Legge regionale 22 aprile 2002, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2014

Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale
Art. 2
 (Registro volontario regionale)
1. Al fine di consentire la tutela del patrimonio genetico autoctono, è istituito il registro volontario regionale, suddiviso in sezione animale e sezione vegetale, nel quale sono iscritte specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni di interesse regionale di cui all'articolo 1.
2. Il registro di cui al comma 1 è tenuto dall'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA).
4. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento per la tenuta del registro volontario regionale e per l'iscrizione in esso delle specie e varietà di cui all'articolo 1. Il regolamento prevede:
a) l'organizzazione del registro secondo modalità che tengano conto delle caratteristiche tecniche di analoghi strumenti eventualmente esistenti a livello nazionale e internazionale, in modo da renderlo quanto più possibile omogeneo e confrontabile con gli stessi;
b) che le accessioni di cui all'articolo 1, comma 1 (specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni), per essere iscritte nel registro volontario regionale, devono essere identificabili per un numero minimo di caratteri definiti per ogni singola entità.

Note:
1 Parole soppresse al comma 3 da art. 2, comma 28, lettera a), L. R. 15/2014
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 28, lettera b), L. R. 15/2014
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 19, comma 1, L. R. 18/2004
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 19, comma 1, L. R. 18/2004
3 Articolo abrogato da art. 2, comma 28, lettera c), L. R. 15/2014
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
Art. 8
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 4, è autorizzata la spesa di euro 5.164,57 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 51.645,69 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 11.5.61.1.341 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 6854 (2.1.158.2.06.10) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 61 - Servizio delle produzioni vegetali - spese correnti - con la denominazione "Contributi all'Università degli studi di Udine per l'istituzione e gestione della Banca del germoplasma autoctono vegetale regionale (BaGAV)" e con lo stanziamento di euro 51.645,69 per l'anno 2002.
5. All'onere complessivo di euro 258.228,45 per l'anno 2002 derivante dalle autorizzazioni di spesa previste dai commi da 1 a 4 si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità previsionale di base 53.6.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico stesso).
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 6, comma 25, L. R. 14/2003
2 Comma 3 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007