Art. 65
(Formazione per la nuova imprenditorialitą)
1. L'Amministrazione regionale promuove, nell'ambito della programmazione regionale in materia di formazione professionale, progetti specifici di formazione e qualificazione imprenditoriale, anche individualizzati, da realizzarsi a favore di soggetti non imprenditori che intendano avviare per la prima volta un'impresa artigiana o che intendano divenire titolari di un'impresa artigiana esistente.
2. Tali progetti possono essere realizzati in collaborazione con le botteghe scuola, con imprese operanti nel settore da almeno cinque anni e con l'impresa di cui il soggetto intende diventare titolare.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 64, comma 1, L. R. 7/2011