Art. 33
(Attività mista)
1. L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di acconciatore, in forma di imprese esercitate nella medesima sede avente i requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 29.
2. Nel caso in cui l'attività mista sia esercitata da impresa artigiana individuale, il titolare che esercita professionalmente le distinte attività deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività medesime. Qualora l'attività mista sia svolta in una delle forme societarie previste dall'articolo 10, i singoli soci partecipanti che esercitano le distinte attività, devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.
3. Gli acconciatori nell'esercizio della propria attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico tradizionalmente complementari all'attività principale.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 35, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011