Art. 4
(Rete di conservazione e sicurezza)
1. La protezione e la conservazione delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale, iscritte nel registro volontario regionale di cui all'articolo 2, si attuano mediante la costruzione di una rete di conservazione e sicurezza, di seguito denominata rete, coordinata dall'ERSA, cui possono aderire enti pubblici e privati, nonché produttori singoli e associati.
2. La rete si occupa della conservazione del materiale genetico di interesse regionale di cui all'articolo 1 e della moltiplicazione di tale materiale al fine di renderlo disponibile agli operatori agricoli che ne facciano richiesta, sia per la coltivazione che per la selezione e il miglioramento.
3. Relativamente alle risorse genetiche di cui all'articolo 1 minacciate di erosione genetica, i soggetti inseriti nella rete possono cedere una modica quantità delle sementi e degli animali da loro prodotti, stabiliti per ogni singola entità al momento dell'iscrizione nel registro volontario regionale. Gli agricoltori inseriti nella rete possono, altresì, effettuare la risemina e la moltiplicazione in azienda.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 19, comma 2, L. R. 18/2004
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 19, comma 2, L. R. 18/2004