Legge regionale 22 aprile 2002, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2014

Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale
Art. 8
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalitā previste dall'articolo 3, comma 4, č autorizzata la spesa di euro 5.164,57 per l'anno 2002 a carico dell'unitā previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Per le finalitā previste dall'articolo 5, comma 1, č autorizzata la spesa di euro 51.645,69 per l'anno 2002 a carico dell'unitā previsionale di base 11.5.61.1.341 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 6854 (2.1.158.2.06.10) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 61 - Servizio delle produzioni vegetali - spese correnti - con la denominazione "Contributi all'Universitā degli studi di Udine per l'istituzione e gestione della Banca del germoplasma autoctono vegetale regionale (BaGAV)" e con lo stanziamento di euro 51.645,69 per l'anno 2002.
5. All'onere complessivo di euro 258.228,45 per l'anno 2002 derivante dalle autorizzazioni di spesa previste dai commi da 1 a 4 si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unitā previsionale di base 53.6.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico stesso).
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 6, comma 25, L. R. 14/2003
2 Comma 3 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007