Art. 32
(Vendita di prodotti cosmetici)
1. Alle imprese artigiane esercenti l'attivitą di estetista o di acconciatore che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuitą dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti lo svolgimento delle attivitą medesime, non si applica la disciplina del commercio di cui alla
legge regionale 29/2005.
2. Le imprese commerciali che vendono prodotti cosmetici possono esercitare l'attivitą di estetista a condizione che si adeguino al regolamento comunale di cui all'articolo 29 e che i soggetti che esercitano professionalmente tale attivitą siano in possesso della qualificazione professionale di estetista. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'A.I.A..
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 34, comma 1, L. R. 7/2011