Art. 29
(Regolamento comunale)
1. L'esercizio dell'attivitā di estetista e di acconciatore č disciplinato con regolamento comunale.
2.
Il regolamento comunale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, deve prevedere:
a) le superfici minime dei locali;
b) i requisiti di sicurezza e igienico - sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attivitā, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici;
c)
( ABROGATA )
d) la disciplina degli orari; l'esercizio dell'attivitā di estetista o di acconciatore non č subordinato al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale;
e) l'obbligo e le modalitā di esposizione delle tariffe professionali.
3. Fino all'adozione del regolamento comunale di cui al comma 1, continuano a trovare applicazione i regolamenti comunali vigenti.
4. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 2, la Giunta regionale, previa diffida con fissazione di un termine per adempiere, provvede alla nomina di un commissario ad acta.
Note:
1 Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 27, comma 1, lettera a), L. R. 13/2009
2 Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 13/2009
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 32, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
4 Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 32, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011