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane, di seguito denominato CATA, operativo a livello regionale, quale unico referente nei rapporti giuridici con l'Amministrazione regionale.
2. L'esercizio delle funzioni delegate al CATA ai sensi dell'articolo 72 bis è autorizzato dalla Regione su domanda presentata alla Direzione centrale attività produttive unitamente all'atto costitutivo, allo statuto e all'elenco dei soci. La Direzione medesima, accertato il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e rilevato che l'atto costitutivo e lo statuto sono conformi alle funzioni delegate, emette l'autorizzazione.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti al CATA per l'attività di primo impianto, secondo i criteri e le modalità fissati con regolamento regionale.
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 5, comma 30, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
2 Comma 3 ter aggiunto da art. 5, comma 30, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
3 Comma 3 quater aggiunto da art. 5, comma 30, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
4 Articolo sostituito da art. 70, comma 1, L. R. 7/2011
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 79, comma 24, L. R. 7/2011
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 17, L. R. 2/2012
Art. 72 bis
2. Con regolamento sono definiti, da parte della Direzione centrale attività produttive, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti al comma 1.
3. Sono, altresì, delegate al CATA le funzioni amministrative concernenti la concessione dei seguenti incentivi:
a) incentivi alle imprese di nuova costituzione di cui all'articolo 42 bis;
b) finanziamenti a favore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui all'articolo 54;
c) finanziamenti per sostenere l'adeguamento di strutture e impianti di cui all'articolo 55;
c bis) contributi per l'ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 55 bis;
d) incentivi per le consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 56, comma 1, lettera a);
e) incentivi per l'analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche di cui all'articolo 56, comma 1, lettera b);
f) incentivi per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere, di cui all'articolo 56, comma 1, lettera c);
g) incentivi per l'acquisizione da parte delle imprese artigiane della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, di cui all'articolo 56, comma 1, lettera c bis);
h) incentivi per la diffusione e promozione del commercio elettronico di cui all'articolo 57;
h bis) contributi alle imprese artigiane di piccolissime dimensioni di cui all'articolo 60 bis;
i)   ( ABROGATA )
j) incentivi a favore della successione nell'impresa di cui all'articolo 62;
4 ter. Il divieto generale di contribuzione previsto all'articolo 31 della legge regionale 7/2000 non si applica agli interventi del personale impiegato dal CATA per l'attuazione del Programma annuale di settore di cui al comma 1, con esclusivo riferimento ai rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci.>>.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 71, comma 1, L. R. 7/2011 . Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2012, come previsto dall'art. 79, c. 25 della medesima legge regionale 7/2011.
2 Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 79, comma 27, L. R. 7/2011
3 Comma 1 sostituito da art. 3, comma 13, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
4 Lettera a ante) del comma 3 aggiunta da art. 3, comma 13, lettera b), L. R. 18/2011
5 Parole aggiunte al comma 4 da art. 3, comma 13, lettera c), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
6 Parole sostituite al comma 4 da art. 3, comma 13, lettera c), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
7 Comma 4 bis aggiunto da art. 3, comma 13, lettera d), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
8 Comma 4 ter aggiunto da art. 3, comma 13, lettera d), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
9 Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 39, comma 2, L. R. 4/2013
10 Comma 3 sostituito da art. 39, comma 1, L. R. 4/2013
11 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 39, comma 3, L. R. 4/2013
12 Parole sostituite al comma 4 da art. 64, comma 1, L. R. 21/2013
13 Lettera h bis) del comma 3 aggiunta da art. 14, comma 1, L. R. 4/2014
14 Lettera i) del comma 3 abrogata da art. 11, comma 1, L. R. 10/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
15 Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 10, lettera a), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
16 Comma 4 sostituito da art. 2, comma 10, lettera b), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
17 Lettera c bis) del comma 3 aggiunta da art. 2, comma 19, L. R. 45/2017 , con effetto dall'1/1/2018.
18 Lettera j bis) del comma 3 aggiunta da art. 1, comma 41, L. R. 14/2018
Art. 72 ter
4. Nel Fondo possono confluire anche i finanziamenti del fondo per gli incentivi alle imprese di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese).
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 71, comma 1, L. R. 7/2011
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 79, comma 26, L. R. 7/2011
3 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 3, comma 14, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
4 Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 14, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 14, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
6 Comma 3 sostituito da art. 2, comma 5, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
7 Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 12, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
8 Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 4, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
9 Parole aggiunte al comma 2 da art. 2, comma 8, lettera b), L. R. 14/2023
TITOLO VII
 NORME FINALI E TRANSITORIE
CAPO I
 Norme finali e transitorie
Art. 73
 (Trasferimenti di fondi statali)
1. Le risorse statali trasferite ai sensi della legge 59/1997 e relativi provvedimenti attuativi sono utilizzate dall'Amministrazione regionale per l'attuazione delle disposizioni della presente legge per gli interventi di sostegno a favore dell'artigianato.
Art. 75
 (Regolamenti d'esecuzione)
2. Ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 7/2000, i regolamenti possono prevedere che, al fine dello svolgimento dell'attività istruttoria, l'Amministrazione regionale stipuli convenzioni con società o enti in possesso dei necessari requisiti di terzietà, tecnici e organizzativi, selezionati tramite procedure a evidenza pubblica.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 18/2003
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 72, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 72, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011
4 Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 15, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
5 Parole aggiunte al comma 1 da art. 15, comma 1, L. R. 4/2014
6 Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 20, L. R. 45/2017 , con effetto dall'1/1/2018.
Art. 77
 (Norme transitorie)
1. Le imprese, i consorzi e le società consortili artigiane che risultino iscritti, rispettivamente, all'albo di cui all' articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, e alla separata sezione dell'albo di cui agli articoli 31 bis e 31 ter della medesima legge regionale 6/1970, sono di diritto iscritti all'albo istituito dall'articolo 13 della presente legge.
2. Le autorizzazioni già rilasciate dai Comuni ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 161, per l'esercizio dell'attività di barbiere, acconciatore, parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, parrucchiere misto si intendono idonee allo svolgimento dell'attività di parrucchiere misto di cui all'articolo 27.
3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, comma 7, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le norme della presente legge, le disposizioni di cui alla legge regionale 6/1970 e relativa disciplina attuativa in materia di modulistica e di procedure per l'iscrizione, modifica e cancellazione dall'A.I.A., nonché le disposizioni contenute nell'allegato alla legge regionale 10 aprile 1972, n. 17.
4. Le Commissioni provinciali per l'artigianato, costituite ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 6/1970, durano in carica fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina delle Commissioni, costituite con le modalità e nella composizione previste dall'articolo 19 e comunque non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. La Commissione regionale per l'artigianato, costituita ai sensi dell' articolo 12 della legge regionale 6/1970, dura in carica fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina della Commissione regionale, costituita con le modalità e nella composizione previste dall'articolo 22 e comunque non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
8. Le Commissioni d'esame costituite ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 21/1991 durano in carica fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina della Commissione d'esame costituita con le modalità e nella composizione definite con il regolamento di cui all'articolo 26, comma 4, e comunque entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
9. Il Comitato di gestione costituito ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 28/1992 dura in carica fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina del Comitato costituito con le modalità e nella composizione previste all'articolo 47, comma 2, e comunque entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
10. Il Comitato tecnico costituito ai sensi dell' articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dura in carica fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina del Comitato tecnico costituito con le modalità e nella composizione previste all'articolo 53, comma 2, e comunque entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
13. Le società in accomandita semplice già iscritte all'albo di cui all' articolo 2 della legge regionale 6/1970, in mancanza del requisito relativo al possesso dei requisiti indicati all'articolo 8 della presente legge da parte della maggioranza dei soci, devono regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
14. I fondi assegnati ai Consorzi garanzia fidi per la costituzione della società a responsabilità limitata di cui all' articolo 57, comma 2, della legge regionale 29/1996, nel caso di estinzione della società medesima possono essere utilizzati dai consorzi medesimi per la costituzione del consorzio di cui all'articolo 60.
15. Tutti i riferimenti normativi alla legge regionale 6/1970 si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni della presente legge.
Note:
1 Vedi la disciplina transitoria del comma 13, stabilita da art. 19, comma 1, L. R. 18/2003
2 Comma 7 bis aggiunto da art. 2, comma 26, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
3 Comma 7 ter aggiunto da art. 2, comma 26, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
Art. 78
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla data della pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione, ad eccezione delle disposizioni di modifica o integrazione delle disposizioni elencate al comma 2, le seguenti disposizioni:
qq) la legge regionale 27 agosto 1992, n. 22, esclusi gli articoli 2 e 4;
vv) la legge regionale 17 gennaio 1995, n. 5, esclusi gli articoli 1 e 4;
2. Sono abrogate con decorrenza dall'1 gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione, le seguenti disposizioni:
d) all' articolo 25, primo comma, della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, le parole <<i Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le imprese artigiane e le cooperative fra le imprese artigiane di cui all' articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30,>>;
Art. 79
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 4 è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.032.000, suddivisa in ragione di euro 516.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.1.63.1.336 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8608 (1.1.158.2.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per lo sviluppo dell'artigianato - con la denominazione <<Rimborso annuo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di artigianato e per il funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato>> e con lo stanziamento complessivo di euro 1.032.000, suddiviso in ragione di euro 516.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo, nell'ambito della medesima unità previsionale di base, dello stanziamento del capitolo 8607 del documento tecnico citato, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa per gli anni 2003 e 2004.
2. Per il finanziamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera h), relativamente all'attuazione delle iniziative di cui alle lettere e), f) e g), del medesimo comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di euro 600.000, suddivisa in ragione di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.1.63.2.1906 <<Spese per iniziative di promozione e sviluppo dell'artigianato>> che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 - alla funzione-obiettivo n. 13 - programma n. 1 - rubrica n. 63 - spese d'investimento -, con lo stanziamento complessivo di euro 600.000, suddiviso in ragione di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, riferito al capitolo 8917 (2.1.280.3.10.23) di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per la qualità delle imprese artigiane - con la denominazione <<Finanziamento dei programmi della Commissione regionale per l'artigianato per l'attuazione di iniziative di promozione e sviluppo dell'artigianato>>. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 22, commi 11 e 12, e dell'articolo 26, comma 5, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare conferimenti al "Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia" di cui all'articolo 45, comma 1, per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 46, comma 1, ai soggetti indicati all'articolo 42.
5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa complessiva di euro 7.746.000, suddivisa in ragione di euro 5.500.000 per l'anno 2003 e di euro 2.246.000 per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.9.2.343 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 1370 (2.1.253.3.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 9 - Servizio del credito - con la denominazione <<Conferimenti al Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia per la concessione di finanziamenti per investimenti aziendali>> e con lo stanziamento complessivo di euro 7.746.000, suddiviso in ragione di euro 5.500.000 per l'anno 2003 e di euro 2.246.000 per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo, nell'ambito della medesima unità previsionale di base, dello stanziamento del capitolo 1380 del documento tecnico citato, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa per gli anni 2003 e 2004.
6. Per le finalità previste dall'articolo 49 è autorizzata la spesa di euro 516.000 per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.9.2.1058 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 1356 (2.1.264.3.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 9 - Servizio del credito - con la denominazione <<Acquisto di obbligazioni della Friulia-Lis SpA per agevolazioni alle imprese artigiane nelle operazioni di locazione finanziaria>>. Al relativo onere si provvede nell'ambito della medesima unità previsionale di base mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 1375 del documento tecnico citato, intendendosi corrispondentemente revocata la relativa autorizzazione di spesa per l'anno 2004.
7. Per le finalità previste dall'articolo 50, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 7.000.000, suddivisa in ragione di euro 3.500.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.2.63.2.353 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8730 (2.1.243.7.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per lo sviluppo dell'artigianato - con la denominazione <<Finanziamenti al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA per l'attivazione di finanziamenti agevolati a sostegno degli investimenti aziendali delle imprese artigiane>> e con lo stanziamento complessivo di euro 7.000.000, suddiviso in ragione di euro 3.500.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Al relativo onere si provvede, nell'ambito della medesima unità previsionale di base, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 8741 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa per gli anni 2003 e 2004.
8. Per le finalità previste dall'articolo 51, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 516.000 per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.63.2.353 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8731 (2.1.243.6.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per lo sviluppo dell'artigianato - con la denominazione <<Finanziamenti al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA per l'attivazione di finanziamenti agevolati a sostegno delle esigenze di credito a breve termine delle imprese artigiane>> e con lo stanziamento di euro 516.000 per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede, nell'ambito della medesima unità previsionale di base, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 8740 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente revocata la relativa autorizzazione di spesa per l'anno 2004.
9. Per le finalità previste dall'articolo 52, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.9.2.340 <<Finanziamenti alla Cassa per il credito alle imprese artigiane>> che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 - alla funzione-obiettivo n. 13 - programma n. 3 - rubrica n. 9 - spese d'investimento - con lo stanziamento di euro 100.000 per l'anno 2004, riferito al capitolo 1390 (2.1.253.3.10.23) di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 9 - Servizio del credito - con la denominazione <<Finanziamenti alla Cassa per il credito alle imprese artigiane SpA per il concorso negli interventi finanziari a favore delle imprese artigiane per agevolare gli investimenti aziendali>>. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.
10. Gli oneri relativi al funzionamento del Comitato tecnico di cui all'articolo 53 fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa di bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 152 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
11. Per le finalità previste dall'articolo 54, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa complessiva di euro 500.000, suddivisa in ragione di euro 300.000 per l'anno 2003 e di euro 200.000 per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.1.63.2.338 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8653 (2.1.243.3.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per lo sviluppo dell'artigianato - con la denominazione <<Contributi in conto capitale alle imprese artigiane per la promozione dell'artigianato artistico nei centri urbani>> e con lo stanziamento complessivo di euro 500.000, suddiviso in ragione di euro 300.000 per l'anno 2003 e di euro 200.000 per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.
12. Per le finalità previste dall'articolo 55, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 500.000, suddivisa in ragione di euro 300.000 per l'anno 2003 e di euro 200.000 per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.2.63.2.455, con riferimento al capitolo 8918 (2.1.243.3.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per la qualità delle imprese artigiane - con la denominazione <<Contributi in conto capitale alle imprese artigiane per l'adeguamento a norma di strutture e impianti>> e con lo stanziamento complessivo di euro 500.000, suddiviso in ragione di euro 300.000 per l'anno 2003 e di euro 200.000 per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.
13. Per le finalità previste dall'articolo 56, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 700.000, suddivisa in ragione di euro 400.000 per l'anno 2003 e euro 300.000 per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.2.63.1.450 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8908 (1.1.163.2.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per la qualità delle imprese artigiane - con la denominazione <<Contributi alle imprese artigiane per l'acquisizione di servizi e la valorizzazione della produzione>> e con lo stanziamento complessivo di euro 700.000, suddiviso in ragione di euro 400.000 per l'anno 2003 e euro 300.000 per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.
14. Per le finalità previste dall'articolo 57, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 516.000, suddivisa in ragione di euro 258.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.1.63.2.338 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8654 (2.1.243.3.10.25) che si istituisce nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per lo sviluppo dell'artigianato - con la denominazione <<Contributi alle imprese artigiane e ai loro consorzi per facilitarne l'accesso al commercio elettronico>> e con lo stanziamento complessivo di euro 516.000, suddiviso in ragione di euro 258.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Al relativo onere si provvede, nell'ambito della medesima unità previsionale di base, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 8652 del citato documento tecnico, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa.
15. Per le finalità previste dall'articolo 59, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 5.680.000, suddivisa in ragione di euro 2.840.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.2.63.2.356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8702 (2.1.243.3.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per lo sviluppo dell'artigianato - con la denominazione <<Integrazione dei fondi rischi dei Consorzi garanzia fidi provinciali tra le imprese artigiane>> e con lo stanziamento complessivo di euro 5.680.000, suddiviso in ragione di euro 2.840.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo, nell'ambito della medesima unità previsionale di base, dello stanziamento del capitolo 8700 del documento tecnico citato, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa per gli anni 2003 e 2004.
16. Per le finalità previste dall'articolo 60, comma 3, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.63.2.356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, il cui stanziamento è elevato di pari importo, con riferimento al capitolo 8703 (2.1.243.3.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per lo sviluppo dell'artigianato - con la denominazione <<Integrazione del fondo rischi del Consorzio regionale dei Consorzi garanzia fidi provinciali tra le imprese artigiane>> e con lo stanziamento di euro 100.000 per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.
17. Per le finalità previste dall'articolo 61, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 400.000, suddivisa in ragione di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.1.63.2.338 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8631 (2.1.243.3.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per lo sviluppo dell'artigianato - con la denominazione <<Contributi a sostegno della nuova imprenditorialità artigiana>> e con lo stanziamento complessivo di euro 400.000, suddiviso in ragione di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.
18. Per le finalità previste dall'articolo 62, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 500.000, suddivisa in ragione di euro 300.000 per l'anno 2003 e di euro 200.000 per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.2.63.2.455 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8919 (2.1.243.3.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per la qualità delle imprese artigiane - con la denominazione <<Contributi per favorire la successione nell'impresa artigiana>> e con lo stanziamento complessivo di euro 500.000, suddiviso in ragione di euro 300.000 per l'anno 2003 e di euro 200.000 per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.
19. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 64 fanno carico all'unità previsionale di base 17.1.16.2.390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 1420 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
20. Per le finalità previste dall'articolo 68, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 10.3.63.2.1066 <<Aiuti all'occupazione nel settore artigiano>> che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 - alla funzione-obiettivo n. 10 - programma n. 3 - rubrica n. 63 - spese d'investimento - con lo stanziamento di euro 200.000 per l'anno 2004, riferito al capitolo 8600 (2.1.243.3.10.23) di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per lo sviluppo dell'artigianato - con la denominazione <<Contributi alle imprese artigiane per l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti disoccupati che abbiano partecipato ad iniziative formative promosse e organizzate dall'Amministrazione regionale>>. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.
21. Per le finalità previste dall'articolo 71, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 13.1.63.2.338 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8654 (2.1.243.3.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per lo sviluppo dell'artigianato - con la denominazione <<Finanziamenti per l'attuazione dei progetti di sviluppo e di promozione dei distretti artigianali>> e con lo stanziamento di euro 100.000 per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.
22. Per le finalità previste dall'articolo 72, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di euro 300.000, suddivisa in ragione di euro 200.000 per l'anno 2003 e di euro 100.000 per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.1.63.1.1909 <<Servizi alle imprese artigiane>> che si istituisce, a decorrere dal 2003, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 - alla funzione-obiettivo n. 13 - programma n. 1 - rubrica n. 63 - spese correnti - con lo stanziamento complessivo di euro 300.000, suddiviso in ragione di euro 200.000 per l'anno 2003 e di euro 100.000 per l'anno 2004, riferito al capitolo 8909 (1.1.163.2.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per la qualità delle imprese artigiane - con la denominazione <<Finanziamenti per l'attività di primo impianto dei centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane>>. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.
23. All'onere complessivo di euro 4.000.000, suddiviso in ragione di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 2, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21 e 22, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale di parte capitale iscritto sull'unità previsionale di base 53.6.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 - capitolo 9710 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo (partita n. 18 del prospetto E/2), il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.